Cassazione Penale, Ordinanza n. 18051/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha dunque escluso la possibilità di sindacare in cassazione le doglianze formulate, perché estranee ai soli profili deducibili contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva definito il giudizio con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè nell'ambito del concordato in appello. Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione: il primo deducendo l'illegittimità della pena per omessa verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio contestato; il secondo lamentando l'omesso approfondimento della riconducibilità dei fatti a quelli contestati, o comunque della loro unitarietà come un'unica violazione, nonché l'inadeguatezza del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, nel concordato in appello, dopo la reintroduzione dell'istituto ad opera della l. n. 103 del 2017, il ricorso è ammissibile soltanto per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Poiché i motivi dedotti non rientravano in tali ipotesi, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili de plano.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; la Corte ribadisce che, dopo la sua reintroduzione, il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in tale forma è ammesso solo per vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità dei ricorsi quando i motivi non sono proponibili nei limiti consentiti dall'ordinamento per la sentenza impugnata.
l. n. 103 del 2017
È richiamata come fonte della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello e della conseguente riviviscenza dei limiti di ricorribilità in cassazione nel concordato in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto a vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra sentenza e accordo; restano inammissibili le doglianze che investono il merito della responsabilità o la congruità della pena.
- Quando l'impugnazione riguarda una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova verifica degli elementi costitutivi del reato o della valutazione della pena, se tali temi non attengono ai limiti specifici di ricorribilità dell'istituto.
- Se i motivi di ricorso esulano dai casi tassativi di impugnazione ammessi contro la sentenza di concordato in appello, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano, con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →