Regolamento (UE) 2022/35
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/35 della Commissione del 6 gennaio 2022 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro degli elenchi di paesi terzi, territori e zone da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Le modifiche recepiscono nuovi requisiti del diritto derivato, correggono riferimenti e allineano le liste alle condizioni sanitarie riconosciute dall'Unione per diversi Paesi e territori. Vengono inoltre rettificate alcune voci degli allegati per tener conto della situazione epidemiologica dell'Ucraina e dell'inclusione del Montenegro per taluni prodotti lattiero-caseari. Il testo interviene in modo puntuale sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sugli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica all'ingresso nell'Unione europea di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale rientranti nel sistema di elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in particolare per bovini, ovini e caprini, suini, volatili in cattività, cani/gatti/furetti, prodotti avicoli e latte/colostro/prodotti lattiero-caseari. Incide sugli elenchi relativi a specifici paesi terzi, territori o zone, con particolare riguardo a Regno Unito, Canada, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Ucraina e Montenegro. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna e rettifica gli allegati del regolamento 2021/404; è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione e ha effetto immediato per ragioni di certezza del diritto.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/35: modifica e rettifica del regolamento (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sul sistema degli elenchi di paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è duplice: da un lato adeguare gli elenchi a nuove regole sanitarie e a informazioni epidemiologiche aggiornate; dall'altro correggere e armonizzare varie voci degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa di base dell'Unione in materia di sanità animale. In particolare, esso richiama il regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplina le condizioni per l'ingresso nell'Unione di specifiche categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati.
Ambito soggettivo e oggettivo delle modifiche
Le modifiche riguardano soprattutto:
- bovini, ovini e caprini, suini e altri ungulati;
- volatili in cattività e relativo materiale germinale;
- cani, gatti e furetti;
- prodotti avicoli;
- latte, colostro e prodotti lattiero-caseari;
- materiale germinale di bovini, ovini e caprini.
Il regolamento incide su specifici paesi terzi e territori, tra cui Regno Unito, Canada, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Ucraina e Montenegro, aggiornandone l'idoneità sanitaria o correggendo i riferimenti contenuti negli allegati del regolamento 2021/404.
Modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2021/404 è sostituito per chiarire la struttura dell'allegato VI:
- la sezione A riguarda i volatili in cattività e il materiale germinale di volatili in cattività diversi da quelli di cui all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- la sezione B riguarda invece i medesimi prodotti sulla base di garanzie equivalenti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato.
Volatili in cattività e colombi viaggiatori
Una delle principali correzioni dell'allegato VI è l'esclusione dei colombi viaggiatori dagli elenchi relativi ai volatili in cattività. La Commissione richiama le nuove norme dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplinano in modo specifico l'ingresso dei colombi viaggiatori da paesi terzi, territori o zone in cui sono abitualmente detenuti con l'intenzione di essere rilasciati e di farli rientrare in volo.
Inoltre:
- il titolo della sezione A viene riformulato per escludere espressamente i volatili rientranti nell'articolo 62;
- la sezione B viene riformulata per richiamare le garanzie equivalenti di cui all'articolo 62, paragrafo 1;
- viene inserita una voce per Guernsey nella sezione A.
Aggiornamenti relativi al Regno Unito e alle sue dipendenze
Il regolamento modifica più volte le voci relative al Regno Unito, a Guernsey, all'Isola di Man e a Jersey, riflettendo il riconoscimento di determinate garanzie sanitarie o lo status di indenne da malattie rilevanti.
Per i bovini e altri ungulati, l'allegato II viene aggiornato per includere l'intero territorio del Regno Unito, alla luce delle informazioni presentate dalla parte interessata sullo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV), in applicazione dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Analogamente, negli allegati IX, X e XI vengono aggiornate le condizioni sanitarie per il materiale germinale bovino, ovino-caprino e suino, con inserimento o rettifica delle garanzie relative a:
- Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;
- complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);
- virus della malattia emorragica epizootica;
- leucosi bovina enzootica;
- virus della malattia di Aujeszky.
