Regolamento (UE) 2019/2240
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione del 16 dicembre 2019 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il quadro del regolamento (UE) 2019/1700 per l’indagine sulle forze di lavoro, precisando struttura del dataset, codici delle variabili, metodi di raccolta e regole di distribuzione del campione. Stabilisce inoltre criteri su imputazione, ponderazione, diffusione dei dati e trasmissione dei metadati a Eurostat. Un ampio allegato descrive le variabili da rilevare, mentre un ulteriore allegato disciplina i flussi del questionario e i criteri di comparabilità tra Stati membri.
Regolamento di esecuzione che definisce aspetti tecnici, formati di trasmissione e contenuto delle relazioni sulla qualità per l’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nella predisposizione, rilevazione, codifica, trasmissione e diffusione dei dati dell’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro, nonché nella redazione delle relazioni trimestrali e annuali sulla qualità da trasmettere a Eurostat. Riguarda le persone abitualmente residenti in famiglia nel territorio dello Stato membro e i campioni di famiglie o di persone appartenenti a famiglie; disciplina inoltre sottocampioni per variabili annuali, biennali, a otto anni e per temi ad hoc. Entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; applicazione dal 1° gennaio 2021. Non contiene esclusioni territoriali particolari oltre alle limitazioni di età e di filtro previste per singole variabili e moduli.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione
Il regolamento dà attuazione tecnica al regolamento (UE) 2019/1700 per l’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro. La sua funzione è garantire comparabilità, qualità e uniformità dei dati inviati dagli Stati membri a Eurostat, sia sul piano del disegno del campione sia su quello delle variabili, dei formati di scambio e dei controlli di qualità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle statistiche sulle forze di lavoro prodotte dagli Stati membri, riferite alle persone abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio nazionale. La rilevazione è organizzata su campioni di famiglie o di persone appartenenti a famiglie, con sottocampioni dedicati alle variabili strutturali annuali e biennali, alle variabili a cadenza di otto anni e ai temi ad hoc. L’impianto è costruito per la trasmissione dei microdati e delle relazioni sulla qualità a Eurostat, con applicazione dal 1° gennaio 2021.
Contesto e obiettivi
Nei considerando, la Commissione sottolinea la necessità di precisare gli aspetti tecnici del dataset, i formati di trasmissione e il contenuto delle relazioni di qualità per assicurare un’attuazione accurata dell’indagine. Viene inoltre richiamata la necessità di usare classificazioni statistiche coerenti con NUTS, ISCED, ISCO e NACE, così da rendere comparabili i dati fra Stati membri.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 contiene le definizioni operative che strutturano l’intero regolamento. Tra le più rilevanti figurano:
- la distinzione tra variabili principali, a cadenza trimestrale, e variabili strutturali, annuali, biennali, a otto anni o su tema ad hoc;
- il concetto di set minimo di variabili per consentire analisi familiari e individuali;
- lo schema di rotazione del campione e la tornata, fondamentali per il disegno panel/rotazionale;
- le definizioni di occupato, disoccupato e persona non appartenente alle forze di lavoro.
La definizione di occupazione comprende le persone tra 15 e 89 anni che abbiano lavorato almeno un’ora in cambio di retribuzione o profitto, oppure che abbiano un lavoro ma siano temporaneamente assenti con un legame ancora attivo, o ancora che producano prodotti agricoli destinati in gran parte alla vendita o al baratto. La definizione di disoccupazione richiede simultaneamente assenza di occupazione, disponibilità entro due settimane e ricerca attiva nelle quattro settimane precedenti, oppure un lavoro già trovato che inizi entro tre mesi.
Popolazione di riferimento, soggetti rispondenti e limiti di età
La popolazione di riferimento è costituita da tutte le persone abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro. La rilevazione è effettuata su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie; l’articolo 4 specifica che le informazioni devono essere fornite a seconda della tematica e dell’età.
In particolare:
- tutte le età per le tematiche tecniche e per le caratteristiche della persona e della famiglia;
- 15-74 anni per la partecipazione all’istruzione e alla formazione;
- 15-89 anni per le variabili trimestrali, annuali e biennali sulle altre tematiche;
- 15-74 anni per specifiche variabili a otto anni su migrazione, infortuni sul lavoro, e alcune altre tematiche dettagliate;
- 50-74 anni per pensioni e partecipazione al mercato del lavoro;
- 15-34 anni per giovani nel mercato del lavoro e istruzione dettagliata;
- 18-74 anni per conciliazione vita familiare-professione;
- 15-74 anni occupati per organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro.
Sono consentite interviste indirette, ma devono essere limitate al minimo indispensabile.
