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Legge

L.R. Abruzzo 16/2006

Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 16/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la disciplina regionale su alienazioni di beni, bilancio, gestione del debito, personale e funzionamento di strutture ed enti strumentali. Prevede anche norme su ATER, alloggi pubblici, tributo discariche e gruppi consiliari. Molte disposizioni sono transitorie o limitate al 2006 e varie parti risultano oggi abrogate o superate.

Adeguamenti normativi e misure di finanza regionale per l’Abruzzo

Disposizioni di adeguamento normativo e razionalizzazione della finanza regionale

La legge interviene sull’ordinamento regionale dell’Abruzzo con misure di finanza pubblica, razionalizzazione del patrimonio, aggiornamenti contabili, regole sul personale e modifiche puntuali a varie leggi settoriali. Molte previsioni hanno carattere transitorio e diverse disposizioni erano già limitate all’esercizio 2006 o a specifici procedimenti amministrativi.

Alienazione del patrimonio immobiliare regionale e operazioni su “Le Naiadi”

La Regione disciplina la vendita dei beni immobili del patrimonio disponibile tramite procedure di evidenza pubblica, dando priorità all’asta pubblica con offerte segrete in aumento. La trattativa privata è ammessa solo in casi specifici: aste deserte, limitata appetibilità del bene, esercizio di prelazione, cessione a enti pubblici o a soggetti pubblici con vincolo di destinazione a servizi pubblici, oppure permuta con beni pubblici o privati di interesse dell’amministrazione.

Per la permuta è richiesta deliberazione motivata della Giunta e stime conformi alla disciplina finanziaria regionale richiamata.

Per l’ex Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara, al Commissario liquidatore è consentito stipulare contratti di lease-back sul complesso “Le Naiadi” per mantenerne la disponibilità in vista dei Giochi del Mediterraneo e per ospitarvi il Centro Direzionale dell’evento. Il ricavato deve essere riversato alla Regione; la Giunta può autorizzarne in parte l’uso per chiudere residui debiti della gestione liquidatoria, sulla base di relazione contabile del Commissario.

Modifiche all’ordinamento contabile regionale

La legge aggiorna la L.R. 3/2002 sull’ordinamento contabile, ampliando i poteri della Giunta in materia di bilancio. La Giunta può istituire nuove unità previsionali di base per entrate vincolate e relative spese quando queste siano rigidamente regolate da legge o convenzioni, nonché disporre variazioni di bilancio per:

  • restituzione e/o riutilizzo di somme vincolate a specifiche finalità;
  • adeguamento al sistema SIOPE e alla codifica ministeriale del 18 febbraio 2005, entro il principio di equilibrio del bilancio;
  • registrazione di operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali.

Le deliberazioni adottate per l’adeguamento al SIOPE devono essere trasmesse al Consiglio regionale entro 20 giorni.

Analoghe modifiche vengono apportate alla legge di bilancio 2006-2008, recependo gli stessi poteri di variazione e adeguamento contabile.

Gestione del debito regionale e prestiti obbligazionari

Per una gestione attiva del debito, la Giunta può ristrutturare il debito regionale mediante operazioni derivate anche diverse da quelle elencate nel D.M. 389/2003, comprese operazioni che annullano o modificano derivati preesistenti o che sono indicizzate a parametri diversi da quelli previsti dal medesimo decreto.

È inoltre autorizzata a rinegoziare i prestiti obbligazionari emessi. La vita media dei prestiti rinegoziati non può superare 30 anni dalla data di decorrenza della rinegoziazione. Prima delle operazioni la Giunta informa la I Commissione consiliare e successivamente comunica l’esito. L’autorizzazione vale fino al 31 dicembre 2006.

Disciplina finanziaria dell’ARIT

La gestione finanziaria dell’ARIT è ricondotta ai principi della contabilità finanziaria. Al rendiconto generale devono essere allegati stato patrimoniale e conto economico, anche tramite prospetti di conciliazione.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge l’ARIT deve adottare il regolamento previsto dalla propria legge istitutiva, con una sezione dedicata alla gestione finanziaria. L’Agenzia deve anche adottare strumenti di contabilità analitica per il monitoraggio di efficienza, efficacia ed economicità.

In fase di prima applicazione, l’ARIT deve adeguare il proprio sistema contabile ai nuovi principi con effetto dall’anno finanziario 2006.

