Regolamento (UE) 2020/2156
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione del 14 ottobre 2020 che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità tecniche per rendere operativo, in modo uniforme e facoltativo, il sistema UE di valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza. Disciplina chi può effettuare la valutazione, come si rilascia il certificato, come può essere abbinato agli strumenti di certificazione energetica e di ispezione, e quali dati devono essere raccolti e trasmessi alla Commissione. Prevede inoltre una fase di prova nazionale non vincolante e un possibile riesame entro il 1° gennaio 2026.
Modalità tecniche per l’attuazione di un sistema comune facoltativo dell’UE di valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza
Ambito di applicazione
Si applica, in tutti gli Stati membri, all’attuazione del sistema comune facoltativo per valutare la predisposizione degli edifici e delle unità immobiliari all’intelligenza istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155. Riguarda in particolare l’accreditamento/qualifica degli esperti, il rilascio dei certificati di predisposizione all’intelligenza, l’abbinamento con la certificazione energetica, le ispezioni e gli audit energetici, il monitoraggio dei dati e le eventuali fasi di prova nazionali. Il sistema è facoltativo per gli Stati membri; restano fuori gli edifici e le unità immobiliari per i quali lo Stato membro non decide di applicarlo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156: modalità tecniche per il sistema di predisposizione all’intelligenza degli edifici
Il regolamento dà attuazione tecnica al sistema comune facoltativo dell’Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155. La disciplina si inserisce nel quadro della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e mira a rendere operativa, in modo coerente tra Stati membri, la valutazione e certificazione della cosiddetta "smart readiness" degli edifici.
Ambito di applicazione e natura facoltativa del sistema
Il regolamento riguarda gli Stati membri che decidono di aderire al sistema comune di valutazione della predisposizione all’intelligenza. L’adesione resta facoltativa: il testo non impone l’attuazione del sistema, ma stabilisce le regole tecniche da seguire qualora uno Stato membro scelga di applicarlo. Il sistema riguarda edifici e unità immobiliari e si coordina con gli strumenti nazionali ed europei di certificazione energetica, ispezione degli impianti e audit energetici.
Definizioni e raccordo con il regolamento delegato (UE) 2020/2155
Ai fini del regolamento si applicano le definizioni già contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/2155. Viene inoltre definita la nozione di "modalità dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza", intesa come l’insieme delle modalità tecniche necessarie per attuare efficacemente il sistema comune facoltativo.
Esperti, qualifiche e accreditamento
L’attività di valutazione e rilascio del certificato può essere svolta da esperti qualificati o accreditati. Gli Stati membri che applicano il sistema possono riconoscere come competenti, anche per questa nuova funzione, gli esperti già abilitati alla certificazione della prestazione energetica, alle ispezioni degli impianti termici e di climatizzazione, nonché agli audit energetici ai sensi della direttiva 2012/27/UE. È tuttavia consentito imporre requisiti aggiuntivi, in particolare di formazione. Gli Stati membri devono inoltre rendere pubbliche le qualifiche degli esperti e possono pubblicare elenchi aggiornati di professionisti o società accreditate, anche utilizzando gli strumenti già previsti per il settore energetico.
Certificato di predisposizione all’intelligenza
Qualsiasi operatore economico può chiedere la valutazione di un edificio o di un’unità immobiliare e il rilascio del certificato. L’esperto incaricato verifica l’affidabilità delle informazioni raccolte e, ove opportuno, può considerare anche indicatori regionali o nazionali e i relativi metodi di valutazione. Il certificato può essere rilasciato solo sulla base di una valutazione effettuata da un esperto qualificato o accreditato e deve contenere gli elementi elencati nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/2155. La validità massima è di 10 anni; in caso di modifica significativa dell’edificio o dell’unità immobiliare che incida sulla valutazione iniziale, è raccomandato un nuovo certificato.
Abbinamento con certificazione energetica, ispezioni e audit
Gli Stati membri possono integrare il rilascio del certificato smart readiness con i sistemi già esistenti di certificazione energetica, di ispezione degli impianti e di audit energetici. L’abbinamento può essere reso obbligatorio oppure facoltativo. Se è obbligatorio, il certificato deve essere rilasciato ogni volta che si rilascia un attestato di prestazione energetica o si effettua un’ispezione o un audit. Se l’abbinamento è facoltativo, il certificato è rilasciato solo su richiesta dell’operatore economico. Quando i sistemi sono abbinati, gli Stati membri possono servirsi del controllo indipendente già previsto per gli altri regimi.
Autovalutazione da parte di proprietari e utenti
Entro il 1° aprile 2021 la Commissione deve mettere a disposizione un quadro online per consentire a proprietari, utenti e altri portatori di interessi di autovalutare la predisposizione all’intelligenza di un edificio o di un’unità immobiliare. Gli Stati membri possono adattare o integrare tale quadro per il contesto nazionale. Tuttavia, l’autovalutazione svolta senza intervento di un esperto non può mai essere utilizzata per ottenere il certificato ufficiale.
Monitoraggio, dati e promozione del sistema
Gli esperti devono comunicare alle autorità nazionali o regionali i dati relativi ai certificati rilasciati secondo le categorie previste nell’allegato del regolamento. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il numero di certificati rilasciati e le statistiche richieste. I dati comprendono, tra l’altro, tipologia dell’edificio, superficie utile totale, classe di predisposizione, punteggi complessivi e punteggi relativi alle funzionalità chiave e ai criteri d’impatto. La Commissione, sulla base di tali informazioni e previa consultazione degli Stati membri e degli stakeholder, monitora la diffusione del sistema. Gli Stati membri possono adottare ulteriori misure di promozione, anche all’interno delle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva 2010/31/UE.
