Circolare numero 32 del 1-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 1992, le retribuzioni convenzionali e i contributi orari o settimanali dovuti per diverse categorie di lavoratori: addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori domestici extracomunitari, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, e apprendisti. Le variazioni derivano dall’aumento dell’indice ISTAT del costo della vita pari al 7,9% e tengono conto delle aliquote e degli oneri aggiuntivi vigenti, compresi quelli per Servizio Sanitario Nazionale, Fondo di garanzia TFR, FPLD, malattia, maternità, infortuni e, per i lavoratori extracomunitari, del contributo aggiuntivo dello 0,50%.
Aggiornamento per il 1992 di retribuzioni convenzionali e contributi per domestici, extracomunitari, pescatori e apprendisti
Aggiornamento 1992 di retribuzioni convenzionali e contributi
La circolare definisce, per il 1992, gli importi aggiornati delle retribuzioni convenzionali e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per alcune categorie di lavoratori. L’adeguamento deriva dall’incremento medio dell’indice ISTAT del costo della vita pari al 7,9% e tiene conto delle discipline speciali applicabili a ciascun settore.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per il personale domestico, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980, le retribuzioni orarie di riferimento sono aggiornate dal 1 gennaio 1992 secondo tre fasce convenzionali, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
Le nuove misure sono:
- L. 4.120 per retribuzioni effettive fino a L. 5.830;
- L. 5.830 per retribuzioni effettive superiori a L. 5.830 e fino a L. 8.740;
- L. 8.740 per retribuzioni effettive superiori a L. 8.740.
Sulla base di tali fasce e tenuto conto delle aliquote vigenti per Servizio Sanitario Nazionale, Fondo di garanzia TFR e Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i contributi orari dovuti dai datori di lavoro dal 1 gennaio 1992 risultano pari a:
- L. 1.391, comprensivi della quota CUAF, oppure L. 1.185 senza CUAF, per la fascia fino a L. 5.830;
- L. 1.968, comprensivi della quota CUAF, oppure L. 1.676 senza CUAF, per la fascia da L. 5.831 a L. 8.740;
- L. 2.950, comprensivi della quota CUAF, oppure L. 2.513 senza CUAF, per la fascia oltre L. 8.740.
La cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore. La circolare rinvia inoltre al prospetto analitico e alla tabella dei coefficienti di ripartizione allegati.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per i lavoratori extracomunitari addetti ai servizi domestici e familiari si applica, oltre alla contribuzione ordinaria, anche il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986.
Poiché per il personale domestico la contribuzione è calcolata su fasce di retribuzione convenzionale, l’ulteriore 0,50% viene applicato su tali fasce. Dal 1 gennaio 1992 i contributi orari dovuti dai datori di lavoro che occupano personale domestico extracomunitario sono i seguenti:
- L. 1.411, comprensivi della quota CUAF, oppure L. 1.205 senza CUAF, per la fascia fino a L. 5.830;
- L. 1.997, comprensivi della quota CUAF, oppure L. 1.705 senza CUAF, per la fascia da L. 5.831 a L. 8.740;
- L. 2.994, comprensivi della quota CUAF, oppure L. 2.557 senza CUAF, per la fascia oltre L. 8.740.
Anche in questo caso, le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore. La circolare rinvia ai prospetti analitici e alla tabella dei coefficienti di ripartizione allegati.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, la circolare ricalcola la retribuzione convenzionale in funzione dell’aumento ISTAT del costo della vita.
La misura giornaliera del salario medio convenzionale è determinata in L. 28.630, ottenuta applicando l’aumento del 7,9% al precedente valore di L. 26.530 e arrotondando alle dieci lire per eccesso. Da tale importo deriva una retribuzione convenzionale mensile pari a L. 716.000, calcolata come prodotto di L. 28.630 per 25 giornate e arrotondata alle 1.000 lire.
Su tale base devono essere calcolati, per il 1992, i contributi dovuti per i pescatori associati in cooperative. La circolare conferma inoltre, in assenza di nuove disposizioni legislative, il contributo di malattia fissato per il 1990 in L. 32.400 mensili.
Per i pescatori autonomi, l’importo complessivo del contributo mensile per il 1992 è stabilito in L. 82.878, con ripartizione interna indicata dalla circolare tra:
- FPLD;
- gestione Tbc;
- SSN;
- ex Enaoli;
- malattia.
Apprendisti
Per gli apprendisti, l’aumento del 7,9% dell’indice del costo della vita comporta, per il 1992, la determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160 del 3 giugno 1975.