Cessione di crediti verso la Regione

La cessione di crediti di un’impresa verso la Regione, quando il cessionario è una banca o un intermediario finanziario ex art. 107 TUB, può risultare da scrittura privata non autenticata. La cessione è efficace e opponibile alla Regione quando la comunicazione avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumenti elettronici idonei a comprovare la ricezione.

Spesa del personale, reclutamento e limiti finanziari

La legge disciplina il calcolo della spesa di personale ai fini dei vincoli della legge finanziaria statale 2006. Sono esclusi dal computo:

  • le spese per attività progettuali riferite a spese di investimento e finanziate con risorse specificamente destinate;
  • la spesa derivante dal trasferimento alla Regione di personale per funzioni statali delegate o attribuite;
  • la spesa del personale trasferito con oneri a carico dello Stato.

Se la spesa di personale eccede il limite statale, l’eccedenza è computata ai fini del contenimento della spesa corrente e la Giunta adotta misure compensative, anche tramite variazioni di bilancio.

Per il 2006, le procedure di reclutamento del personale regionale di Consiglio e Giunta devono avvenire nel rispetto delle dotazioni organiche e degli obiettivi di finanza pubblica, con il vincolo che gli oneri complessivi per il personale, al lordo di oneri riflessi e IRAP, non superino l’importo del 2004 ridotto dell’1%. Le medesime regole si estendono agli enti strumentali della Regione per il triennio 2006-2008.

Regole speciali per aziende ed enti regionali

Le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari osservano esclusivamente la normativa regionale in materia di finanza pubblica, le economie di spesa e gli utili restano nei rispettivi bilanci e tali aziende sono escluse dal patto di stabilità interno.

Le disposizioni sul contenimento della spesa di personale non si applicano alle ASL, per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza. Le ASL devono comunque trasmettere alla Regione le deliberazioni sulle dotazioni organiche e loro variazioni entro 30 giorni solo a fini conoscitivi. Per la copertura dei posti vacanti devono essere esperite prioritariamente procedure di mobilità. È inoltre consentito l’uso, fino al 31 dicembre 2006, degli ex lavoratori socialmente utili in servizio presso le ASL alla data di entrata in vigore della legge.

L’Agenzia regionale sanitaria, per un periodo limitato, è esclusa dalle regole generali sul personale: può definire le proprie dotazioni funzionali secondo criteri fissati dalla Giunta e sentita la Commissione competente. Gli oneri del personale comandato presso l’Agenzia restano a carico delle ASL.

L’ARTA è anch’essa esclusa dalle regole generali sul personale, con rinvio alla propria legge urgente di funzionalità. Per l’ARIT è prevista una quota di risparmio a carico degli altri enti strumentali.

Avvocatura regionale e struttura di supporto al Presidente

La disciplina dell’Avvocatura regionale viene ricondotta alle regole generali sugli incarichi di direzione e sulle strutture speciali di supporto. La Giunta può nominare un direttore provvisorio, in attesa del conferimento dell’incarico, scegliendolo tra soggetti in possesso dei requisiti di legge.

La legge introduce anche la disciplina dell’Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta regionale, destinato al supporto diretto, alla segreteria e alle relazioni interne ed esterne. L’Ufficio è configurato come unità organizzativa complessa, articolata in strutture complesse e semplici. Il responsabile e i responsabili delle articolazioni possono essere scelti tra personale regionale, altre pubbliche amministrazioni o soggetti esterni, con compensi massimi parametrati ai trattamenti dei direttori e dei dirigenti di servizio regionali.

È prevista una dotazione di otto unità di personale non dirigenziale per la segreteria, con possibilità di assunzioni a termine entro il limite di quattro unità.

Le norme risultano però successivamente abrogate dalla L.R. 35/2014, con cessazione di efficacia a decorrere dal 45° giorno dalla sua entrata in vigore.

Segreterie dei gruppi consiliari e trattamento dei consiglieri

La disciplina delle segreterie dei gruppi consiliari stabilisce che a ciascun gruppo spetta la disponibilità finanziaria necessaria per un ufficio secondo la tabella allegata. Se il gruppo non copre integralmente i posti assegnati, può ricevere un contributo sostitutivo pari alla spesa del personale mancante, utilizzabile per consulenze, collaborazioni e prestazioni professionali o tecniche.

È vietato qualsiasi reclutamento che configuri un rapporto di lavoro subordinato, anche a termine. I contributi sono soggetti ad aggiornamento annuale in base all’indice dei prezzi al consumo.

La disciplina che prevedeva rimborso spese e rappresentanza ai consiglieri, nonché regole di dettaglio sulle certificazioni di spesa e sulle esclusioni per familiari, è stata successivamente abrogata dalla L.R. 30/2006 e, comunque, la relativa previsione di questa legge è oggi priva di efficacia pratica.

