Sentenza del 26/10/2020 n. 5884 - Comm. Trib. Prov. Catania
Imposta comunale sulla pubblicità - Ambito e modalità di applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto corretta la determinazione comunale: la base imponibile del tributo comprende non solo la superficie espositiva ma anche la cornice/elementi accessori che aumentano la potenzialità comunicativa del mezzo. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'accertamento confermato
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di avviso di accertamento/avviso di pagamento del tributo comunale sulla pubblicità; il ricorrente contestava che nella determinazione della base imponibile fosse stata inclusa la cornice/struttura attorno alla superficie espositiva, sostenendo che dovesse essere tassata solo la superficie effettiva del messaggio
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7
L'art. 7 disciplina la base imponibile del tributo sulla pubblicità; è interpretato come riferita al mezzo pubblicitario nella sua globalità, includendo la superficie visibile e gli elementi strutturali che concorrono alla capacità di comunicazione
Cass. Civ., Sez. 5, sent. n. 7081/2014
La Corte conferma che nella base imponibile vanno ricompresi anche la cornice e gli elementi accessori alla superficie espositiva, perché il tributo colpisce il mezzo pubblicitario e la sua potenzialità d'uso
Cass. Civ., Sez. 5, sent. n. 552/2007
Sentenza conforme che valorizza l'oggetto del tributo come il supporto pubblicitario e la sua capacità comunicativa, giustificando l'inclusione di elementi quali cornici nel calcolo della superficie tassabile
Massime di principio
- Per il calcolo della base imponibile va considerata la superficie complessiva visibile del mezzo pubblicitario, comprensiva di cornici o elementi che contribuiscono all'impatto comunicativo
- Verificare il regolamento comunale e le tariffe locali: le definizioni locali possono chiarire come conteggiare cornici e supporti accessori
- Difesa del contribuente possibile solo dimostrando che gli elementi contestati sono meramente strutturali, non visibili al pubblico o non funzionali alla diffusione del messaggio
- Documentare con foto, misurazioni e perizie tecniche l'effettiva area comunicativa effettiva è cruciale per contestare la misura imposta dall'ente
- Se il supporto pubblicitario non è effettivamente utilizzato o è temporaneamente inattivo, valutare la possibilità di ottenere riduzione o esenzione in base allo stato di fatto e alla normativa locale
- La giurisprudenza consolidata tende a privilegiare un criterio che considera il mezzo pubblicitario nella sua potenzialità; perciò ottenere l'esclusione della cornice è difficile senza prove precise
- Agire tempestivamente: rispettare termini per ricorsi amministrativi o giudiziali e chiedere eventualmente accertamento tecnico preventivo per contestare le misure comunali
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