Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 28/2017

“ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE E RELATIVO ENTE DI GESTIONE, AI SENSI DELLA L.R. 28 GIUGNO 1994, N. 28”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 28/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata il Parco Naturale Regionale del Vulture e il relativo Ente Parco, definendone perimetro, finalità, organi, strumenti di pianificazione, autorizzazioni, divieti, vigilanza, sanzioni e norme finanziarie. Restano salve previsioni transitorie e il vigente piano paesistico “Laghi di Monticchio” fino all’approvazione del Piano del Parco.

Istituzione e disciplina del Parco Naturale Regionale del Vulture e dell’Ente di gestione

Istituzione e disciplina del Parco Naturale Regionale del Vulture

La legge regionale istituisce in Basilicata il Parco Naturale Regionale del Vulture e ne disciplina l’assetto territoriale, gli organi di gestione, i vincoli di tutela e gli strumenti di programmazione. Il provvedimento si applica esclusivamente ai comuni compresi nel perimetro del Parco e alle relative aree contigue individuate dalla normativa regionale.

Perimetro, zonizzazione e finalità

Il Parco comprende i territori dei comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte e San Fele, secondo la cartografia allegata. Nel perimetro sono incluse la ZSC/ZPS “Monte Vulture” e il SIC/ZPS “Lago del Rendina”, mentre sono escluse le porzioni ricadenti nella ZSC “Grotticelle di Monticchio” per la presenza della Riserva Statale “Grotticelle”, non perimetrabile nel Parco.

Sono previste aree contigue, individuate fuori dal perimetro ma ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario del Vulture; i consigli comunali possono deliberare l’inclusione nel perimetro delle aree contigue presenti nel proprio territorio.

L’area è articolata in tre livelli di tutela:

  • livello 1: territori di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, con limitata o assente antropizzazione, comprensivi degli habitat delle aree ZPS/ZSC ricadenti nel Parco;
  • livello 2: territori di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitata antropizzazione;
  • livello 3: ambiti urbani, periurbani ed extraurbani produttivi, o, in assenza di regolamenti urbanistici, le zone omogenee A, B, C, D, F degli strumenti urbanistici vigenti.

Le finalità del Parco riguardano la tutela di specie, habitat, paesaggi, beni geologici, paleontologici e storico-archeologici; la protezione di specie autoctone, con particolare attenzione alla farfalla Acanthobrahmaea europaea e alla faggeta di Monticchio; l’attuazione delle misure di conservazione europee; la fruizione culturale, scientifica, didattica e turistica; lo sviluppo sostenibile e delle attività ecocompatibili; la manutenzione del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico; la ricerca scientifica; la valorizzazione delle tradizioni, dei centri storici e dei nuclei rurali; il sostegno alle attività produttive compatibili e ai servizi turistici, sociali, culturali e sportivi.

Ente Parco: natura, funzioni e organi

La gestione del Parco è affidata a un ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, denominato “Ente Parco Naturale Regionale del Vulture”. L’Ente esercita la direzione e l’amministrazione del Parco e svolge anche il ruolo di ente gestore della ZSC “Monte Vulture”, in un’ottica di semplificazione amministrativa.

Gli organi dell’Ente sono:

  • Presidente;
  • Consiglio direttivo;
  • Comunità del Parco;
  • Revisore unico.

L’ordinamento interno è demandato a uno Statuto che disciplina sede, composizione e funzionamento degli organi, designazione del direttore e modalità di partecipazione popolare e pubblicità degli atti. Lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco e approvato dal Consiglio regionale; entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Presidente, Consiglio direttivo, Comunità del Parco e revisore

Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale sulla base di un elenco massimo di cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco. Rappresenta legalmente l’Ente, coordina le attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed esercita le attribuzioni previste dalla normativa statale sulle aree protette.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente e da componenti designati dalla Comunità del Parco, secondo criteri statutari tali da garantire la rappresentatività di tutti i comuni del Parco. Adotta il Piano per il Parco, il regolamento del Parco, il bilancio di previsione, il conto consuntivo, i programmi di spesa e gli altri provvedimenti di competenza; adotta inoltre il Piano pluriennale economico-sociale.

La Comunità del Parco è composta dal Presidente della Provincia di Potenza o suo delegato, dai sindaci dei comuni interessati o loro delegati e dai presidenti delle comunità locali nei cui territori ricadono aree del Parco. Svolge funzioni consultive e propositive, esprime il parere obbligatorio sul Piano e sul regolamento del Parco, sul bilancio preventivo e consuntivo, adotta lo Statuto e il proprio regolamento e vigila sull’attuazione del Piano.

Il Revisore unico è nominato secondo la normativa regionale, dura in carica quanto il Presidente, segnala tempestivamente alla Giunta regionale eventuali gravi irregolarità e percepisce un compenso parametrato alla disciplina degli enti locali.

