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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-313/25

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2025. — GB contro Minister van Asiel en Migratie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva – Articolo 5 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Interesse superiore del bambino – Vita familiare – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità – Obbligo del giudice nazionale di controllare che siano rispettati il principio di non-refoulement e gli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 – Esame d’ufficio – Articoli 6 e 7, articolo 19, paragrafo 2, articolo 24, paragrafo 2, nonché articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-313/25 PPU

Giurisprudenza europea62025CJ0313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha chiarito che il controllo giudiziario del trattenimento ai fini del rimpatrio non può limitarsi ai soli presupposti formali della detenzione. Il giudice deve accertare anche la compatibilità dell’allontanamento con il principio di non-refoulement e con gli altri interessi protetti dall’articolo 5 della direttiva 2008/115, senza che sia necessario un autonomo ricorso o una nuova domanda di protezione internazionale. La soluzione vale anche quando la decisione di rimpatrio è già definitiva.

Obbligo del giudice nazionale di verificare d’ufficio, nel controllo della legittimità del trattenimento ai fini dell’allontanamento, se il principio di non-refoulement, l’interesse superiore del bambino e la vita familiare ostino all’esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva.

La questione giuridica

Se, nel riesame della legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo irregolare disposto per dare esecuzione a una decisione di rimpatrio definitiva, il giudice nazionale debba verificare, anche d’ufficio, se il principio di non-refoulement e, separatamente, l’interesse superiore del bambino e la vita familiare ostino all’allontanamento.

Principio di diritto

Gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 6, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, impongono al giudice nazionale che controlla la legittimità del trattenimento ai fini dell’allontanamento di verificare, anche d’ufficio, se il principio di non-refoulement, nonché l’interesse superiore del bambino e la vita familiare, ostino all’esecuzione della decisione di rimpatrio definitiva; se tali ostacoli sussistono, il cittadino di paese terzo va immediatamente rimesso in libertà.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

Obbligo di verifica d’ufficio nel controllo del trattenimento ai fini del rimpatrio

La causa C‑313/25 PPU riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, in materia di rimpatrio di un cittadino di paese terzo irregolare. La Corte è chiamata a stabilire se, nel giudizio sulla legittimità del trattenimento disposto per eseguire una decisione di rimpatrio definitiva, il giudice debba verificare anche la compatibilità dell’allontanamento con il principio di non-refoulement, l’interesse superiore del minore e la vita familiare.

Fatti e procedimento principale

GB, cittadino algerino, aveva presentato nei Paesi Bassi una domanda di protezione internazionale, respinta il 7 ottobre 2024 senza esame nel merito; tale decisione valeva anche come decisione di rimpatrio ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione. Successivamente GB è stato trattenuto il 10 aprile 2025 ai fini dell’allontanamento verso l’Algeria in esecuzione di tale decisione.

Prima del trattenimento, GB aveva dichiarato di temere trattamenti inumani o degradanti in caso di ritorno e di essere padre di un bambino nato in Francia, del quale desiderava occuparsi. Il giudice nazionale osserva che, secondo il diritto dei Paesi Bassi, non potrebbe valutare in tale sede se il principio di non-refoulement e gli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 ostino all’allontanamento.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se, nel controllo della legittimità del trattenimento, il giudice debba verificare d’ufficio se il principio di non-refoulement impedisca l’esecuzione della decisione di rimpatrio;
  • se lo stesso obbligo valga rispetto all’interesse superiore del bambino e alla vita familiare, considerati dall’articolo 5 della direttiva 2008/115.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/115/CE, in particolare gli articoli 5, 9, 12, 13 e 15;
  • la Carta dei diritti fondamentali, segnatamente gli articoli 6, 7, 19, paragrafo 2, 24, paragrafo 2, e 47;
  • l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati;
  • il regolamento (UE) n. 604/2013, menzionato solo come contesto fattuale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 13 della direttiva 2008/115 non è pertinente, perché il procedimento principale non riguarda la legittimità della decisione di rimpatrio, ma il trattenimento disposto ai fini della sua esecuzione. La disciplina processuale rilevante è dunque quella dell’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 15, paragrafo 3.

In merito al principio di non-refoulement, la Corte ribadisce che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 impone agli Stati membri di rispettarlo in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. Poiché il trattenimento ai fini dell’allontanamento è una grave ingerenza nella libertà personale, il giudice chiamato a verificare la legittimità del trattenimento deve controllare che vi sia una prospettiva ragionevole di allontanamento e che non sussistano motivi di ordine giuridico che lo impediscano.

Tra tali motivi di ordine giuridico rientra l’articolo 5 della direttiva 2008/115, che recepisce anche il divieto di allontanare una persona verso un paese in cui corra un rischio reale di trattamenti vietati dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Tale verifica deve poter essere effettuata anche se la decisione di rimpatrio non è stata contestata ed è divenuta definitiva; inoltre, il cittadino di paese terzo deve poter far valere eventuali mutamenti successivi delle circostanze rilevanti.

Quanto alla tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ricorda che il giudice del trattenimento deve poter decidere su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e, se necessario, rilevare d’ufficio i presupposti di illegittimità derivanti dal diritto dell’Unione, nel rispetto del contraddittorio. Ne consegue che il controllo giudiziario non può essere ridotto a una mera verifica formale del provvedimento di trattenimento.

Con riguardo alla seconda questione, la Corte afferma che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 impone di considerare in tutte le fasi della procedura di rimpatrio anche l’interesse superiore del bambino e la vita familiare. Tali interessi devono quindi essere esaminati anche quando il giudice controlla la legittimità del trattenimento ai fini dell’allontanamento e può farlo d’ufficio se dagli atti emergono elementi rilevanti. La Corte precisa tuttavia che, a differenza del divieto di trattamenti inumani o degradanti, questi diritti non hanno carattere assoluto e possono essere oggetto di restrizioni nei limiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che il giudice nazionale, investito della legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo irregolare ai fini dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, deve verificare, anche d’ufficio:

  • se il principio di non-refoulement osti all’allontanamento;
  • se l’interesse superiore del bambino e la vita familiare ostino all’allontanamento.

Se emerge che tali ostacoli sussistono, il trattenimento non è più legittimo e la persona deve essere liberata immediatamente, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della direttiva 2008/115.

Principi pratici per l’operatore

La pronuncia conferma che, nel contenzioso sul trattenimento per rimpatrio, la difesa non può essere limitata alla sola legalità formale della misura. Devono essere verificati, nel medesimo giudizio, anche i presupposti sostanziali che renderebbero illecito l’allontanamento, compresi non-refoulement, minore e famiglia. Non è dunque necessario attendere un diverso procedimento di asilo o un ricorso autonomo contro l’allontanamento per ottenere tale controllo.

Come è indicizzato

Materierimpatrio dei cittadini di paesi terzitrattenimento amministrativonon-refoulementdiritti fondamentalitutela giurisdizionale effettiva

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