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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Questore della Provincia di Lecce, -OMISSIS-, recante protocollo numero -OMISSIS- del 16.02.2026, notificato in data 22.02.2026, con il quale la Questura di Lecce decreta che “la licenza di porto di fucile per uso caccia con il libretto di porto di fucile aventi n. -OMISSIS- rilasciati in data 29.08.2024 dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, di cui è intestatario il soprascritto -OMISSIS-, SONO REVOCATI, per i motivi specificati in premessa”

Giustizia amministrativa202600440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Lecce di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La revoca era fondata sulla contestazione, ritenuta penalmente rilevante, di avere ceduto il proprio fucile a una persona appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria che, pur asseritamente esperta nel maneggio delle armi, non era in possesso del titolo richiesto. In sede cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, mentre l'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris e per prevalenza dell'interesse pubblico. Ha ritenuto che la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi sia ampiamente discrezionale e abbia natura prognostica, essendo diretta a verificare la completa affidabilità del titolare e l'assenza di rischio di abuso, non già l'accertata pericolosità sociale o l'effettivo abuso dell'arma. Ai fini della revoca è quindi sufficiente che gli elementi acquisiti dall'Amministrazione, anche assistiti da meri elementi di fumus, non consentano di ritenere il soggetto pienamente affidabile. Il giudice ha inoltre affermato che la motivazione dell'atto non deve necessariamente contenere un'ostensione particolarmente analitica, dovendo il sindacato giurisdizionale limitarsi a verificare che la valutazione non sia irrazionale o arbitraria. Nel caso concreto, la cessione dell'arma a persona priva del titolo richiesto è stata ritenuta circostanza sufficiente a compromettere l'affidabilità del titolare e a sostenere la legittimità della revoca. Quanto al periculum in mora, l'interesse privato all'esercizio dell'attività venatoria, peraltro non in corso, è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico al corretto uso delle armi. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'assenza di fumus boni iuris e per la prevalenza dell'interesse pubblico sul pregiudizio allegato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di licenze di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità, fondata su una valutazione prognostica dell'affidabilità del titolare e dell'assenza di rischio di abuso, non richiedendo necessariamente l'accertamento di un effettivo abuso dell'arma o di una pericolosità sociale.
  • La revoca o il diniego della licenza di porto d'armi possono essere giustificati da elementi conoscitivi che, pur non traducendosi in un accertamento definitivo, siano sufficienti a escludere la piena affidabilità del soggetto nel corretto uso delle armi.
  • Nell'esercizio del potere di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi, la motivazione del provvedimento non deve essere necessariamente particolarmente analitica; il sindacato giurisdizionale verifica soprattutto la sussistenza di presupposti idonei a escludere l'irrazionalità o l'arbitrarietà della valutazione amministrativa.
  • La cessione di un'arma a una persona priva del titolo richiesto per detenerla o utilizzarla può costituire, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo abuso, elemento sufficiente per ritenere compromessa l'affidabilità del titolare della licenza.
  • In sede cautelare, l'interesse privato all'esercizio dell'attività venatoria può recedere rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza e al corretto uso delle armi, specie quando l'attività non sia attualmente in corso.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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