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Circolare

Circolare numero 33 del 4-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le condizioni per cui le cure idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti, distinguendo tra utilizzo durante le ferie e utilizzo in periodo extraferiale. Viene richiesto che, per ottenere congedo o permesso straordinario retribuito fuori ferie, la prescrizione medica contenga indicazioni specifiche e che sia attestato il pregiudizio delle cure rispetto alle finalità delle ferie. Restano ferme le disposizioni vigenti per altre tipologie di cure e per categorie protette e invalidi civili, nonché i controlli sulla reale effettuazione delle cure per i soli casi extraferiali.

Nuovi criteri per la fruizione delle cure idrotermali da parte dei dipendenti pubblici e privati

Criteri per la fruizione delle cure idrotermali fuori dalle ferie

La circolare ridefinisce le modalità di utilizzo delle cure idrotermali da parte dei dipendenti pubblici e privati, alla luce dell'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dei principi affermati dalla Corte costituzionale. L'obiettivo è distinguere con precisione i casi in cui le cure debbano essere ricondotte al periodo feriale da quelli in cui, per la loro efficacia terapeutica, possano giustificare congedo o permesso straordinario retribuito.

Ambito applicativo e principio generale

La disciplina riguarda le prestazioni idrotermali fruite per finalità terapeutiche o riabilitative in presenza di affezioni o stati patologici per i quali un trattamento termale tempestivo sia ritenuto determinante. La circolare ribadisce che, in via generale, le cure idrotermali devono essere svolte durante le ferie, indipendentemente dall'autorità sanitaria che le prescrive.

Fruizione in periodo extraferiale

L'utilizzo delle cure fuori dalle ferie è ammesso solo in via eccezionale e alle seguenti condizioni:

  • le cure non devono avere finalità di mera prevenzione;
  • la prescrizione deve provenire dal medico specialista della USL o, per i lavoratori avviati dall'INAIL, dal medico dell'Istituto;
  • nella prescrizione devono risultare in modo esplicito la diagnosi, il tipo di cura e la dichiarazione che la tempestività del trattamento è determinante per risolvere l'affezione o lo stato patologico;
  • la diagnosi deve essere ricompresa tra quelle per le quali il decreto ministeriale previsto dall'art. 16 della legge n. 412/1991 riconosce un reale beneficio delle cure termali;
  • non è sufficiente un generico richiamo alla norma di legge.

La circolare precisa quindi che la prescrizione deve attestare con chiarezza tre elementi essenziali: natura terapeutica o riabilitativa delle cure, necessità di tempestività e carattere determinante del trattamento per la risoluzione della patologia.

Ulteriore attestazione sulla compromissione delle ferie

Anche quando ricorrano i presupposti sanitari sopra indicati, la concessione del congedo o del permesso straordinario è subordinata a un attestato di un medico dell'Istituto. Tale attestato deve affermare che le modalità di svolgimento delle cure sono incompatibili con le finalità tipiche delle ferie, cioè il riposo, il recupero delle energie psico-fisiche e la ricreazione del dipendente.

Regime residuo e categorie speciali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti relativi alle cure idrotermali, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Restano inoltre ferme le norme sulle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche rivolte alle categorie protette di cui all'art. 13, sesto comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché quelle relative agli invalidi civili con riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50% ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

Per tali categorie, ai fini del congedo o del permesso straordinario, è richiesta la medesima documentazione sanitaria della USL o dell'INAIL prevista per gli altri dipendenti.

Controlli e adempimenti finali

La circolare chiarisce che i controlli previsti dalla circolare n. 90 del 4 aprile 1991 sulla reale effettuazione delle cure termali devono essere effettuati solo nei confronti dei dipendenti che praticano le cure in periodo extraferiale. Inoltre, i Direttori delle Unità funzionali che abbiano già svolto controlli presso gli stabilimenti termali della propria circoscrizione devono trasmettere alla Direzione generale, Direzione centrale per le Risorse umane, una relazione sui contatti avuti con le autorità provinciali e con le direzioni degli stabilimenti, sui risultati conseguiti e sui dipendenti risultati assenti.

Infine, la circolare deve essere notificata ai dipendenti secondo le forme di rito.

Punti principali

Ambito normativo e presupposti

La circolare si fonda sull'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che consente le prestazioni idrotermali ai dipendenti pubblici e privati anche fuori dalle ferie annuali solo per terapia o riabilitazione di affezioni o stati patologici per i quali il trattamento termale tempestivo sia determinante. Richiama inoltre i principi della Corte costituzionale (sentenze n. 559/1987 e n. 297/1990), secondo cui le cure fuori ferie sono ammesse solo quando la loro portata terapeutica comprometta le finalità delle ferie.

Cure idrotermali durante le ferie

Le cure idrotermali, indipendentemente dall'autorità sanitaria che le abbia prescritte, devono essere effettuate durante il periodo di ferie. Questa è la regola generale affermata dalla circolare.

Cure idrotermali fuori ferie: condizioni tassative

Le cure idrotermali possono essere effettuate al di fuori delle ferie, mediante congedo o permesso straordinario retribuito, solo se non hanno finalità di mera prevenzione e se la prescrizione del medico specialista della USL o, per i lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, del medico dell'Istituto, contiene espressamente: diagnosi corrispondente alle patologie individuate dal decreto ministeriale, tipo di cura e dichiarazione che le cure, se effettuate con tempestività, sono determinanti per risolvere l'affezione o lo stato patologico. Non è sufficiente un generico richiamo all'art. 16 della legge n. 412/1991.

Attestazione aggiuntiva del medico dell'Istituto

La concessione del congedo o del permesso straordinario fuori ferie è subordinata anche a un attestato di un medico dell'Istituto dal quale risulti che le modalità terapeutiche di svolgimento delle cure sono tali da compromettere le finalità proprie delle ferie, cioè riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione del dipendente.

Regime per altre cure e categorie protette

Per quanto non disciplinato nei punti precedenti, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di cure idrotermali. Restano inoltre operative le norme relative alle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche per le categorie protette di cui all'art. 13, sesto comma, del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, nonché per gli invalidi civili con riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50% ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 509/1988.

Documentazione sanitaria per categorie protette e invalidi civili

Per fruire del congedo o permesso straordinario, tali categorie devono presentare la stessa documentazione sanitaria della USL o dell'INAIL richiesta agli altri dipendenti, secondo quanto precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica.

Controlli sull'effettiva effettuazione delle cure

I controlli previsti dalla circolare n. 90 del 4 aprile 1991 sulla reale effettuazione delle cure idrotermali devono essere svolti solo nei confronti dei dipendenti che praticano tali cure in periodo extraferiale.

Adempimenti informativi e notifica

I Direttori delle Unità funzionali che abbiano già effettuato controlli presso stabilimenti termali della propria circoscrizione devono inviare alla Direzione generale, Direzione centrale per le Risorse umane, una relazione sui contatti con le autorità provinciali e con le direzioni degli stabilimenti, sui risultati dell'azione svolta e sull'indicazione dei dipendenti risultati assenti. La circolare deve essere notificata ai dipendenti nelle forme di rito.

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