Sentenza del 15/02/2018 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento ICI - Difetto di legittimazione passiva Ente Riscossione Sicilia - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimazione passiva del concessionario della riscossione e, conseguentemente, la sua condanna solidale alla rifusione delle spese di giudizio. La questione riguardava il ruolo del concessionario nel procedimento di riscossione e la sua responsabilità nei confronti del contribuente, anche quando l’atto impositivo è riferibile all’ente pubblico.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la condanna del concessionario della riscossione, in solido con l’ente impositore, al pagamento delle spese di giudizio. È stato escluso il difetto di legittimazione passiva, poiché tra concessionario ed ente pubblico sussiste un rapporto di servizi caratterizzato dall’inserimento funzionale del concessionario nell’iter procedimentale pubblico. Il concessionario, partecipando all’attività di riscossione, assume quindi una propria responsabilità nel procedimento instaurato nei confronti del contribuente.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 26280 del 16 dicembre 2009
Un rapporto di servizi, ravvisabile ogni qualvolta si instauri una relazione, non organica ma funzionale, caratterizzata dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico, come compartecipe dell’attività ai fini pubblici di quest’ultimo.
Il concessionario della riscossione, pur non essendo parte dell’organizzazione interna dell’ente impositore, è funzionalmente inserito nel procedimento di riscossione. Tale inserimento giustifica la sua legittimazione passiva e la responsabilità processuale, anche ai fini della condanna alle spese.
Massime di principio
- Il concessionario della riscossione non può normalmente eccepire il difetto di legittimazione passiva quando la controversia riguarda attività o atti rientranti nel procedimento di riscossione da esso gestito.
- L’inserimento funzionale di un soggetto esterno nell’attività amministrativa può comportare una responsabilità autonoma nel giudizio, anche se l’ente pubblico conserva la titolarità del potere impositivo.
- Quando sia coinvolto sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione, la condanna alle spese può essere pronunciata solidalmente nei confronti di entrambi, se le rispettive attività hanno contribuito alla formazione o alla gestione dell’atto contestato.
- La responsabilità del concessionario va valutata in base alla fase del procedimento cui si riferisce la contestazione: per i vizi propri dell’attività di riscossione o notificazione, il concessionario è normalmente un contraddittore legittimato.
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