Circolare numero 34 del 5-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni uniformi alle sedi sulla gestione delle richieste di accredito figurativo per servizio militare prestato tra il 1957 e il 1961 da assicurati iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il criterio centrale è il rapporto tra iscrizione negli elenchi e copertura assicurativa al 31 dicembre dell’anno: se il soggetto non era unità attiva a quella data, va segnalata la cancellazione e può essere accreditato il servizio militare; se invece era presente nel nucleo familiare e ha già ottenuto l’accredito pieno di 156 giornate, il periodo militare non è ulteriormente accreditabile. La circolare chiarisce anche i casi di accredito parziale, il limite delle 156 giornate annue e gli effetti sulle eventuali domande di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990.
Accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare negli anni 1957-1961 per coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare negli anni 1957-1961 per coltivatori diretti, mezzadri e coloni
La circolare interviene per uniformare il comportamento delle sedi nella gestione delle richieste di accredito figurativo per servizio militare riferite agli anni dal 1957 al 1961, presentate da assicurati iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il chiarimento ruota attorno alla disciplina dell’art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e al criterio della presenza del soggetto nel nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Quadro normativo e criterio generale
Per gli anni 1957-1961, l’accreditamento dei contributi per l’assicurazione obbligatoria I.V.S. dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è disciplinato dall’art. 5 della legge n. 1047/1957. Il comma 1 stabilisce che i contributi accertati e riscossi complessivamente per il nucleo familiare sono accreditati agli appartenenti al nucleo, attribuendo le giornate lavorative secondo criteri di ripartizione previsti dalla norma; il comma 5 dispone che gli accrediti sono effettuati sulla famiglia risultante alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.
Da tali disposizioni discende il principio per cui:
- i soggetti presenti nel nucleo familiare come unità attive al 31 dicembre hanno titolo all’iscrizione negli elenchi e all’accredito per l’intero anno, anche se l’attività è iniziata in corso d’anno;
- i soggetti non presenti come unità attive al 31 dicembre non hanno titolo all’iscrizione negli elenchi e, conseguentemente, non possono ottenere l’accredito per l’intero anno, anche se hanno lavorato solo per una parte dell’anno.
Casi in cui il servizio militare può essere accreditato figurativamente
Quando un soggetto iscritto negli elenchi per uno degli anni compresi nel periodo 1957/61 risulta, al 31 dicembre dello stesso anno, in servizio militare oppure occupato in altra attività lavorativa, le sedi devono segnalare il caso agli Uffici provinciali dello SCAU per la cancellazione dell’interessato dagli elenchi. La cancellazione fa venir meno la copertura assicurativa e consente l’accredito dei contributi figurativi per il periodo di servizio militare svolto nell’anno considerato.
In sostanza, il servizio militare è accreditabile figurativamente quando, per effetto della cancellazione dagli elenchi, l’anno risulta scoperto sotto il profilo dell’assicurazione obbligatoria.
Casi in cui l’accredito figurativo è escluso o limitato
Diversa è la situazione del soggetto presente come unità attiva nel nucleo familiare al 31 dicembre. In tal caso, l’accredito dei contributi obbligatori per l’intero anno, derivante dall’art. 5 della legge n. 1047/1957, impedisce l’accredito figurativo per l’eventuale servizio militare prestato nel periodo iniziale dello stesso anno, in applicazione del principio per cui la contribuzione figurativa è consentita solo per i periodi scoperti di assicurazione.
La circolare precisa però che il divieto non è assoluto: esso opera solo quando l’iscrizione abbia già comportato l’attribuzione di almeno 156 giornate, corrispondenti all’anno pieno di contribuzione. Se invece l’iscrizione annuale attribuisce un numero inferiore di giornate, l’accredito figurativo può essere riconosciuto fino a raggiungere il limite delle 156 giornate annue.
Esempi applicativi
Per chiarire il criterio, la circolare riporta un esempio di assicurato iscritto negli elenchi CD/CM per il 1959, il 1960 e il 1961 per 156 giornate all’anno, con servizio militare dal 1 settembre 1959 al 28 febbraio 1961. In tale ipotesi:
- occorre chiedere allo SCAU la cancellazione del lavoratore per gli anni 1959 e 1960, poiché al 31 dicembre di quegli anni non risultava presente come unità attiva nel nucleo familiare;
- una volta cancellato, può essere accreditato il servizio militare dal 1 settembre al 31 dicembre 1959 e per l’intero 1960;
- resta invece scoperto il periodo 1 gennaio-31 agosto 1959;
- non è accreditabile il periodo 1 gennaio-28 febbraio 1961, perché coperto dall’iscrizione che già attribuisce 156 giornate annue.
La circolare aggiunge che, se per il 1961 l’iscrizione fosse stata effettuata per 150 giornate, potrebbero essere accreditate 2 settimane di servizio militare per il periodo 1 gennaio-28 febbraio 1961, equivalenti a 6 giornate, così da raggiungere le 156 giornate necessarie alla copertura piena dell’anno.
Se invece l’iscrizione fosse stata di 129 giornate, potrebbero essere accreditate tutte le 9 settimane di servizio militare, pari a 27 giornate, in modo da raggiungere complessivamente il limite annuo di 156 giornate. Lo stesso principio vale, a maggior ragione, per iscrizioni inferiori a 129 giornate, come nell’esempio di 70 giornate, nel quale l’intero periodo di servizio militare potrebbe essere accreditato perché non si supererebbe comunque il tetto annuale.