Fase di prova nazionale
Il regolamento consente agli Stati membri di avviare una fase di prova nazionale non vincolante già dall’entrata in vigore del testo. Le modalità della prova sono definite dagli Stati membri e possono riguardare durata, introduzione graduale, tipologie di edifici, aree geografiche, elementi del quadro da testare, raccolta dei riscontri, criteri di selezione degli esperti, eventuale controllo indipendente, eventuale rilascio di certificati durante la prova e designazione di un soggetto terzo per la gestione. Gli Stati membri che effettuano la prova devono informare la Commissione in anticipo e trasmettere una relazione entro 6 mesi dalla conclusione della fase sperimentale. La Commissione sostiene e monitora tali prove e può considerare anche analisi o valutazioni nazionali per sviluppare ulteriormente il sistema.
Monitoraggio statistico e contenuto dell’allegato
L’allegato disciplina nel dettaglio il monitoraggio dell’attuazione. Per ciascun certificato, se disponibili, vanno raccolti dati sul tipo di edificio o unità immobiliare, sulla metratura utile totale, sulla classe di predisposizione, sul punteggio complessivo, sui punteggi delle tre funzionalità chiave indicate nell’allegato I bis della direttiva 2010/31/UE e nel regolamento delegato (UE) 2020/2155, nonché sui criteri d’impatto di cui all’allegato II del regolamento delegato. La relazione annuale alla Commissione deve includere almeno il numero totale di certificati, la distribuzione delle classi, statistiche sulla prestazione energetica degli edifici interessati e ulteriori ripartizioni per destinazione d’uso e dimensione, con possibilità di statistiche più dettagliate per scuole, strutture sanitarie o edifici di valore culturale.
Entrata in vigore, revisione e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione può riesaminarlo entro il 1° gennaio 2026, se opportuno, alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi applicativi.
Disposizioni principali
Oggetto e rinvio al sistema comune UE
L’articolo 1 specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema comune facoltativo di valutazione della predisposizione all’intelligenza degli edifici, istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155.
Definizioni applicabili
L’articolo 2 richiama le definizioni del regolamento delegato (UE) 2020/2155 e introduce la definizione di "modalità dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza" come insieme delle modalità tecniche di attuazione del sistema.
Esperti qualificati o accreditati
L’articolo 3 consente agli Stati membri che attuano il sistema di riconoscere come competenti, anche per i certificati di predisposizione all’intelligenza, gli esperti già qualificati o accreditati per attestati di prestazione energetica, ispezioni degli impianti o audit energetici. Gli Stati membri possono imporre requisiti supplementari, in particolare formativi, e devono rendere pubbliche le qualifiche degli esperti, potendo anche pubblicare elenchi periodicamente aggiornati di esperti o società accreditate.
Rilascio del certificato e validità
L’articolo 4 prevede che qualsiasi operatore economico possa richiedere una valutazione e il relativo certificato. L’esperto verifica l’affidabilità delle informazioni raccolte; può tenere conto di indicatori regionali o nazionali; il certificato può essere rilasciato solo sulla base della valutazione di un esperto qualificato o accreditato; deve includere gli elementi dell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/2155; ha validità massima di 10 anni, con raccomandazione di un nuovo certificato in caso di modifica significativa dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Abbinamento con certificazione energetica, ispezioni e audit
L’articolo 5 consente agli Stati membri di abbinare il rilascio del certificato di predisposizione all’intelligenza con la certificazione della prestazione energetica, con i regimi di ispezione previsti dalla direttiva 2010/31/UE o con gli audit energetici ai sensi della direttiva 2012/27/UE. L’abbinamento può essere reso obbligatorio o facoltativo; in caso di obbligatorietà, il certificato è rilasciato ogni volta che occorre un attestato energetico, un’ispezione o un audit. Se l’abbinamento è adottato, gli Stati membri possono utilizzare il sistema di controllo indipendente già esistente.
Autovalutazione senza rilascio del certificato
L’articolo 6 prevede che la Commissione metta a disposizione entro il 1° aprile 2021 un quadro online che consenta a proprietari, utenti e altri portatori di interessi di autovalutare la predisposizione all’intelligenza. Gli Stati membri possono adattare o integrare tale quadro nel contesto nazionale, ma l’autovalutazione senza intervento di un esperto non può mai portare al rilascio del certificato.
Monitoraggio, trasmissione dati e promozione
L’articolo 7 impone, agli Stati membri che applicano il sistema, la comunicazione alle autorità nazionali o regionali dei dati sui certificati rilasciati secondo l’allegato del regolamento. Ogni anno gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il numero di certificati rilasciati e le relative statistiche. La Commissione monitora la diffusione del sistema sul mercato e gli Stati membri possono adottare misure supplementari di promozione, anche nell’ambito delle strategie di ristrutturazione a lungo termine della direttiva 2010/31/UE.
Fase di prova nazionale
L’articolo 8 consente una fase di prova nazionale non vincolante, avviabile dall’entrata in vigore del regolamento. Gli Stati membri devono informare preventivamente la Commissione e definire durata, gradualità, edifici e zone interessate, aspetti da testare, modalità di raccolta dei riscontri, criteri di selezione degli esperti, eventuale controllo indipendente, eventuale rilascio di certificati durante la prova e, se necessario, il soggetto terzo che gestisce la fase. Entro 6 mesi dalla conclusione della prova va trasmessa una relazione alla Commissione, che può utilizzare i risultati per sviluppare ulteriormente il sistema.
Riesame del regolamento
L’articolo 9 prevede che la Commissione possa rivedere il regolamento entro il 1° gennaio 2026, se opportuno, alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi nell’applicazione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1477
- Regolamento · 14 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1478
- Regolamento · 14 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1480
- Regolamento · 14 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1481
- Regolamento · 14 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1528
- Regolamento · 14 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1529
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →