Sentenza del 06/11/2017 n. 4509 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Decreto ingiuntivo - Imposta di registro - Decadenza - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di decadenza entro il quale l’Ufficio può richiedere l’imposta di registro su un atto giurisdizionale. Secondo la ricostruzione accolta, il cancelliere deve trasmettere la richiesta di registrazione entro cinque giorni dalla pubblicazione o emanazione del provvedimento. Da tale momento decorre il termine triennale entro il quale l’Ufficio può esercitare il potere impositivo. Il termine non può essere prorogato a causa di ritardi della cancelleria, perché il contribuente deve poter beneficiare di un termine certo e predeterminato.
La decisione
È stato stabilito che il termine massimo entro il quale il contribuente può essere assoggettato alla richiesta dell’imposta è pari a tre anni e cinque giorni dalla data di pubblicazione o emanazione del decreto ingiuntivo. Gli eventuali ritardi della cancelleria nella trasmissione della richiesta di registrazione non consentono di spostare in avanti il termine triennale previsto dalla legge. La pretesa notificata oltre tale termine è soggetta a decadenza.
Norme richiamate
Art. 76 del TUIR
termine di decadenza di tre anni
La norma è interpretata nel senso che l’Amministrazione deve esercitare il potere di richiedere l’imposta entro un termine certo, che non può essere prolungato per fatti imputabili all’organizzazione dell’ufficio o della cancelleria.
Norme sulla registrazione degli atti giudiziari
i cancellieri devono chiedere la registrazione entro cinque giorni dalla pubblicazione o emanazione del provvedimento
Il termine di cinque giorni costituisce il presupposto temporale per il successivo decorso del termine triennale a disposizione dell’Ufficio.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una sequenza di adempimenti tra cancelleria e Amministrazione finanziaria, i ritardi del primo soggetto non possono normalmente ampliare il termine concesso al secondo per esercitare il potere impositivo.
- Per gli atti giudiziari soggetti a imposta di registro, il termine deve essere calcolato considerando i cinque giorni concessi alla cancelleria e, successivamente, i tre anni concessi all’Ufficio.
- Il contribuente ha diritto a conoscere un termine massimo certo entro il quale può ricevere la richiesta di pagamento; una notifica effettuata oltre tale termine può essere contestata per decadenza.
- Nel verificare la tempestività della pretesa occorre individuare con precisione la data di pubblicazione o emanazione del provvedimento e confrontarla con la data della richiesta o notificazione dell’imposta.
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