Riflessi sulle domande di riscatto
La circolare precisa infine che, in presenza di domande di riscatto presentate ai sensi dell’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, l’accredito del servizio militare secondo i criteri sopra indicati incide anche sul numero di giornate ammissibili a riscatto. Tale numero deve essere determinato considerando le giornate di lavoro e quelle di contribuzione figurativa per servizio militare complessivamente già accreditate all’interessato.
Ne consegue che:
- nei casi in cui l’accredito figurativo abbia già assicurato la piena copertura dell’anno, non può essere concessa la facoltà di riscatto per quell’anno;
- nei casi in cui restino giornate scoperte, il riscatto può essere riconosciuto per le residue giornate necessarie a completare l’anno pieno di contribuzione.
Indicazione operativa finale
Le sedi devono quindi verificare, per ciascun caso relativo agli anni 1957-1961, la situazione del soggetto al 31 dicembre dell’anno di riferimento, attivare ove necessario la cancellazione dagli elenchi tramite gli Uffici provinciali dello SCAU e applicare il criterio delle 156 giornate annue come limite massimo complessivo tra contribuzione obbligatoria, figurativa e, se del caso, riscatto.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare risponde a quesiti pervenuti da più sedi e interviene per uniformare i criteri di valutazione delle domande di accredito dei contributi figurativi per servizio militare relative agli anni dal 1957 al 1961, riferite ad assicurati iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che disciplina l’accreditamento dei contributi I.V.S. per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il comma 1 prevede l’attribuzione delle giornate lavorative in base ai contributi complessivamente accertati e riscossi per il nucleo familiare; il comma 5 stabilisce che gli accrediti sono effettuati sulla famiglia esistente al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.
Criterio dell’iscrizione al 31 dicembre
Per gli anni 1957-1961, la presenza o meno del soggetto come unità attiva nel nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno determina il diritto all’iscrizione negli elenchi e, quindi, l’accredito dei contributi per l’intero anno. Chi era presente al 31 dicembre matura il titolo per l’intero anno anche se l’attività è iniziata in corso d’anno; chi non era presente non ha titolo all’iscrizione e non può ottenere l’accredito per l’intero anno, anche se ha lavorato solo per una parte dell’anno.
Casi di cancellazione dagli elenchi e accredito figurativo
Se un soggetto iscritto negli elenchi in uno degli anni 1957-1961 risulta al 31 dicembre in servizio militare o occupato in altra attività lavorativa, le sedi devono segnalare il caso agli Uffici provinciali dello SCAU per la cancellazione dagli elenchi. La cancellazione fa venire meno la copertura assicurativa e consente l’accredito dei contributi figurativi per il periodo di servizio militare svolto nell’anno interessato.
Casi in cui l’accredito figurativo è precluso
Se il soggetto era presente come unità attiva al 31 dicembre, l’accredito dei contributi obbligatori per l’intero anno rende inammissibile l’accredito figurativo per l’eventuale servizio militare prestato nello stesso anno, perché l’accredito figurativo è ammesso solo per periodi scoperti di assicurazione. Tale preclusione opera però solo quando l’iscrizione abbia già comportato l’attribuzione di almeno 156 giornate, considerate anno pieno di contribuzione.
Accredito parziale fino al limite di 156 giornate
Se l’iscrizione annuale attribuisce meno di 156 giornate, i contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati fino a concorrenza del limite di 156 giornate annue. In altri termini, l’accredito figurativo è possibile solo nella misura necessaria a completare l’anno contributivo, senza superare il tetto delle 156 giornate.
Esempi applicativi forniti dalla circolare
La circolare illustra il caso di un assicurato iscritto per gli anni 1959, 1960 e 1961 per 156 giornate annue e in servizio militare dal 1 settembre 1959 al 28 febbraio 1961: per il 1959 e il 1960 va richiesta la cancellazione dagli elenchi, e dopo la cancellazione può essere accreditato il servizio militare dal 1 settembre al 31 dicembre 1959 e per l’intero 1960, mentre non è accreditabile il periodo 1 gennaio-28 febbraio 1961 perché l’anno è già coperto da 156 giornate. Se l’iscrizione per il 1961 è di 150 giornate, possono essere accreditate 2 settimane di servizio militare, pari a 6 giornate, fino al raggiungimento di 156 giornate. Se l’iscrizione è di 129 giornate, possono essere accreditate tutte le 9 settimane di servizio militare, pari a 27 giornate, arrivando complessivamente a 156 giornate; lo stesso vale, a maggior ragione, quando le giornate iniziali siano inferiori a 129.
Incidenza sulle domande di riscatto ex legge n. 233/1990
La circolare precisa che, in presenza di domande di riscatto presentate ai sensi dell’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, il numero di giornate da ammettere a riscatto deve essere determinato tenendo conto delle giornate di lavoro e di contribuzione figurativa per servizio militare già complessivamente accreditate. Nei casi in cui l’accredito figurativo abbia già coperto l’intero anno, il riscatto non può essere concesso; quando invece residuano giornate scoperte, queste possono essere ammesse a riscatto fino al raggiungimento dell’anno pieno di contribuzione.
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