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Circolare

Circolare numero 30 del 31-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la proroga dei termini per l’esercizio della facoltà di pensionamento anticipato e di prepensionamento prevista dalla legge n. 223/1991. In particolare, il termine generale viene spostato al 31 gennaio 1992 per l’art. 27 e al 29 febbraio 1992 per l’art. 29, con conseguenti scadenze anche per la presentazione delle domande alle imprese e all’INPS. La circolare conferma la validità delle domande già presentate ex art. 27 e rinvia ulteriori istruzioni per l’art. 29 in attesa del decreto interministeriale attuativo. Inoltre, segnala una nuova facoltà di accesso al trattamento anticipato di anzianità e alla pensione anticipata di vecchiaia per determinate imprese, entro il 31 dicembre 1992, entro il limite complessivo di 25.000 unità.

Differimento termini per pensionamento anticipato e prepensionamento ex legge n. 223/1991 e d.l. n. 14/1992

Proroga dei termini per il pensionamento anticipato e il prepensionamento

La circolare interviene sulle scadenze per l'esercizio della facoltà di pensionamento anticipato e prepensionamento previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 20 gennaio 1992, n. 22 e dal decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14. Vengono chiariti i nuovi termini per i lavoratori interessati e per le imprese, oltre al rinvio di ulteriori istruzioni per l'art. 29.

Quadro normativo di riferimento

L'amministrazione richiama innanzitutto le istruzioni già impartite con la circolare n. 284 del 17 dicembre 1991, diramata con messaggio n. 28648, per l'applicazione delle norme sul pensionamento anticipato di cui agli artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991. Successivamente segnala che l'art. 3, comma 4, della legge n. 22/1992 ha modificato il termine originario del 31 dicembre 1991, portandolo al 31 gennaio 1992. Inoltre, l'art. 3, comma 7, del d.l. n. 14/1992 ha ulteriormente prorogato al 29 febbraio 1992 il termine relativo al trattamento anticipato di vecchiaia previsto dall'art. 29.

Pensionamento anticipato ex art. 27

Per la fattispecie di cui all'art. 27 della legge n. 223/1991, la circolare precisa che il termine ultimo per il perfezionamento dei requisiti soggettivi e per la presentazione delle domande alle imprese da parte dei lavoratori è differito al 31 gennaio 1992. Le imprese, a loro volta, devono trasmettere all'INPS le domande entro il 10 febbraio 1992. Viene inoltre confermata la validità delle domande di pensionamento anticipato già presentate dalle imprese interessate alle SAP dell'Istituto.

Prepensionamento ex art. 29

Per la facoltà di prepensionamento prevista dall'art. 29 della legge n. 223/1991, il termine ultimo per il perfezionamento dei requisiti soggettivi e per la presentazione delle domande alle imprese è differito al 29 febbraio 1992. La circolare precisa tuttavia che, per questo istituto, saranno fornite ulteriori istruzioni dopo l'emanazione del decreto interministeriale di attuazione previsto dallo stesso art. 29.

Trattamenti anticipati per le imprese indicate dal d.l. n. 14/1992

Il decreto-legge n. 14/1992, entrato in vigore il 22 gennaio 1992, introduce anche una diversa facoltà per i dipendenti delle imprese individuate dalla norma: essi possono richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione del trattamento anticipato di anzianità e della pensione anticipata di vecchiaia. Tale possibilità è riconosciuta entro un limite massimo complessivo di 25.000 unità.

Istruzioni successive e selezione delle imprese

La circolare conclude precisando che, per l'applicazione di questa nuova disciplina, saranno diramate successive istruzioni non appena i competenti organi ministeriali avranno reso noti i criteri per la selezione delle imprese aventi titolo a usufruire del prepensionamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 14/1992.

Punti principali

Proroga dei termini per il pensionamento anticipato ex art. 27 legge n. 223/1991

L'art. 3, comma 4, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, ha differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992 il termine per l'esercizio della facoltà di prepensionamento prevista dagli artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991. Per l'art. 27, il termine ultimo per il perfezionamento dei requisiti soggettivi e per la presentazione delle domande alle imprese da parte dei lavoratori è quindi fissato al 31 gennaio 1992. Le imprese devono poi trasmettere le domande all'INPS entro il 10 febbraio 1992.

Proroga del prepensionamento ex art. 29 legge n. 223/1991

Il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, all'art. 3, comma 7, ha ulteriormente differito al 29 febbraio 1992 il termine per l'esercizio della facoltà di richiedere il trattamento anticipato di vecchiaia previsto dall'art. 29 della legge n. 223/1991. Anche in questo caso il termine ultimo per il perfezionamento dei requisiti soggettivi e per la presentazione delle domande alle imprese da parte dei lavoratori è fissato al 29 febbraio 1992.

Validità delle domande già presentate e attesa del decreto attuativo

Resta ferma la validità delle domande di pensionamento anticipato ex art. 27 già presentate dalle imprese interessate alle SAP dell'Istituto. Per quanto riguarda invece la facoltà di prepensionamento di cui all'art. 29 della legge n. 223/1991, la circolare rinvia a successive precisazioni che saranno fornite dopo l'emanazione del decreto interministeriale di attuazione previsto dallo stesso articolo.

Nuova facoltà per specifiche imprese ex d.l. n. 14/1992

Lo stesso decreto-legge n. 14/1992, entrato in vigore il 22 gennaio 1992, prevede all'art. 3, commi 1 e 6, che i dipendenti delle imprese indicate dalla norma possano richiedere entro il 31 dicembre 1992 il trattamento anticipato di anzianità e la pensione anticipata di vecchiaia. L'accesso a tale beneficio è previsto entro il limite massimo complessivo di 25.000 unità.

Criteri di selezione delle imprese beneficiarie

La circolare precisa che seguiranno istruzioni successive non appena i competenti organi ministeriali renderanno noti i criteri per la selezione delle imprese aventi titolo ad usufruire del prepensionamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 14/1992.

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