Regolamento (UE) 2021/1833
Regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce tre test alternativi per stabilire quando l’attività in derivati su merci, quote di emissione e relativi derivati possa considerarsi accessoria all’attività principale di un gruppo. I test riguardano una soglia assoluta di esposizione nozionale, un confronto tra attività di negoziazione della persona e del gruppo, e un test basato sul capitale impiegato. Sono inoltre precisate le regole di calcolo, le operazioni da escludere, i criteri per qualificare come copertura le operazioni di riduzione del rischio e le modalità di applicazione nel tempo, con media su tre anni e alcune regole transitorie dal 2022.
Specificazione dei criteri per stabilire quando l’attività di negoziazione in derivati su merci, quote di emissione e relativi derivati sia accessoria all’attività principale a livello di gruppo, ai fini dell’esenzione MiFID II.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), ossia soggetti che negoziano per conto proprio o prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissione e relativi derivati, quando la valutazione dell’attività accessoria va effettuata a livello di gruppo. Il gruppo comprende impresa madre e imprese figlie, incluse entità situate nell’Unione e in paesi terzi, indipendentemente dal luogo della sede principale del gruppo. Sono rilevanti solo le attività connesse alle classi di attivi indicate nel regolamento; restano escluse dal calcolo, in varie parti dei test, le operazioni di hedging/gestione del rischio e i contratti di soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dagli articoli applicabili.
Regolamento delegato (UE) 2021/1833: criteri per l’attività accessoria a livello di gruppo
Il regolamento integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) precisando quando l’attività di negoziazione in derivati su merci, quote di emissione e relativi derivati debba considerarsi accessoria rispetto all’attività principale di un gruppo. Il contesto è quello dell’esenzione dall’autorizzazione come impresa di investimento prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE, alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2021/338 e della sostituzione del precedente regolamento delegato (UE) 2017/592.
Ambito soggettivo e perimetro del gruppo
La valutazione va svolta a livello di gruppo, inteso come impresa madre e imprese figlie, includendo entità situate sia nell’Unione sia in paesi terzi, indipendentemente dal fatto che la sede principale del gruppo sia داخل o fuori dall’Unione. Il regolamento si riferisce alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE, ossia i soggetti rilevanti per l’esenzione legata all’attività accessoria. L’impostazione normativa considera la realtà economica dei gruppi eterogenei e, in particolare, la possibilità che membri non autorizzati svolgano attività di negoziazione in misura non significativa rispetto all’attività principale del gruppo.
Attività e classi di attivi rilevanti
L’articolo 1 circoscrive le attività rilevanti ai fini del test alle operazioni collegate a:
- derivati su merci relativi alle merci o ai sottostanti indicati nella direttiva 2014/65/UE;
- quote di emissione;
- derivati su quote di emissione.
Restano dunque fuori dal meccanismo di valutazione gli attivi non ricompresi in tali categorie.
I tre test alternativi sull’attività accessoria
L’articolo 2 individua tre criteri alternativi e indipendenti. Se uno solo di essi è soddisfatto, l’attività è considerata accessoria all’attività principale del gruppo ai fini MiFID II.
- Test de minimis: l’esposizione nozionale netta in essere, calcolata ai sensi dell’articolo 3, deve essere inferiore a una soglia annuale di 3 miliardi di EUR.
- Test sulle negoziazioni: il valore delle attività di negoziazione della persona, calcolato ai sensi dell’articolo 4, deve rappresentare una percentuale pari o inferiore al 50% del valore totale delle altre attività di negoziazione del gruppo.
- Test sul capitale impiegato: il capitale stimato impiegato per l’attività, calcolato ai sensi dell’articolo 5, deve rappresentare una percentuale non superiore al 50% del capitale impiegato a livello di gruppo per l’attività principale.