Direttore, personale e supporti tecnici

Il Direttore è conferito dal Consiglio direttivo mediante procedura ad evidenza pubblica, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta fino a un massimo complessivo di dieci anni. Devono essere rispettate le regole sugli incarichi dirigenziali e i requisiti previsti dallo Statuto.

Il personale dell’Ente è messo a disposizione dalla Regione Basilicata e/o dagli enti territorialmente interessati o in dismissione. Alla mobilità possono partecipare anche dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con contratto a tempo indeterminato, secondo le tabelle di equiparazione previste dalla normativa statale. L’Ente approva i piani triennali e annuali dei fabbisogni e la pianta organica, soggetti ad approvazione regionale. In carenza di personale può acquisire temporaneamente servizi e personale esterno nei limiti di spesa previsti. Sono inoltre possibili corsi obbligatori di formazione e specializzazione.

Divieti generali e divieti differenziati per livello di tutela

Su tutto il territorio del Parco sono vietati, tra l’altro, la cattura e il disturbo della fauna, la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, l’abbandono di rifiuti, l’introduzione di specie estranee, il prelievo di materiali geologici e paleontologici senza autorizzazione, l’apertura di nuove cave, miniere e discariche salvo progetti già assoggettati a VIA prima dell’entrata in vigore della legge, l’introduzione non autorizzata di armi ed esplosivi, il campeggio fuori dalle aree attrezzate, l’accensione di fuochi fuori dai casi consentiti, il sorvolo non autorizzato, il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade ammesse, la circolazione di natanti nei bacini lacustri salvo eccezioni autorizzate, nuove recinzioni in zona agricola salvo casi ammessi, attività pubblicitarie non autorizzate fuori dai centri urbani, attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi e opere che alterino il regime o la qualità delle acque, salvo specifiche eccezioni.

Nel livello di tutela 1 sono inoltre vietate la realizzazione di nuove opere tecnologiche salvo impianti idrici e antincendio di modesta entità, nuovi edifici e cambi di destinazione d’uso salvo eccezioni, le utilizzazioni boschive salvo interventi di prevenzione incendi e selvicoltura autorizzati, l’uso dei fitofarmaci salvo casi autorizzati e la realizzazione di nuovi tracciati stradali e opere di mobilità, salvo quelli di servizio alle attività agro-silvo-pastorali.

Nel livello di tutela 2, oltre ai divieti generali, è vietata la utilizzazione boschiva su territori demaniali non prevista nei piani di assestamento forestale vigenti o approvati. Nel livello di tutela 3 si applicano solo i divieti generali.

Regime autorizzativo e rapporti con la pianificazione urbanistica

L’adozione di nuovi strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, per la parte ricadente nel Parco, richiede il parere dell’Ente Parco in sede di conferenza di pianificazione. Le utilizzazioni boschive sono autorizzate dall’autorità territorialmente competente secondo la normativa statale e regionale.

Restano fermi gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelli assoggettati a procedura semplificata secondo il DPR n. 139/2010.

Per il livello di tutela 1, sono soggetti ad autorizzazione dell’Ente Parco le opere tecnologiche e gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; restano possibili manutenzione ordinaria e straordinaria con semplice comunicazione.

Per il livello di tutela 2, sono soggetti ad autorizzazione dell’Ente Parco le opere che comportino modifiche del regime e della qualità delle acque per la sicurezza delle popolazioni, alcune opere tecnologiche rilevanti e l’apertura di nuove strade o opere di mobilità che comportino rilevante trasformazione del territorio. Per gli interventi in corso alla data di entrata in vigore della legge soggetti a VIA o VIncA, deve essere trasmessa entro 30 giorni all’Ente una relazione dettagliata; in mancanza, l’Ente può ordinare la sospensione cautelativa dei lavori.

Per il livello di tutela 3 restano salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali già approvati o adottati alla data di entrata in vigore della legge; i nuovi strumenti urbanistici richiedono il parere dell’Ente Parco.

Le autorizzazioni devono essere rilasciate, per le opere non ricadenti in livello 1, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa, prorogabili di altri 30 giorni per istruttoria; decorso il termine si intende formato il silenzio-assenso. Le richieste sono veicolate anche tramite gli sportelli unici comunali. Per questioni di particolare rilevanza, l’Ente può chiedere il parere dell’organo consultivo tecnico-scientifico.

Piano per il Parco, regolamento e piano economico-sociale

Il Consiglio direttivo deve predisporre entro un anno dalla costituzione il Piano per il Parco, che costituisce strumento di attuazione delle finalità istitutive e ha anche valore di piano territoriale paesistico di area vasta. La proposta di Piano è adottata dal Consiglio direttivo previo parere della Comunità del Parco e sottoposta a VAS; poi è trasmessa alla Giunta regionale e infine approvata dal Consiglio regionale con legge. Il Piano ha efficacia vincolante dalla pubblicazione della legge di approvazione e prevale sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali. Fino all’approvazione definitiva resta in vigore il Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta “Laghi di Monticchio”.

