Regolamento (UE) 2022/8
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/8 della Commissione del 6 gennaio 2022 recante trecentoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/8 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, dando attuazione alla decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 gennaio 2022. La modifica comporta la cancellazione di cinque persone fisiche dall’elenco dei destinatari del congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, depennando cinque persone fisiche dall’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente obbligatorio. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda soggetti a misure restrittive, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La modifica riguarda la soppressione di cinque voci dell’elenco delle persone fisiche; non disciplina altri soggetti o misure diverse da quelle collegate all’allegato modificato.
Modifica dell’elenco sanzionatorio contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/8 della Commissione aggiorna il regime restrittivo previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, che impone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento recepisce una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 gennaio 2022, che ha disposto la cancellazione di cinque nominativi dall’elenco.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Dai considerando emerge che l’allegato I di tale regolamento contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche; poiché il Consiglio di sicurezza ha depennato cinque voci, l’allegato dell’atto europeo deve essere coerentemente aggiornato.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di cinque voci della sezione "Persone fisiche" dell’elenco sanzionatorio:
- Mevlüt Kar;
- Denis Mamadou Gerhard Cuspert;
- Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi;
- Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali;
- Tuah Febriwansyah.
Per ciascuno dei soggetti eliminati l’allegato riporta i dati anagrafici e identificativi, eventuali alias e ulteriori informazioni descrittive. In alcuni casi è indicata anche la data di designazione ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 881/2002, ma il regolamento di esecuzione non introduce nuovi criteri sostanziali né nuove designazioni: si limita a rimuovere i nominativi dall’elenco.
Effetti pratici della soppressione
La cancellazione dall’allegato I comporta la cessazione, per i soggetti interessati, dell’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare del congelamento di fondi e risorse economiche, nei limiti e con gli effetti derivanti dall’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio. Il regolamento non disciplina procedure interne ulteriori per gli operatori, ma per banche, intermediari e professionisti ciò implica la necessità di aggiornare i controlli di compliance rispetto all’elenco modificato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e natura dell’intervento
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina le misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono soppresse cinque voci dalla sezione "Persone fisiche" dell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Voci soppresse dall’elenco
Sono depennate le voci relative a: Mevlüt Kar; Denis Mamadou Gerhard Cuspert; Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi; Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali; Tuah Febriwansyah. Per ciascuna voce l’allegato riporta alias, dati identificativi e, ove indicato, la data di designazione ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 881/2002.
Decorrenza ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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