Test de minimis: esposizione nozionale netta
L’articolo 3 disciplina il primo test. L’esposizione nozionale netta in essere si ottiene come media dei valori nozionali netti a fine mese aggregati sui 12 mesi precedenti, relativi ai contratti in derivati su merci o quote di emissione stipulati nell’Unione da una persona del gruppo. Sono esclusi i contratti negoziati in una sede di negoziazione e, inoltre, non si computano le posizioni derivanti da specifiche operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE, né i contratti in cui la persona del gruppo è autorizzata ai sensi della MiFID II o della direttiva 2013/36/UE. I valori sono espressi in euro.
Test sulle negoziazioni: valore dell’attività della persona e del gruppo
L’articolo 4 prevede un raffronto tra il valore delle attività di negoziazione svolte nell’Unione dalla persona del gruppo e il valore totale delle altre attività di negoziazione del gruppo.
Per la persona si considera il valore nozionale lordo di tutti i contratti in derivati su merci, quote di emissione e relativi derivati di cui essa è parte, con esclusione dei contratti derivanti dalle operazioni di copertura specificate nella direttiva 2014/65/UE e dei contratti in cui la persona è autorizzata ai sensi della MiFID II o della direttiva 2013/36/UE.
Per il gruppo, invece, si aggrega il valore nozionale lordo di tutti i contratti in derivati su merci, quote di emissione e relativi derivati di cui sono parte le persone del gruppo, includendo anche le operazioni di copertura e i contratti di persone autorizzate. Il riferimento di mercato comprende i contratti non negoziati in una sede di negoziazione di cui sia parte una persona situata nell’Unione e, più in generale, gli altri contratti negoziati in una sede di negoziazione situata nell’Unione. Anche in questo caso i valori sono espressi in euro.
Test sul capitale impiegato: metodologia e soglie
L’articolo 5 introduce un indicatore basato sul capitale stimato impiegato per le attività di negoziazione. Il capitale stimato è dato dalla somma di:
- 15% di ogni posizione netta, lunga o corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o del relativo derivato;
- 3% della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento.
Le posizioni si calcolano prendendo in considerazione i contratti non negoziati in una sede di negoziazione e quelli negoziati in sedi situate nell’Unione. Il paragrafo 2 disciplina la compensazione delle posizioni lunghe e corte per ciascuna merce, per ciascuna quota di emissioni o per ciascun tipo di contratto; il paragrafo 3 precisa invece come determinare la posizione lorda e vieta la compensazione tra diverse tipologie di contratti aventi la stessa merce o la stessa quota di emissioni come sottostante.
Il capitale impiegato per l’attività principale del gruppo è dato dalla somma degli attivi totali meno il debito a breve termine iscritto nel bilancio consolidato, intendendosi per debito a breve quello con scadenza inferiore a 12 mesi.
Criteri di calcolo temporale e regole transitorie
L’articolo 6 stabilisce che i test vadano calcolati annualmente nel primo trimestre dell’anno di calendario successivo al periodo annuale di calcolo, usando la media semplice dei tre periodi annuali precedenti. Il periodo annuale di calcolo coincide con l’anno solare, dal 1º gennaio al 31 dicembre.
Il regolamento contiene regole transitorie specifiche per i calcoli effettuati nel 2022 e nel 2023, con riferimento a periodi annuali di calcolo che partono rispettivamente dal 1º gennaio 2019, 2020 e 2021, e dal 1º gennaio 2020, 2021 e 2022. È prevista inoltre una deroga: se si verifica un calo superiore al 10% delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato confrontando il primo dei tre periodi con l’ultimo, e se l’ultimo periodo è inferiore ai due precedenti, il riferimento può limitarsi all’ultimo periodo annuale.
Operazioni di copertura e riduzione del rischio
L’articolo 7 chiarisce quando una operazione in derivati può essere considerata oggettivamente misurabile come riduzione dei rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento della tesoreria. Ciò avviene se l’operazione:
- riduce i rischi connessi alla variazione di valore di attivi, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività;
- copre rischi indiretti derivanti da tassi di interesse, inflazione, cambio o credito;
- costituisce un contratto di copertura conforme agli IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Per le entità non finanziarie, la copertura deve essere supportata da politiche interne che indichino i portafogli di derivati utilizzati, i criteri di ammissibilità, il collegamento con i rischi attenuati e le misure per evitare usi diversi dalla copertura. Inoltre, deve essere possibile una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli per classe di strumento, merce sottostante, orizzonte temporale e altri fattori rilevanti. Il regolamento riconosce anche la possibilità di copertura indiretta, macro-hedging e copertura di portafoglio, purché non vengano ricomprese come copertura operazioni speculative.