Periodi di riferimento e distribuzione temporale
L’articolo 5 stabilisce che il riferimento ordinario è la settimana, da lunedì a domenica. I trimestri sono definiti in relazione ai mesi dell’anno e alle settimane che vi ricadono secondo la regola del giovedì, cioè la settimana è attribuita al trimestre in cui cadono almeno quattro giorni.
Il regolamento disciplina anche l’ipotesi di trimestre composto da 14 settimane, imponendo una distribuzione del campione su tutte le settimane o, in alternativa, la possibilità di saltare una settimana standard. È inoltre previsto che il primo trimestre 2021 inizi il 4 gennaio 2021.
Campione, distribuzione e sottocampionamenti
L’articolo 6 è centrale per il disegno statistico. Il campione annuale deve essere distribuito uniformemente fra i trimestri e il campione trimestrale, a sua volta, fra le settimane del trimestre. La deviazione consentita rispetto alle quote esatte è in linea generale pari al 10%; per gli Stati membri che producono statistiche mensili sulla disoccupazione, per non più di cinque settimane a trimestre è tollerata una differenza del 15%, con obbligo di correzione deterministica dei pesi trimestrali.
Sono disciplinati:
- i sottocampioni di osservazioni indipendenti distribuiti su tutte le settimane dell’anno;
- il sottocampione della famiglia, usato per trasmettere il set minimo di variabili sui componenti familiari;
- i sottocampioni per variabili annuali, biennali, a otto anni e per temi ad hoc.
Per le variabili strutturali, il regolamento ammette che quelle annuali e biennali possano essere trasmesse o per il campione intero ogni trimestre oppure per un sottocampione indipendente sull’anno; le variabili a otto anni e i temi ad hoc sono invece trasmessi per un sottocampione indipendente riferito a tutte le settimane dell’anno.
Svolgimento delle interviste e metodi di raccolta
L’articolo 7 impone che le interviste avvengano nella settimana immediatamente successiva alla settimana di riferimento e comunque non oltre cinque settimane dopo, salvo casi debitamente giustificati. Le modalità ordinarie sono i sistemi CAPI, CATI e CAWI; altre modalità sono ammesse solo in casi giustificati.
L’articolo 8 precisa che le domande sulla condizione professionale sono strutturate secondo diagrammi di flusso definiti nell’allegato II. Alcune variabili chiave, tra cui WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE e AVAILBLE, devono essere ottenute tramite intervista. Per le altre variabili è consentito l’uso di fonti amministrative o altre fonti, purché la copertura e la qualità siano almeno equivalenti.
Correzione, imputazione e ponderazione
L’articolo 9 limita fortemente la sostituzione o imputazione delle variabili fondamentali della condizione professionale mediante dati amministrativi o risposte di terzi. Per le altre variabili sono ammessi metodi di imputazione statistica; per INCGROSS l’imputazione statistica è sempre necessaria quando la non risposta supera il 5%.
La norma detta criteri dettagliati per i fattori di ponderazione:
- per le stime individuali trimestrali, annuali e biennali si deve tener conto della probabilità di selezione e di dati esterni per sesso, età e regione NUTS 2;
- per le stime a livello familiare si deve tener conto della probabilità di selezione e della distribuzione delle famiglie e della popolazione per sesso e classi di età;
- per le variabili a otto anni e i temi ad hoc si applicano analoghi criteri sulla popolazione di riferimento specifica.
Le informazioni sulle variabili chiave di occupazione/disoccupazione non possono essere usate nel processo di ponderazione.
Diffusione dei dati e limiti di affidabilità
L’articolo 10 introduce due limiti di affidabilità che gli Stati membri devono comunicare a Eurostat nell’ambito della relazione trimestrale sull’accuratezza; tali limiti guidano poi la diffusione dei dati.
Per costruire serie storiche retrospettive ininterrotte degli indicatori principali a partire dal primo trimestre 2009, gli Stati membri devono, entro il 31 dicembre 2021, trasmettere:
- fattori di correzione da applicare ai dati retrospettivi, oppure
- serie storiche complete dal primo trimestre 2009 al quarto trimestre 2020.
Gli indicatori interessati sono i livelli di occupazione e disoccupazione in migliaia, disaggregati per sesso e per classi di età specifiche; per l’occupazione è prevista anche la classe 20-64 anni. La trasmissione avviene nel formato fornito da Eurostat.
Trasmissione e scambio di dati
L’articolo 11 disciplina i set di dati trimestrali e annuali. I set trimestrali includono tutte le variabili principali; quelli annuali includono variabili principali e strutturali. I dati riveduti devono essere trasmessi in forma completa, anche se riguarda solo poche osservazioni o variabili.
La trasmissione deve avvenire con il formato comune di scambio di dati e metadati statistici definito da Eurostat e tramite il punto unico di accesso. È inoltre previsto che gli Stati membri concordino con la Commissione regole di convalida supplementari per l’accettazione dei dati.
