L.R. Abruzzo 12/2006
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina le derivazioni d’acqua esistenti al momento della sua entrata in vigore, imponendo rilasci per garantire il deflusso minimo vitale e la tutela degli ecosistemi acquatici. Prevede censimento delle utilizzazioni, possibili prescrizioni o limitazioni senza indennizzi (salvo riduzione del canone) e demanda alla Giunta la definizione delle modalità di adeguamento entro 180 giorni.
Deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua in Abruzzo
Deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 12 del 12 maggio 2006 attua il decreto legislativo n. 152 del 1999 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua. La disciplina riguarda le derivazioni già in atto alla data di entrata in vigore della legge e mira a garantire la salvaguardia delle forme di vita acquatiche e degli equilibri dei corpi idrici superficiali.
Ambito di applicazione e definizioni
La normativa si applica alle acque superficiali o sotterranee che alimentano, in tutto o in parte, gli alvei idrici superficiali della Regione Abruzzo. Le autorità concedenti sono individuate negli enti o gestori pubblici preposti alla gestione e vigilanza delle acque, secondo la L.R. 72/1998 e successive modifiche.
Regime delle derivazioni e deflusso minimo
Le derivazioni d’acqua sono assoggettate alla previsione di rilasci idrici stabiliti dall’autorità concedente, finalizzati a garantire:
- il livello di deflusso necessario alla vita acquatica;
- la pulizia degli alvei sottesi;
- la non alterazione degli equilibri degli ecosistemi interessati.
La disciplina opera quindi come limite all’utilizzo della risorsa idrica, imponendo il mantenimento di una portata compatibile con le esigenze ecologiche dei corsi d’acqua.
Compiti delle autorità concedenti
Le autorità concedenti devono procedere al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nello stesso corpo idrico e, più in generale, in tutti i corpi idrici del territorio regionale. Per assicurare il rispetto dei rilasci previsti, esse possono intervenire anche mediante revisione delle concessioni esistenti, imponendo prescrizioni o limitazioni.
Tali misure non danno diritto a indennizzi da parte della pubblica amministrazione, salvo la riduzione del canone di concessione prevista dalla legge.
Indirizzi e criteri fissati dalla Giunta regionale
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sulla base del censimento effettuato, deve definire con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente:
- le modalità e i termini di adeguamento per gli enti gestori;
- le portate necessarie al mantenimento delle forme di vita e dei processi di autodepurazione dei canali;
- i compiti di gestione e controllo delle portate per i derivatori di acque pubbliche;
- i soggetti abilitati al monitoraggio per la redazione dei piani di tutela delle acque ex art. 44 del d.lgs. n. 152/1999.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Non emergono nel testo termini di applicazione limitati a esercizi o periodi ormai conclusi; la disciplina resta quindi riferita al regime delle derivazioni in atto, salvo successive modifiche o abrogazioni.
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