Entro 6 mesi dall’approvazione dello Statuto l’Ente adotta il regolamento del Parco; entro 1 mese adotta anche un regolamento specifico per l’introduzione e il trasporto di armi e mezzi di cattura della fauna. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale ed entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione; decorso tale termine, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti e, in caso di inerzia, prevale il regolamento del Parco.

L’Ente adotta inoltre il Piano pluriennale economico-sociale per promuovere lo sviluppo delle collettività residenti e delle aree limitrofe, coerentemente con il piano regionale di sviluppo. Il piano può prevedere sovvenzioni, impianti e attrezzature per il risparmio energetico e la depurazione, servizi turistico-naturalistici gestiti direttamente o affidati a terzi, promozione di attività tradizionali, artigianali e agro-silvo-pastorali, nonché l’uso del marchio del Parco. È approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e finanziabile anche con risorse statali, regionali, locali e di altri organismi.

Patrimonio, acquisizioni e avvalimenti

La gestione del patrimonio forestale e degli immobili regionali ricadenti nel Parco è trasferita all’Ente Parco. In fase transitoria, fino all’insediamento degli organi e all’implementazione delle procedure sul personale, il Commissario può avvalersi delle risorse umane e strumentali della Regione mediante apposita convenzione.

L’Ente può avvalersi del Consorzio Unico di Bonifica della Basilicata per le attività amministrative e gli interventi in materia forestale connessi ai programmi comunitari. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili degli enti territoriali interessati, se necessari alla funzionalità del Parco, può essere trasferita all’Ente su richiesta.

L’Ente può inoltre acquisire immobili privati, compresi quelli necessari a strade e sentieri interni e i siti con emergenze geologiche, storiche, archeologiche, naturalistiche e artistiche individuati nel Piano, imponendo le relative servitù di accesso. I beni acquisiti entrano nel patrimonio indisponibile dell’Ente.

Controllo, vigilanza, sorveglianza e sanzioni

Gli atti fondamentali dell’Ente sono soggetti ai controlli previsti dalla legge; gli atti di contabilità sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La vigilanza sulla programmazione e gestione è esercitata dalla Giunta regionale, che può disporre ispezioni e, previa diffida, imporre il compimento di atti obbligatori omessi o ritardati.

In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o direttive regionali, il Consiglio regionale può sciogliere il Consiglio direttivo e/o rimuovere il Presidente; segue la nomina di un commissario straordinario sino alla ricostituzione degli organi.

La sorveglianza sul territorio è affidata alle guardie del Parco, agli agenti di polizia locale, alla polizia provinciale, ai Carabinieri forestali, alle Guardie Ecologiche Volontarie, ai dipendenti incaricati dell’Ente e alle guardie volontarie convenzionate riconosciute come guardie giurate.

Per le violazioni si applicano la legge quadro sulle aree protette e la normativa regionale in materia di sanzioni.

Gestione finanziaria, entrate e incentivi

La gestione finanziaria e contabile segue il sistema armonizzato di bilancio degli enti pubblici. Il bilancio di previsione deve essere adottato entro il 31 dicembre per l’esercizio successivo; il rendiconto entro il 30 aprile. L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

Le entrate dell’Ente comprendono contributi ordinari e straordinari della Regione e di altri enti pubblici, contributi statali, finanziamenti per specifici progetti, lasciti e donazioni, redditi patrimoniali, canoni e tariffe, proventi delle sanzioni, risorse regionali collegate alle royalties del bacino idrominerario del Vulture e ogni altro provento connesso all’attività dell’Ente.

Per i territori del Parco si applicano le misure di incentivazione previste dalla legge quadro sulle aree protette, dalla normativa regionale e dai fondi comunitari e PAF riferiti alla ZSC “Monte Vulture”.

Regime transitorio, ampliamento del Parco e norme finali

Il Commissario già previsto dalla disciplina regionale prosegue la propria attività fino all’insediamento degli organi del Parco. È nominato tra i dirigenti regionali, anche in quiescenza, senza compenso, con diritto al rimborso delle spese di missione. Il Revisore dei conti continua secondo la normativa regionale e il suo incarico cessa, in ogni caso, con la costituzione dell’Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

L’ampliamento o la riduzione della superficie del Parco può avvenire su proposta dei comuni interessati, tramite l’Ente Parco e la Regione, seguendo l’iter previsto per l’istituzione delle aree protette. È inoltre possibile sulla base di evidenze scientifiche, naturalistiche, archeologiche, geologiche, paesaggistiche o di altri interessi socio-economici emersi in sede di pianificazione, previo coinvolgimento dei consigli comunali interessati.

Sono abrogate o modificate le disposizioni regionali incompatibili, in particolare l’abrogazione dell’art. 2 della L.R. n. 12/2005 e la sostituzione, nella L.R. n. 28/1994, del riferimento al precedente assetto con il “Parco Naturale Regionale del Vulture”. Per quanto non disciplinato si applicano la legge quadro sulle aree protette e la legge regionale n. 28/1994, in quanto compatibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.