Personale delle segreterie e delle strutture di supporto

Viene modificata la disciplina delle segreterie di consiglieri segretari e presidenti di commissione, consentendo il ricorso a personale interno fino alla categoria D. Si interviene anche sul personale di segreteria dei gruppi e sulle mansioni superiori, rinviando alla disciplina generale del lavoro pubblico.

Personale degli ex consorzi agrari

Nelle more della ricollocazione del personale degli ex consorzi agrari con sede in Abruzzo, enti strumentali, agenzie regionali, ASL, consorzi di bonifica, consorzi per lo sviluppo industriale, società a prevalente capitale pubblico ed enti locali possono assumere tale personale, previo superamento di una prova di idoneità, con contratto a tempo determinato di 12 mesi prorogabile nei limiti di legge.

Gli enti interessati devono comunicare entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge alla Direzione regionale competente la disponibilità dei posti. Per gli enti che procedono alle assunzioni, rispettando i limiti di spesa del personale, le maggiori spese derivanti dai contratti sono ricondotte alla disciplina di razionalizzazione della spesa prevista dalla legge.

Edilizia residenziale pubblica e sanatoria occupazioni abusive

La legge modifica la L.R. 96/1996 sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Regione può riservare fino al 15% degli alloggi, o fino al 30% nei Comuni capoluogo, per calamità, sfratti, rifugiati, trasferimenti delle forze dell’ordine o altre gravi esigenze individuate dai Comuni. La riserva può superare il 15% anche per sgomberi di immobili pubblici destinati a demolizione o recupero, per il tempo necessario ai lavori o per sistemazioni provvisorie.

Viene introdotta una disciplina di regolarizzazione per gli assegnatari che abbiano omesso per giustificati motivi la documentazione reddituale: possono presentarla successivamente e chiedere il ricalcolo del canone, pagando diritti pari a 100 euro per ogni anno successivo all’entrata in vigore della legge e 20 euro per ogni anno precedente.

Sono inoltre aggiornate varie disposizioni sulla sanatoria delle occupazioni abusive, con retrodatazione dell’assegnazione e dell’applicazione del canone sociale alla data di effettiva occupazione, comunque non anteriore al 1° gennaio 2000. In caso di mancato accoglimento, l’ente gestore recupera le somme dovute applicando il canone di locazione relativo al periodo di occupazione abusiva.

Proroga per l’utilizzo delle risorse ai piccoli Comuni

Per consentire ai piccoli Comuni di utilizzare le risorse assegnate con la legge finanziaria regionale 2005, il termine del 31 marzo previsto dall’art. 242, quarto comma, è prorogato al 31 dicembre.

Definizione automatica del tributo speciale per discarica

I soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi possono definire automaticamente la propria posizione per le annualità dal 2000 al 2005.

La procedura richiede:

  • per chi non ha versato il tributo e non ha presentato dichiarazione, la presentazione della dichiarazione sanatoria entro il termine poi prorogato a 90 giorni dall’entrata in vigore della legge del 2008;
  • per chi ha versato in misura insufficiente, la dichiarazione integrativa e il saldo dovuto;
  • il versamento del tributo omesso o insufficiente con interessi legali;
  • la possibilità di rateizzazione in quattro rate con scadenze poi fissate al 30 settembre 2009, 2010, 2011 e 2012.

Il perfezionamento della definizione estingue le sanzioni previste dalla legge regionale sul tributo; l’effetto è esteso anche ad altre sanzioni in casi specifici relativi a discariche comunali non completate sotto il profilo autorizzatorio.

La definizione può essere utilizzata anche per gli accertamenti già notificati, sia definitivi sia pendenti.

Consorzi di bonifica e altre misure finanziarie puntuali

I consorzi di bonifica sono autorizzati a utilizzare risorse finanziarie già accertate dalla Giunta per il ripiano del disavanzo, anche in deroga ai termini del piano originario.

Vengono inoltre modificate percentuali di riduzione previste dalla L.R. 68/1999, elevando talune riduzioni dal 40% al 60% e dal 50% al 90%.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Nel complesso, il provvedimento contiene molte norme ormai superate, abrogate o limitate a esercizi finanziari e procedure concluse; la parte ancora potenzialmente utile riguarda soprattutto alcune disposizioni di contabilità, patrimonio, personale e disciplina settoriale, nei limiti delle successive modifiche intervenute.

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