Relazioni sulla qualità
L’articolo 12 rinvia all’allegato III e richiede relazioni trimestrali sull’accuratezza e una relazione annuale sulla qualità. Le relazioni trimestrali devono contenere informazioni di base su accuratezza e affidabilità e descrivere le modifiche a concetti e definizioni che incidono sulla comparabilità nel tempo; vanno trasmesse entro due settimane dai termini di trasmissione dei dati trimestrali.
La relazione annuale sulla qualità deve contenere dati e metadati relativi alla qualità ed essere trasmessa entro tre mesi dal termine per la trasmissione degli altri dati dell’indagine sulle forze di lavoro.
Allegato I: set di variabili e contenuti principali
L’allegato I elenca in modo molto dettagliato le variabili da raccogliere, i codici, i filtri e il set minimo di variabili. Copre, tra le altre, le seguenti aree:
- aspetti tecnici della rilevazione: anno, settimana e mese di riferimento, stato del campione, strato, unità primarie e finali di campionamento, pesi;
- caratteristiche dell’intervista: tornata, questionario, modalità di intervista, partecipazione diretta o indiretta;
- localizzazione: paese, regione, grado di urbanizzazione;
- dati demografici e familiari: sesso, anno di nascita, età, cittadinanza, paese di nascita, paese di nascita di padre e madre, composizione della famiglia e legami familiari;
- migrazione: durata della permanenza, paese di residenza precedente, motivo della migrazione;
- partecipazione al mercato del lavoro: condizioni di occupazione, assenze, legame con il lavoro, secondo lavoro, ricerca di occupazione, volontà di lavorare, disponibilità, posizione professionale, luogo di lavoro, lavoro a domicilio, tipo di contratto, lavoro a tempo pieno/parziale, numero di clienti, lavoro notturno/serale/festivo, dimensione dell’impresa, altra occupazione ricercata;
- istruzione e formazione: livello di istruzione, settore del titolo, anno di conseguimento, esperienze lavorative collegate agli studi, partecipazione a istruzione formale e non formale nelle ultime 4 settimane e nei 12 mesi;
- salute: percezione dello stato di salute e limitazioni funzionali;
- redditi e indennità: retribuzione mensile lorda, indicatori di imputazione, iscrizione al servizio pubblico per l’impiego e percezione di indennità o assistenza.
L’allegato include anche una sezione specifica sulla situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli, con variabili su titolo conseguito all’estero, riconoscimento delle qualifiche, livello di istruzione dei genitori, soddisfazione professionale, competenze rispetto all’occupazione pre-migrazione, discriminazione, ostacoli all’adeguata occupazione, tempi di inserimento nel primo lavoro, conoscenza linguistica e partecipazione a corsi di lingua.
Allegato II: struttura del questionario e flussi logici
L’allegato II impone che il questionario nazionale segua i diagrammi di flusso, in modo da assicurare comparabilità tra Paesi. Il modulo sulla condizione professionale deve collocarsi all’inizio del questionario, dopo le domande demografiche. La condizione lavorativa principale deve essere rilevata tramite intervista e non può essere derivata da altre variabili o imputata da registri.
Il regolamento distingue blocchi e sottomoduli, ammettendo una certa flessibilità nazionale sul numero e sulla formulazione delle domande, ma vietando di ampliare il contenuto informativo del blocco oltre il concetto previsto. Sono previste regole specifiche per:
- lavoro e lavoro non retribuito dei coadiuvanti familiari;
- assenze dal lavoro, con nozioni di congedo parentale, bassa stagione, formazione connessa all’impiego e durata dell’assenza;
- ricerca di occupazione e metodi attivi di ricerca;
- disponibilità a lavorare entro due settimane;
- semplificazioni per fasce di età e per persone con lunga inabilità al lavoro.
Allegato III: qualità e tempistiche delle relazioni
L’allegato III impone la trasmissione di relazioni trimestrali sull’accuratezza e di una relazione annuale sulla qualità. Le relazioni trimestrali devono illustrare accuratezza, affidabilità e modifiche ai concetti fondamentali che incidono sulla comparabilità. La relazione annuale deve contenere dati e metadati di qualità.
In termini di scadenza:
- le relazioni trimestrali vanno trasmesse entro 2 settimane dai termini previsti per i dati trimestrali;
- la relazione annuale va trasmessa entro 3 mesi dal termine per la trasmissione dei dati annuali dell’indagine.
Profili operativi per professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto per gli enti e gli operatori coinvolti nella raccolta e trasmissione di dati statistici, nella compliance con i requisiti di qualità e nella governance dei processi di data management. I punti più sensibili sono la corretta applicazione dei filtri, l’uso limitato di fonti amministrative, la gestione dei sottocampioni, la ponderazione e l’integrità delle serie storiche, elementi che incidono sulla confrontabilità e sull’affidabilità delle statistiche diffuse da Eurostat.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità tecniche
L’articolo 1 precisa gli aspetti tecnici del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e le modalità di trasmissione e il contenuto dettagliato delle relazioni sulla qualità nel dominio delle forze di lavoro.
