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Circolare

Circolare numero 29 del 31-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per applicare il D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, in vigore dal 22 gennaio 1992, in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali. Vengono disciplinati proroghe, nuove agevolazioni, recuperi e regolarizzazioni per i mesi di dicembre 1991 e gennaio/febbraio 1992, con indicazione dei codici DM10/2 da utilizzare e delle sanzioni civili dovute in caso di conguagli indebiti. È inoltre ribadita la non proroga di alcuni benefici scaduti al 30 novembre 1991 e sono riepilogate, in allegato, le misure di detrazione spettanti alle diverse categorie di imprese.

Prime direttive applicative del D.L. 14/1992 su sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali

D.L. 14/1992: prime direttive su sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali

La circolare illustra le prime istruzioni applicative del decreto-legge n. 14 del 21 gennaio 1992, pubblicato in G.U. il 21 gennaio 1992 ed entrato in vigore il 22 gennaio 1992. Il provvedimento interviene sia sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno sia sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, indicando anche le modalità di conguaglio nei modelli DM10/2 e le relative codifiche operative.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno: proroga e riduzione della misura generale

L'art. 1, comma 1, proroga il termine degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978 fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992. Per lo sgravio generale di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 59, la misura viene ridotta, a decorrere dal 1 dicembre 1991, dall'8,50% al 7,50%.

La circolare conferma inoltre l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989 e successive modificazioni.

Modalità operative per il recupero o il versamento della differenza

Per i mesi di dicembre 1991 e, se del caso, gennaio 1992, le aziende che non hanno effettuato il conguaglio possono recuperare gli sgravi spettanti con la denuncia di gennaio 1992, da presentare entro il 20 febbraio 1992, oppure con quella di febbraio 1992, da presentare entro il 20 marzo 1992. Nel mod. DM10/2 devono essere utilizzati:

  • il codice L165 per lo sgravio ex L. n. 1089/1968;
  • il codice L166 per lo sgravio ex L. n. 183/1976;
  • la dicitura "REC. SGRAVIO DL 14/92".

Se invece lo sgravio è stato già conguagliato nella precedente misura, occorre versare la differenza di un punto percentuale, con applicazione delle sanzioni civili al tasso annuo del 29,50%. Le sanzioni decorrono:

  • dal 21 gennaio 1992 per lo sgravio indebito riferito a dicembre 1991;
  • dal 21 febbraio 1992 per lo sgravio indebito riferito a gennaio 1992.

In tal caso si utilizzano:

  • il codice M153 con la dicitura "DIFF. SGRAVI DL 14/92" per l’importo della differenza;
  • il codice Q920 con la dicitura "SANZ. CIVILI" per gli importi sanzionatori.

Nuovo sgravio totale per assunzioni incrementali nelle imprese industriali del Mezzogiorno

Il comma 2 dell'art. 1 introduce un sgravio totale per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992 nelle aziende industriali operanti nei settori individuati dal CIPE, purché l’assunzione realizzi un incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991.

Il beneficio:

  • dura un anno dalla data di assunzione di ciascun lavoratore;
  • copre la totalità dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’INPS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • non spetta ai dirigenti né al personale iscritto a fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per il conguaglio si usa il codice L300 con la dicitura "SGRAVIO TOT. DL 14/92". Per gli sgravi non operati relativi a dicembre 1991 o a dicembre 1991 e gennaio 1992 si usa il codice L301 con la dicitura "ARR. SGR. DL 14/92"; eventuali sgravi ex L. 1089/1968 già operati per gli stessi dipendenti vanno esposti con il codice M154 e la dicitura "VERS. SGR. 1089".

Rimborso degli sgravi dovuti per effetto della sentenza n. 261/1991

L'art. 1, comma 3, disciplina il rimborso delle somme dovute alle imprese industriali operanti nei territori del Mezzogiorno in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata sulla G.U. del 12 giugno 1991, per i periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza stessa.

Il rimborso:

  • avviene previa apposita domanda;
  • è corrisposto dall'Istituto in dieci rate annuali di pari importo;
  • non comporta rivalutazione monetaria né interessi;
  • deve essere erogato entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 1992.