Abrogazione del previgente regime
L’articolo 8 abroga il regolamento delegato (UE) 2017/592, che conteneva la precedente disciplina tecnica sui criteri dell’attività accessoria. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza allegata.
Entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di diritto derivato dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classi di attivi rilevanti
L’articolo 1 limita il perimetro dell’esenzione ai derivati su merci collegati alle merci/subunderlying di cui all’allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10, della direttiva 2014/65/UE, nonché alle quote di emissione e ai derivati su quote di emissione di cui all’allegato I, sezione C, punti 11 e 4, della medesima direttiva.
Tre test alternativi per l’attività accessoria
L’articolo 2 prevede che l’attività sia considerata accessoria se soddisfa almeno uno tra: test de minimis con esposizione nozionale netta in essere inferiore a 3 miliardi di EUR; test sulle negoziazioni con valore dell’attività non superiore al 50% del valore totale delle altre attività di negoziazione del gruppo; test sul capitale impiegato con capitale stimato non superiore al 50% del capitale impiegato a livello di gruppo per l’attività principale.
Calcolo del test de minimis
L’articolo 3 stabilisce che l’esposizione nozionale netta sia calcolata come media dei valori nozionali netti a fine mese aggregati sui 12 mesi precedenti, relativi a contratti OTC in derivati su merci o quote di emissione stipulati nell’Unione, con esclusione di specifiche operazioni e dei contratti in cui una persona del gruppo è autorizzata ai sensi della MiFID II o della direttiva 2013/36/UE. I valori sono espressi in euro.
Calcolo del test sulle negoziazioni
L’articolo 4 richiede di confrontare il valore nozionale lordo dei contratti in derivati su merci, quote di emissione e relativi derivati conclusi da una persona del gruppo nell’Unione con il valore totale delle altre attività di negoziazione del gruppo. Nel primo aggregato sono esclusi taluni contratti; nel secondo sono inclusi anche i contratti derivanti da operazioni di copertura e quelli di persone autorizzate MiFID II o CRD. Il calcolo considera anche le attività di negoziazione complessive del mercato ai fini del riferimento temporale annuale.
Calcolo del test sul capitale impiegato
L’articolo 5 definisce il capitale stimato impiegato come somma del 15% di ogni posizione netta (lunga o corta) moltiplicato per il prezzo e del 3% della posizione lorda moltiplicato per il prezzo, con regole di compensazione tra posizioni in contratti riferiti alla stessa merce o alla stessa quota di emissioni. Il capitale impiegato a livello di gruppo è dato dagli attivi totali meno il debito a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi).
Periodicità e metodo di calcolo
L’articolo 6 prevede che i test siano calcolati annualmente nel primo trimestre dell’anno successivo al periodo annuale di calcolo, utilizzando la media semplice dei tre periodi annuali precedenti. Per il 2022 e il 2023 sono previste regole transitorie espresse con specifiche annualità di riferimento. In deroga, se ricorrono determinate condizioni di calo superiore al 10% e riduzione nell’ultimo periodo, il riferimento può limitarsi all’ultimo periodo annuale.
Operazioni di riduzione dei rischi e coperture
L’articolo 7 definisce quando una operazione in derivati ha capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di tesoreria: se copre variazioni di valore di attivi/passività, rischi indiretti da tassi o credito, oppure se costituisce un hedge accounting secondo gli IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per le entità non finanziarie sono richieste politiche interne che descrivano portafogli, criteri di ammissibilità, collegamento con i rischi coperti e misure per evitare usi diversi dalla copertura, oltre a una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli.
Abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 8 abroga il regolamento delegato (UE) 2017/592 e dispone che i riferimenti ad esso si intendano fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza allegata.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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