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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/20

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione del 7 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina la cooperazione tra Stati membri per la valutazione della sicurezza delle sostanze attive impiegate nelle sperimentazioni cliniche multinazionali. Introduce la figura dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza, regola la sua selezione, il suo eventuale cambio e i suoi compiti nella valutazione delle segnalazioni di reazioni avverse gravi e inattese e delle relazioni annuali sulla sicurezza. Prevede inoltre termini procedurali, strumenti informativi comuni e il coordinamento delle misure correttive tra Stati membri e promotori. L’applicazione decorre dal 31 gennaio 2022, in parallelo con il regolamento (UE) n. 536/2014.

Definisce le norme e le procedure per la cooperazione tra gli Stati membri nella valutazione coordinata della sicurezza delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano basata sulla sostanza attiva.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive utilizzate in medicinali sperimentali nelle sperimentazioni cliniche autorizzate in almeno due Stati membri, sia se autorizzate direttamente ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014 sia se inizialmente autorizzate ai sensi della direttiva 2001/20/CE e poi ricondotte al nuovo regime. Non si applica alle sostanze attive mononazionali, alle sostanze attive contenute nei medicinali sperimentali usati come medicinali di riferimento, incluso il placebo, né alle sostanze attive impiegate nei medicinali ausiliari.

Valutazione coordinata della sicurezza delle sperimentazioni cliniche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 completa il quadro del regolamento (UE) n. 536/2014 disciplinando le modalità di cooperazione tra Stati membri nella sorveglianza della sicurezza delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano. L’obiettivo, esplicitato nei considerando, è rafforzare la tutela dei partecipanti, migliorare l’armonizzazione delle valutazioni di sicurezza e ridurre duplicazioni e disallineamenti tra autorità nazionali.

Ambito di applicazione

Il testo riguarda esclusivamente le sostanze attive impiegate in medicinali sperimentali utilizzati in sperimentazioni cliniche autorizzate in almeno due Stati membri. Restano esclusi: le sostanze attive mononazionali, quelle contenute nei medicinali di riferimento, incluso il placebo, e quelle usate nei medicinali ausiliari. L’applicazione riguarda anche sperimentazioni inizialmente autorizzate sotto la direttiva 2001/20/CE e successivamente assoggettate al regolamento (UE) n. 536/2014.

Definizioni chiave

Ai fini del regolamento si applicano le definizioni di medicinale, sostanza attiva ed effetto collaterale negativo di cui alla direttiva 2001/83/CE. Sono inoltre definite, tra le altre, la sperimentazione clinica multinazionale, le informazioni di riferimento sulla sicurezza, lo Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza, lo Stato membro capofila responsabile della valutazione della sicurezza, la nuova sostanza attiva ai fini della cooperazione in materia di sicurezza e lo screening delle sospette reazioni avverse gravi e inattese.

Selezione dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza

Per ciascuna nuova sostanza attiva ai fini della cooperazione in materia di sicurezza deve essere designato uno Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza quando la sostanza sia utilizzata in sperimentazioni autorizzate in almeno due Stati membri. La selezione segue una procedura a termini brevi: gli Stati membri possono manifestare interesse entro 7 giorni; se più di uno è interessato, lo Stato membro relatore sceglie entro 5 giorni, in base a competenze esistenti e ripartizione del carico di lavoro; se nessuno manifesta interesse, la designazione avviene entro 12 giorni.

Se per la sostanza attiva esiste già uno Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza, tale Stato resta competente anche per nuove sperimentazioni o modifiche sostanziali che introducano la stessa sostanza attiva, indipendentemente dal promotore. La continuità è assicurata anche quando la sostanza, in passato già valutata, viene reintrodotta dopo un periodo di inattività.