La norma vieta espressamente la compensazione con i debiti contributivi esposti nelle denunce mensili. La loro inosservanza comporta l'addebito delle somme e l'applicazione delle penalità vigenti.

Per i periodi successivi alla pubblicazione della sentenza, a partire dal periodo di paga relativo a giugno 1991, le aziende possono conguagliare gli importi con la denuncia di gennaio o febbraio 1992, usando il codice L179 e la dicitura "SGR. ARR. SENT. 261/91". Gli addebiti già emessi in sede di controllo DM10 relativi a periodi di paga successivi a maggio 1991 possono essere annullati. La circolare rinvia a successive istruzioni per il rimborso degli sgravi spettanti per i periodi anteriori alla sentenza.

Fiscalizzazione degli oneri sociali: imprese industriali, artigiane, armatoriali e impiantistiche

L'art. 2, comma 1, prevede dal 1 gennaio 1992 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 un ulteriore esonero di 1,40 punti percentuali dal contributo di cui all'art. 10, comma 1, della L. n. 67/1988 per le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 3/1990, nonché per le imprese di installazione di impianti per l'edilizia di cui all'art. 2-bis della L. n. 89/1991, operanti nei territori del Mezzogiorno.

Per effetto delle norme richiamate, nel Mezzogiorno:

  • le imprese industriali e artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, le imprese armatoriali, le imprese di autotrasporto per conto terzi e le imprese di installazione di impianti per l'edilizia risultano, per le quote illustrate, totalmente esentate dal contributo SSN;
  • l'esonero globale è indicato in 11,62 punti percentuali.

Nel Centro-Nord le medesime imprese beneficiano di un ulteriore esonero pari all’1,44% sul contributo SSN, con esonero globale pari al 5,46%.

Le modalità DM10/2 indicate sono:

  • Mezzogiorno: codice S198 per "RID SSN" e codice S199 per "RID TBC/EN./0,20"; per i dipendenti non soggetti a contributo IVS, codice S204;
  • Centro-Nord: codice S196 per "RID SSN" e codice S197 per "RID TBC/EN./0,20"; per i dipendenti non soggetti a contributo IVS, ancora codice S204.

Fiscalizzazione per imprese alberghiere, termali, commerciali e assimilate

Il comma 2 dell'art. 2 riconosce, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, un ulteriore esonero di 1 punto percentuale dal contributo SSN per le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), della L. n. 52/1990.

La circolare ricomprende, tra le altre:

  • imprese alberghiere e aziende termali;
  • pubblici esercizi, compresi gli esercizi cinematografici;
  • agenzie di viaggio;
  • complessi turistico-ricettivi all’aria aperta e relativi consorzi o società consortili, anche cooperative;
  • imprese commerciali esportatrici abituali;
  • imprese commerciali con più di 15 dipendenti considerate tali ai fini previdenziali e assistenziali;
  • enti, fondazioni, associazioni senza fini di lucro e IPAB;
  • concessionari di impianti a fune a finalità turistiche in zone montane.

L'esonero complessivo è pari a:

  • 2,82 punti percentuali nel Centro-Nord;
  • 3,82 punti percentuali nel Mezzogiorno.

I codici DM10/2 sono:

  • S202 per il "RID SSN" nel Mezzogiorno;
  • S201 per il "RID TBC/EN." nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord;
  • S205 per il "RID SSN" nel Centro-Nord.

Imprese commerciali con 8-15 dipendenti e imprese artigiane dei servizi

L'art. 2, comma 3, introduce dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 un esonero di 1 punto percentuale dal contributo SSN per le imprese commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché per alcune imprese artigiane dei servizi individuate dai codici ISTAT 1991 74.70.1, 93.01 e 93.02.

Sono richiamate, in particolare, le attività di:

  • servizi di pulizia;
  • lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce;
  • lavanderie a secco e tintorie;
  • saloni di parrucchiere e istituti di bellezza.

Per queste imprese l'esonero riguarda il contributo SSN a carico del datore di lavoro in misura pari all’1%. Il riconoscimento operativo è collegato a specifici codici di classificazione e, per alcune imprese commerciali, ai codici di autorizzazione 4T, 4W o 4N. Il beneficio va conguagliato con il codice S206.

