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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24019 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2005, sostenendo che il fabbricato fosse rurale e strumentale all'attività agricola e, pertanto, non assoggettabile all'imposta. In Cassazione ha invocato l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta che consentiva il riconoscimento della ruralità mediante variazione catastale, sostenendo inoltre che l'immobile possedesse da sempre i requisiti sostanziali di ruralità. In subordine, ha dedotto la violazione della normativa in materia di ruralità catastale ed esenzione ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che gli effetti retroattivi della variazione catastale richiesta nel 2011 potevano operare soltanto a partire dal quinto anno antecedente alla domanda, quindi dal 2006, e non potevano incidere sull'anno d'imposta 2005. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, ai fini dell'esenzione ICI, assume rilievo la classificazione catastale rurale dell'immobile nelle categorie A/6 o D/10; se l'immobile è accatastato in una categoria diversa, il contribuente deve impugnare il classamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    Ai fini ICI, sono esclusi dall'imposta i fabbricati rurali secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.

    L'esenzione ICI per il fabbricato rurale è collegata, secondo il principio delle Sezioni Unite, al riconoscimento catastale della ruralità.

  • D.L. n. 557/1993, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994

    Individua i requisiti sostanziali necessari per qualificare un immobile come rurale, abitativo o strumentale.

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009

    L'immobile iscritto in catasto come rurale, nelle categorie A/6 o D/10, non è soggetto a ICI; se iscritto in altra categoria, il contribuente deve impugnare il classamento.

    La classificazione catastale costituisce elemento decisivo per l'applicazione dell'esenzione ICI, anche quando siano dedotti requisiti sostanziali di ruralità.

  • D.L. n. 70/2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. n. 106/2011

    Ha consentito di chiedere la variazione catastale per ottenere le categorie A/6 o D/10 mediante autocertificazione dei requisiti di ruralità, con effetti retroattivi limitati.

  • D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214/2011

    Ha previsto che le domande di variazione catastale producessero gli effetti collegati al riconoscimento della ruralità, fermo il classamento originario degli immobili abitativi.

  • D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013

    Le domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono effetti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, esclude una retroattività illimitata: la variazione richiesta nel 2011 poteva produrre effetti, nel caso concreto, dal 2006.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 18565/2009

    L'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto a ICI; se iscritto in diversa categoria, il contribuente deve impugnare l'atto di classamento.

    Il principio è stato confermato e applicato dalla Corte: la ruralità non può essere fatta valere in modo autonomo contro un classamento catastale diverso, senza impugnare quest'ultimo.

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis e art. 360, n. 3

    Riguardano, rispettivamente, l'ammissibilità del ricorso per cassazione e la deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI derivante dalla ruralità, non è sufficiente sostenere che il fabbricato sia concretamente utilizzato per l'attività agricola: occorre verificare e, se necessario, contestare tempestivamente il relativo classamento catastale.
  • Quando l'immobile è accatastato in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente deve normalmente impugnare l'atto di classamento; in mancanza, il fabbricato resta assoggettato all'imposta.
  • Le procedure sopravvenute di riconoscimento della ruralità possono avere effetti retroattivi solo nei limiti espressamente previsti dalla legge, non oltre il quinto anno antecedente alla domanda.
  • La dimostrazione dei requisiti sostanziali di ruralità deve essere tempestivamente allegata e provata nei gradi di merito: non è normalmente possibile introdurre per la prima volta in Cassazione nuovi elementi di fatto.
  • In una controversia analoga, occorre distinguere tra ruralità sostanziale, classificazione catastale ed efficacia temporale della variazione: l'esenzione dipende dalla loro corretta combinazione secondo la disciplina applicabile all'anno d'imposta.

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