Definizioni operative
L’articolo 2 definisce nozioni chiave quali variabile principale e strutturale, set minimo di variabili, schema di rotazione del campione, tornata, distribuzioni uniformi del campione, campione di osservazioni indipendenti, limiti di affidabilità, nonché le definizioni statistiche di occupati, disoccupati e persone non appartenenti alle forze di lavoro.
Variabili e limiti quantitativi
L’articolo 3 rinvia all’allegato I per descrizione, formato tecnico e codifica delle variabili trimestrali, annuali, biennali e a cadenza di otto anni per la tematica dettagliata "situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli". Limita inoltre a 11 il numero di variabili a otto anni rilevabili in un anno, con eccezioni per "organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro" (massimo 10) e per "giovani nel mercato del lavoro" e "livello di istruzione conseguito — dettagli" (massimo complessivo 7). Le variabili strutturali su tema ad hoc non possono superare 11 in un anno.
Popolazione di riferimento, unità di osservazione e rispondenti
L’articolo 4 individua come popolazione di riferimento tutte le persone abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro. La rilevazione è effettuata su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie; sono previsti filtri di età diversi a seconda delle tematiche e delle periodicità, e le interviste indirette sono ammesse solo in misura minima indispensabile.
Periodi di riferimento e regola del giovedì
L’articolo 5 stabilisce che l’informazione si riferisce di norma a una singola settimana dal lunedì alla domenica. Definisce i trimestri di riferimento, applica la cosiddetta regola del giovedì per l’attribuzione delle settimane ai trimestri, disciplina i trimestri di 14 settimane e indica che il primo trimestre 2021 inizia lunedì 4 gennaio 2021.
Distribuzione del campione e sottocampionamenti
L’articolo 6 impone la distribuzione uniforme del campione annuale tra i trimestri e, per ciascun trimestre, tra le settimane di riferimento, con disciplina specifica per i trimestri di 14 settimane. I requisiti di distribuzione non devono discostarsi oltre il 10%, salvo deroghe per gli Stati membri con statistiche mensili sulla disoccupazione; sono inoltre previsti regole per sottocampioni indipendenti, per il set minimo di variabili familiare e per i sottocampioni relativi alle variabili a otto anni e ai temi ad hoc.
Periodo e modalità di intervista
L’articolo 7 prevede che le interviste siano svolte nella settimana immediatamente successiva alla settimana di riferimento e comunque non oltre cinque settimane dopo, salvo proroga debitamente giustificata. Le modalità ordinarie sono CAPI, CATI e CAWI, salvo casi debitamente giustificati.
Metodologia su occupazione e disoccupazione
L’articolo 8 rinvia all’allegato II per i diagrammi di flusso delle domande sulle principali dimensioni della condizione professionale; impone che alcune variabili chiave siano ottenute mediante intervista e consente per le altre l’uso di dati amministrativi e altre fonti solo se garantiscono copertura e qualità equivalenti.
Imputazione, correzione e ponderazione
L’articolo 9 vieta l’uso di dati amministrativi, interviste precedenti o risposte di terzi per sostituire o imputare le variabili chiave dell’occupazione/disoccupazione indicate nell’allegato I; consente imputazioni statistiche per altre variabili e le impone per INCGROSS oltre il 5% di non risposta. Stabilisce anche criteri di ponderazione per stime individuali, familiari e per moduli a otto anni/temi ad hoc, e vieta l’uso delle variabili WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE e AVAILBLE nel processo di ponderazione.
Diffusione dei dati e serie storiche retrospettive
L’articolo 10 impone agli Stati membri di comunicare a Eurostat due limiti di affidabilità da usare nella diffusione. Per serie storiche ininterrotte dal primo trimestre 2009, gli Stati membri devono trasmettere entro il 31 dicembre 2021 fattori di correzione o serie storiche complete fino al quarto trimestre 2020 per gli indicatori di occupazione e disoccupazione previsti.
Trasmissione e scambio delle informazioni
L’articolo 11 disciplina la trasmissione a Eurostat di set di dati trimestrali e annuali con microdati precontrollati e regole di convalida. I set trimestrali contengono tutte le variabili principali; i set annuali includono tutte le variabili strutturali e le variabili principali; i dati riveduti devono essere trasmessi come set completi. È previsto l’uso del formato comune di scambio statistico e del punto unico di accesso.
Relazioni sulla qualità
L’articolo 12 integra l’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1700 richiedendo che le relazioni trimestrali e annuali sulla qualità rispettino l’allegato III.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 13 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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