Per il recupero della fiscalizzazione non applicata nel mese di gennaio 1992, le imprese possono operare con la denuncia di febbraio 1992 da presentare entro il 20 marzo 1992, utilizzando il codice R150 e la dicitura "REC FISC SSN DL14/92".

Esonero per le imprese edili nel 1993

L'art. 2, comma 4, prevede, limitatamente all'anno 1993, un esonero di 0,40 punti percentuali dal contributo SSN per le imprese edili classificate con i codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, escluse le imprese di installazione di impianti per l'edilizia che già beneficiano del comma 1.

La circolare elenca le principali attività comprese nel comparto costruzioni, dalla preparazione del cantiere alla posa di finiture edili, e richiama i CSC da 1/4.13.01 a 1/4.13.05. Poiché l’agevolazione decorre dal 1 gennaio 1993, la circolare annuncia successive istruzioni operative.

Regole confermate e mancata proroga di altri benefici

L'art. 2, comma 5, conferma l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6, commi 9-13, del D.L. n. 338/1989, anche come disciplina delle condizioni di ammissibilità e delle sanzioni per l’inadempimento.

Viene inoltre precisato che la riduzione per donne e lavoratori nuovi assunti di età non superiore a 29 anni, prevista dal D.L. n. 536/1987 e scaduta al 30 novembre 1991, non è stata prorogata. Gli eventuali conguagli indebiti effettuati per dicembre 1991 o gennaio 1992 devono essere regolarizzati con:

  • il codice M155 e la dicitura "VERS. FISC" per le somme indebitamente conguagliate;
  • il codice Q920 e la dicitura "SANZ. CIVILI" per le sanzioni civili, calcolate al 29,50% annuo.

Allegato riepilogativo delle misure di detrazione

L'allegato finale riepiloga le percentuali complessive di detrazione/contribuzione per le diverse categorie di imprese dal 1 gennaio 1992, distinguendo tra Centro-Nord e Mezzogiorno. In sintesi, sono riportate le misure per:

  • imprese manifatturiere ed estrattive, imprese impiantistiche metalmeccaniche, imprese armatoriali, autotrasporto per conto terzi e installazione di impianti per l'edilizia;
  • imprese alberghiere, termali, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi, esportatrici abituali, imprese commerciali, enti senza fini di lucro e trasporti a fune turistici;
  • imprese agricole;
  • imprese commerciali con 8-15 dipendenti e imprese artigiane dei servizi.

L'allegato specifica inoltre talune condizioni particolari, tra cui il rapporto autista/dipendenti per l'autotrasporto e l'assimilazione delle imprese di installazione di impianti per l'edilizia alle imprese metalmeccaniche ai fini della fiscalizzazione.

Punti principali

Proroga e riduzione dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno

L'art. 1, comma 1, proroga fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1992 gli sgravi contributivi ex art. 59 del D.P.R. n. 218/1978. Per lo sgravio generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 59, a decorrere dal 1 dicembre 1991 la misura è ridotta dall'8,50% al 7,50%. Sono confermate le disposizioni dell'art. 6, commi 9-13, del D.L. n. 338/1989.

Recupero e regolarizzazione degli sgravi Mezzogiorno per dicembre 1991 e gennaio 1992

Le aziende che non hanno conguagliato gli sgravi per dicembre 1991 o per dicembre 1991 e gennaio 1992 possono recuperarli con la denuncia di gennaio o di febbraio 1992, usando i codici L165 per lo sgravio ex L. 1089/1968 e L166 per lo sgravio ex L. 183/1976. Chi ha conguagliato nella precedente misura deve versare la differenza di un punto percentuale, con sanzioni civili al 29,50% annuo, utilizzando il codice M153 per la differenza e Q920 per le sanzioni.

Nuovo sgravio totale per nuove assunzioni nelle imprese industriali del Mezzogiorno

L'art. 1, comma 2, introduce uno sgravio totale per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992, in incremento delle unità occupate al 30 novembre 1991, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE. Il beneficio dura un anno dalla data di assunzione e copre i contributi a carico del datore di lavoro dovuti all'INPS sulle retribuzioni imponibili al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; restano esclusi dirigenti e iscritti a fondi sostitutivi. Per il recupero si usano i codici L300 e, per arretrati non operati, L301, con eventuale versamento degli sgravi ex L. 1089/1968 tramite M154.

