Regolamento (UE) 2022/229
Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiornа l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei regimi AML/CFT, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Inserisce Burkina Faso, Isole Cayman, Haiti, Giordania, Mali, Marocco, Filippine, Senegal e Sud Sudan e rimuove Bahamas, Botswana, Ghana, Iraq e Maurizio. La modifica riflette la valutazione della Commissione, fondata anche sulle informazioni del GAFI e dei pertinenti organismi regionali, circa i progressi compiuti o le persistenti carenze delle diverse giurisdizioni.
Modifica l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) contenuto nel regolamento delegato (UE) 2016/1675.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai paesi terzi elencati nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, ai fini della disciplina UE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Rileva per i soggetti obbligati e le autorità competenti nell’Unione che devono applicare le misure rafforzate previste dalla direttiva (UE) 2015/849 nei rapporti o nelle operazioni con giurisdizioni ad alto rischio. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina esclusioni soggettive ulteriori rispetto alla revisione dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio.
Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio AML/CFT
Il regolamento delegato (UE) 2022/229 interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/1675, che individua i paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. La Commissione fonda l’aggiornamento sulle informazioni più recenti disponibili, incluse le dichiarazioni pubbliche e gli elenchi del GAFI, nonché le valutazioni dei relativi gruppi regionali, al fine di riflettere l’evoluzione dei regimi antiriciclaggio e antiterrorismo delle diverse giurisdizioni.
Contesto e criterio di valutazione
La logica dell’intervento è quella di proteggere l’integrità e il corretto funzionamento del sistema finanziario dell’Unione da minacce AML/CFT provenienti da paesi terzi con carenze strategiche. La Commissione richiama il principio per cui, in un contesto di forte integrazione dei mercati finanziari internazionali, le minacce al sistema globale si riflettono anche sul sistema finanziario dell’Unione. Le valutazioni tengono conto, in particolare, delle recenti informazioni del GAFI e delle sue procedure di monitoraggio rafforzato, nonché delle evoluzioni dei quadri giuridici e istituzionali nazionali.
Paesi aggiunti nella tabella dei paesi terzi ad alto rischio
Il regolamento inserisce nel punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 le seguenti giurisdizioni:
- Burkina Faso
- Isole Cayman
- Haiti
- Giordania
- Mali
- Marocco
- Filippine
- Senegal
- Sud Sudan
Per ciascuna di queste giurisdizioni la Commissione riporta, nei considerando, le principali carenze ancora da colmare e gli impegni politici assunti con il GAFI o con i pertinenti organismi regionali. Le criticità riguardano, in via ricorrente, la vigilanza basata sul rischio, la trasparenza e l’aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, l’efficacia delle indagini e delle azioni penali per riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l’adozione di sanzioni finanziarie mirate e il controllo delle organizzazioni senza scopo di lucro suscettibili di abuso.
Paesi rimossi dalla tabella
Dalla medesima tabella vengono eliminati:
- Bahamas
- Botswana
- Ghana
- Iraq
- Maurizio
La Commissione ritiene che tali giurisdizioni abbiano colmato le carenze strategiche precedentemente individuate o abbiano comunque compiuto progressi sufficienti, con conseguente venir meno della classificazione come paesi terzi ad alto rischio ai sensi della metodologia applicata dalla Commissione e delle valutazioni del GAFI.
Elenco consolidato nell’allegato
Con la sostituzione della tabella del punto I dell’allegato, l’elenco aggiornato dei paesi terzi ad alto rischio comprende 23 giurisdizioni. Il nuovo elenco è il seguente: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen e Zimbabwe.
Effetti giuridici e decorrenza
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per gli operatori soggetti alla normativa AML/CFT dell’Unione, l’aggiornamento dell’elenco incide sull’applicazione delle misure rafforzate previste dalla direttiva (UE) 2015/849 nei rapporti con le giurisdizioni incluse nella lista aggiornata.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi ad alto rischio
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella del punto I relativa ai paesi terzi ad alto rischio che hanno assunto impegni politici e adottato piani d’azione con il GAFI, sono aggiunti Burkina Faso, Isole Cayman, Haiti, Giordania, Mali, Marocco, Filippine, Senegal e Sud Sudan.
Cancellazione di paesi dall’elenco
Dalla medesima tabella sono soppresse le righe relative a Bahamas, Botswana, Ghana, Iraq e Maurizio, a seguito del riesame della Commissione sui progressi compiuti nel colmare le carenze strategiche AML/CFT.
Sostituzione della tabella dell’allegato
La tabella del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è integralmente sostituita. L’elenco aggiornato comprende 23 giurisdizioni, tra cui Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen e Zimbabwe.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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