Cambio dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza

Il sistema prevede una rotazione del ruolo per garantire una distribuzione equilibrata del lavoro. Il cambio può avvenire quando lo Stato membro responsabile iniziale non è più interessato da sperimentazioni con quella sostanza attiva oppure quando il carico di lavoro diventa sproporzionato. Il procedimento può essere avviato dallo stesso Stato membro responsabile, preferibilmente dopo la relazione di valutazione finale dell’ultima relazione annuale sulla sicurezza. Il precedente responsabile continua ad operare fino alla registrazione del nuovo responsabile, salvo dimissioni immediate concordate.

Compiti dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza

Lo Stato membro responsabile deve: effettuare lo screening di EudraVigilance e valutare le sospette reazioni avverse gravi e inattese nonché le relazioni annuali sulla sicurezza; individuare problemi di sicurezza; supportare, su richiesta, la valutazione delle informazioni di riferimento sulla sicurezza; richiedere ai promotori dati mancanti o aggiuntivi; produrre e registrare relazioni di valutazione; formulare raccomandazioni generali su misure correttive e altre azioni di sorveglianza; assistere gli altri Stati membri su ulteriori questioni di sicurezza.

La sua attività prosegue fino a tre mesi dopo la conclusione dell’ultima sperimentazione clinica con quella sostanza attiva in tutti gli Stati membri interessati, con obbligo di presentare senza ritardo la relazione di valutazione finale dell’ultima relazione annuale sulla sicurezza. Se previsto dal diritto nazionale dello Stato membro responsabile, i comitati etici partecipano alle valutazioni.

Screening delle sospette reazioni avverse gravi e inattese

Lo screening di EudraVigilance deve avvenire almeno ogni 15 giorni di calendario. Per i medicinali sperimentali che hanno un’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione, la frequenza può essere ridotta ad almeno ogni 30 giorni. Se le conoscenze più recenti sul profilo di sicurezza o il grado di scostamento dall’uso clinico ordinario lo richiedono, lo screening deve essere più frequente.

Quando emergono problemi di sicurezza, lo Stato membro responsabile presenta una valutazione iniziale entro 15 giorni dallo screening e la aggiorna non appena disponibili ulteriori dati del promotore. Le comunicazioni agli Stati membri relatori e interessati avvengono tramite i sistemi informativi comuni. Se il promotore non conferma la richiesta di informazioni aggiuntive entro il termine fissato o, comunque, entro 7 giorni dall’invio se successivo, gli altri Stati membri vengono informati per valutare misure correttive ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 536/2014.

Valutazione delle relazioni annuali sulla sicurezza

Nella valutazione delle relazioni annuali sulla sicurezza, lo Stato membro responsabile esamina tutte le relazioni riferite alla stessa sostanza attiva, indipendentemente dalla forma farmaceutica, dal dosaggio, dall’indicazione e dal numero di promotori coinvolti. Può chiedere informazioni supplementari ai promotori; se queste non arrivano nei termini, informa gli altri Stati membri della possibile necessità di misure correttive.

La relazione di valutazione finale va registrata entro 42 giorni dalla presentazione dell’ultima relazione annuale sulla sicurezza, o entro 84 giorni se sono state richieste integrazioni. In presenza di rischio, il termine può essere abbreviato e la valutazione ampliata. Per una relazione annuale unica relativa a una singola sperimentazione con più medicinali sperimentali, la valutazione compete allo Stato membro relatore, con supporto degli Stati membri responsabili delle sostanze attive interessate.

Raccomandazioni correttive e coordinamento tra Stati membri

Qualora i problemi di sicurezza emergano da fonti diverse dallo screening ordinario e dalla valutazione delle relazioni annuali, lo Stato membro responsabile può formulare raccomandazioni su misure correttive e azioni di riduzione dei rischi. Gli Stati membri relatori devono coordinarsi con gli Stati membri interessati per l’attuazione; questi ultimi possono comunque adottare in qualsiasi momento misure nel proprio territorio ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 536/2014.