I valori indicati sono:
- FPLD: L. 3.611, di cui L. 111 da considerare contributo base;
- assicurazione contro la tubercolosi: L. 100;
- cassa unica assegni familiari: L. 50.
La circolare conferma anche:
- il contributo di malattia in L. 240 settimanali, già fissato per il 1990;
- il contributo di maternità in L. 32 settimanali;
- il contributo contro gli infortuni in L. 180 settimanali.
Ne deriva che, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992, il contributo complessivo settimanale è pari a:
- L. 4.213 per gli apprendisti soggetti anche all’assicurazione contro gli infortuni;
- L. 4.033 per gli apprendisti esclusi da tale assicurazione.
Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, i contributi restano a carico delle Regioni, salvo il contributo di L. 32 per maternità; per le Regioni a statuto speciale indicate nella circolare, l’onere rimane invece a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
La circolare ricorda infine che, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, agli apprendisti si applica la contribuzione prevista per i lavoratori dipendenti anche per IVS e SSN, con riduzioni rispetto all’aliquota ordinaria. Per il 1992 l’aliquota complessiva applicabile è pari al 4,94%, di cui 4,54% per IVS e 0,40% per SSN.
Punti principali
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per il 1992, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 895/1980 e dell’adeguamento all’aumento ISTAT del costo della vita del 7,9%, le retribuzioni convenzionali orarie vengono fissate in tre fasce: L. 4.120 fino a L. 5.830 di retribuzione effettiva; L. 5.830 per retribuzioni effettive superiori a L. 5.830 e fino a L. 8.740; L. 8.740 oltre tale soglia. Sulla base di tali fasce e tenendo conto delle aliquote contributive vigenti per SSN, Fondo di garanzia TFR e FPLD, i contributi orari dovuti dal datore di lavoro dal 1 gennaio 1992 sono determinati in L. 1.391, L. 1.968 e L. 2.950, rispettivamente, se comprensivi della quota CUAF, oppure in L. 1.185, L. 1.676 e L. 2.513 senza quota CUAF. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per i lavoratori extracomunitari addetti ai servizi domestici e familiari si applica inoltre il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge n. 943/1986, calcolato sulle retribuzioni convenzionali delle fasce domestiche. Dal 1 gennaio 1992 i contributi orari dovuti risultano pari a L. 1.411, L. 1.997 e L. 2.994 se comprensivi della quota CUAF, oppure a L. 1.205, L. 1.705 e L. 2.557 senza CUAF. Anche in questo caso, le somme tra parentesi rappresentano la quota a carico del lavoratore.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, la circolare ricalcola la misura giornaliera del salario medio convenzionale in L. 28.630, ottenuta applicando l’aumento del 7,9% al valore precedente e arrotondando alle 10 lire. Da tale importo deriva una retribuzione convenzionale mensile di L. 716.000, valida dal 1 gennaio 1992, sulla quale devono essere calcolati i contributi per i pescatori associati in cooperative. Resta confermato per il 1992 il contributo di malattia fissato per il 1990 in L. 32.400 mensili. Per i pescatori autonomi, l’importo complessivo del contributo mensile per il 1992 è fissato in L. 82.878, con dettaglio delle componenti FPLD, Tbc, ex Enaoli e malattia riportato nella circolare.
Apprendisti
Per gli apprendisti, l’aumento del 7,9% dell’indice del costo della vita comporta la rideterminazione dei contributi dovuti per il 1992 ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975. I valori indicati sono: FPLD L. 3.611, di cui L. 111 come contributo base; assicurazione contro la tubercolosi L. 100; Cassa unica assegni familiari L. 50. Viene confermato il contributo di malattia in L. 240 settimanali, mentre restano fermi il contributo di maternità in L. 32 settimanali e quello contro gli infortuni in L. 180 settimanali. Il totale dei contributi dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992 è pari a L. 4.213 settimanali per gli apprendisti soggetti anche all’assicurazione contro gli infortuni e a L. 4.033 per quelli esclusi da tale assicurazione. Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane i contributi, salvo la quota di maternità, restano a carico delle Regioni, con eccezione di Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per le quali l’onere rimane a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La circolare ricorda inoltre che, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, agli apprendisti si applica l’onere contributivo previsto per i lavoratori dipendenti, con riduzioni dell’aliquota IVS e della quota SSN, con un’aliquota complessiva per il 1992 pari al 4,94% (4,54% IVS e 0,40% SSN).
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