Prodotti di origine animale dall'Ucraina
La Commissione considera le informazioni aggiornate fornite dall'Ucraina sui focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) verificatisi tra il 4 dicembre 2020 e il 3 febbraio 2021 e sulle misure di contenimento adottate. In particolare, viene dato rilievo alla politica di abbattimento totale, alla pulizia e disinfezione delle aziende infette e a un programma di sorveglianza idoneo a dimostrare l'assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.
Sulla base di tale valutazione, l'allegato XIV viene modificato per riflettere la rimozione del rischio connesso alle zone ucraine interessate e per aggiornare i periodi di restrizione indicati per carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.
Cani, gatti e furetti
L'allegato VIII, relativo all'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti, viene rettificato per assicurare coerenza con gli elenchi previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/294. Il testo conferma l'elenco dei paesi terzi, territori o zone autorizzati per partite a fini commerciali e mantiene, per alcuni paesi, il requisito della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia.
Latte, colostro e prodotti lattiero-caseari
L'allegato XVII viene aggiornato per includere il Montenegro tra i paesi terzi autorizzati per l'ingresso di determinati prodotti lattiero-caseari e colostro che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica. Il richiamo è alla coerenza con il precedente sistema di autorizzazioni, tenuto conto dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 605/2010 e del passaggio al sistema del regolamento 2021/404.
Decorrenza e rilievo pratico
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione evidenzia l'urgenza dell'intervento perché il regolamento 2021/404 si applica dal 21 aprile 2021 e le correzioni sono necessarie per garantire certezza del diritto negli scambi e nei controlli veterinari alle frontiere.
Disposizioni principali
Adeguamento dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
La disposizione è sostituita per distinguere chiaramente, nell'allegato VI, tra: i) la sezione A, relativa a volatili in cattività e materiale germinale diversi da quelli di cui all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692; ii) la sezione B, relativa a tali partite sulla base di garanzie equivalenti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato.
Aggiornamento degli elenchi negli allegati II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVII
Il regolamento modifica e rettifica numerosi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all'ingresso nell'Unione per diverse specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, tenendo conto di nuovi riconoscimenti sanitari, nuove esclusioni e correzioni tecniche.
Volatili in cattività e colombi viaggiatori
L'allegato VI è rettificato e modificato per escludere i colombi viaggiatori dagli elenchi delle sezioni A e B, in coerenza con l'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692. È inoltre inserita una voce per Guernsey nella sezione A.
Ungulati dal Regno Unito e riconoscimento dello status sanitario
L'allegato II, parte 1, è modificato per estendere al territorio del Regno Unito le autorizzazioni rilevanti per ungulati diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati, sulla base delle informazioni presentate dal Regno Unito e del riconoscimento dello status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV).
Cani, gatti e furetti
L'allegato VIII, parte 1, è rettificato per allineare l'elenco dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti alle corrispondenti autorizzazioni precedenti, con aggiornamenti sull'elenco dei territori e dei paesi terzi ammessi.
Materiale germinale di bovini, ovini, caprini e suini
Gli allegati IX, X e XI sono rettificati per aggiornare le garanzie sanitarie richieste per Canada, Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey. Le garanzie richiamano, a seconda dei casi, infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, complesso Mycobacterium tuberculosis, virus della malattia emorragica epizootica, leucosi bovina enzootica e virus della malattia di Aujeszky.
Ucraina e prodotti avicoli
L'allegato XIV, parte 1, è aggiornato per riflettere la situazione epidemiologica dell'Ucraina dopo i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità verificatisi tra il 4 dicembre 2020 e il 3 febbraio 2021 e le misure di abbattimento totale, pulizia/disinfezione e sorveglianza adottate.
Latte, colostro e prodotti lattiero-caseari
L'allegato XVII, parte 1, è modificato per inserire il Montenegro tra i paesi terzi autorizzati all'ingresso nell'Unione di taluni prodotti lattiero-caseari e di colostro destinati o non destinati a trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione sottolinea l'urgenza delle modifiche e rettifiche, poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica dal 21 aprile 2021 e le correzioni sono necessarie per la certezza del diritto.
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