Rimborso degli sgravi dovuti per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991

L'art. 1, comma 3, prevede il rimborso delle somme spettanti alle imprese industriali del Mezzogiorno per effetto della sentenza n. 261/1991, relativa a periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza, in dieci rate annuali uguali senza rivalutazione né interessi, dal 31 dicembre 1992 in poi, previa domanda. È esclusa la compensazione con importi dovuti all'INPS. Per i periodi successivi a giugno 1991 è ammesso il conguaglio in denuncia con il codice L179; gli addebiti da controllo DM10 relativi a periodi successivi a maggio 1991 possono essere annullati.

Fiscalizzazione degli oneri sociali per imprese industriali, artigiane e impiantistiche

L'art. 2, comma 1, introduce dal 1 gennaio 1992 al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 un ulteriore esonero di 1,40 punti percentuali dal contributo ex art. 10, comma 1, L. n. 67/1988 per le imprese del D.L. n. 3/1990 e per le imprese di installazione di impianti per l'edilizia, operanti nel Mezzogiorno. In tale area, le imprese già agevolate risultano totalmente esentate dal contributo SSN, con esonero globale pari a 11,62 punti percentuali; nel Centro-Nord l'ulteriore esonero è pari all'1,44%, con esonero globale al 5,46%. Sono indicati i codici DM10/2 S198, S199, S204 e, per il Centro-Nord, S196, S197 e S204.

Ulteriore esonero per imprese alberghiere, termali, commerciali ed assimilate

L'art. 2, comma 2, riconosce dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992 fino al 31 dicembre 1993 un ulteriore esonero di 1 punto percentuale dal contributo SSN per le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), L. n. 52/1990 (tra cui alberghi, termali, pubblici esercizi, cinema, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi, imprese commerciali esportatrici abituali, altre imprese commerciali con oltre 15 dipendenti, enti senza fini di lucro e concessionari di impianti a fune turistici). L'esonero globale è pari a 2,82 punti percentuali nel Centro-Nord e a 3,82 nel Mezzogiorno. I codici da usare sono S202, S201 e S205 secondo il territorio.

Esonero per imprese commerciali con 8-15 dipendenti e imprese artigiane dei servizi

L'art. 2, comma 3, prevede dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 l'esonero di 1 punto percentuale dal contributo SSN per le imprese commerciali con 8-15 dipendenti e per specifiche imprese artigiane dei servizi (pulizia, lavanderia, tintoria, parrucchiere e bellezza). Per il riconoscimento sono richiamati i CSC del commercio e dei servizi artigiani e, per alcune ipotesi, il codice di autorizzazione 4W o 4N. Il beneficio si conguaglia con il codice S206; per eventuali recuperi del mese di gennaio 1992 si usa il codice R150.

Esonero limitato al 1993 per le imprese edili

L'art. 2, comma 4, introduce per il solo anno 1993 un esonero di 0,40 punti percentuali dal contributo SSN per le imprese edili con codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, escluse le imprese di installazione di impianti per l'edilizia già agevolate dal comma 1. Sono elencate le principali attività comprese nel settore costruzioni e i relativi CSC 1/4.13.01-1/4.13.05. La circolare precisa che seguiranno successive istruzioni, poiché i benefici decorrono dal 1 gennaio 1993.

Conferma di regole pregresse e mancata proroga di benefici scaduti

L'art. 2, comma 5, conferma l'applicazione dell'art. 6, commi 9-13, del D.L. n. 338/1989 come condizione di ammissibilità e disciplina sanzionatoria. La circolare richiama inoltre che la riduzione per donne e giovani nuovi assunti, prevista dal D.L. n. 536/1987 e scaduta al 30 novembre 1991, non è stata prorogata: gli eventuali conguagli indebiti di dicembre 1991 e gennaio 1992 devono essere restituiti con il codice M155 e con sanzioni civili Q920 al 29,50% annuo.

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