Ruolo degli Stati membri relatori e interessati

Gli Stati membri relatori e interessati devono cooperare con lo Stato membro responsabile, formulare osservazioni, porre domande, tenere conto delle criticità e comunicare eventuali problemi di sicurezza pertinenti. Il relatore verifica inoltre l’esistenza di un responsabile della valutazione per ciascuna sostanza attiva e, se manca, avvia la procedura di selezione. Il regolamento prevede anche l’elaborazione congiunta di orientamenti sulle buone pratiche, contenenti procedure dettagliate, termini e contenuto delle relazioni di valutazione.

Stato membro capofila e coordinamento multilivello

Quando la valutazione della sicurezza coinvolge più Stati membri responsabili, questi possono designare per consenso uno Stato membro capofila, incaricato del coordinamento delle valutazioni per una sostanza attiva o una classe farmacologica. La valutazione coordinata resta soggetta ai normali termini di screening e valutazione previsti dal regolamento.

Sistemi informativi e tracciabilità

L’Agenzia è incaricata di fornire i sistemi informativi di supporto, tramite EudraVigilance, il sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche e il dizionario dei medicinali dell’UE. I sistemi devono consentire l’identificazione delle sostanze attive, la registrazione dei responsabili della valutazione della sicurezza, la tracciabilità delle valutazioni, l’accesso alle relazioni annuali e alle segnalazioni di sicurezza, la comunicazione tra Stati membri e promotori e il supporto allo screening e alla cooperazione sulla sicurezza.

La documentazione pertinente deve essere resa disponibile agli Stati membri responsabili anche quando non sono Stati membri interessati alla specifica sperimentazione. I sistemi informativi per la selezione e la riselezione dello Stato membro responsabile devono essere sviluppati entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 536/2014.

Controlli dell’Unione, tariffe ed entrata in vigore

La Commissione può effettuare controlli per verificare il corretto rispetto delle regole sulla valutazione coordinata della sicurezza. Gli Stati membri possono inoltre prevedere tariffe per le attività svolte come Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza e tariffe ridotte per le sperimentazioni non commerciali.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 gennaio 2022, in parallelo con il regolamento (UE) n. 536/2014.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Stabilisce le regole di cooperazione tra Stati membri per la selezione dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza, la valutazione delle sospette reazioni avverse gravi e inattese e delle relazioni annuali sulla sicurezza, l’elaborazione di raccomandazioni correttive, il coinvolgimento nella valutazione delle modifiche sostanziali delle informazioni di riferimento sulla sicurezza e il coordinamento tra Stati membri relatori e interessati.

Definizioni rilevanti

Definisce, tra le altre, sperimentazione clinica multinazionale, informazioni di riferimento sulla sicurezza, Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza, Stato membro capofila responsabile della valutazione della sicurezza, nuova sostanza attiva ai fini della cooperazione in materia di sicurezza, problemi di sicurezza, sostanza attiva mononazionale e multinazionale, screening delle sospette reazioni avverse gravi e inattese.

Selezione dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza

Per ogni nuova sostanza attiva usata in sperimentazioni autorizzate in almeno due Stati membri, lo Stato membro relatore coordina la selezione dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza. Gli Stati membri possono manifestare interesse entro 7 giorni; se più di uno è interessato, lo Stato membro relatore sceglie entro 5 giorni, tenendo conto di competenze e ripartizione del carico di lavoro; se nessuno è interessato, la designazione avviene entro 12 giorni. Se esiste già uno Stato membro responsabile per la stessa sostanza attiva, esso resta competente anche in nuove o modificate sperimentazioni; la stessa regola vale se la sostanza attiva viene reintrodotta dopo un periodo senza sperimentazioni in corso.

Cambio dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza

Consente il trasferimento del ruolo quando lo Stato membro responsabile non è più interessato dalla sperimentazione o ha un carico di lavoro sproporzionato. La procedura può essere avviata dallo Stato membro responsabile, se possibile dopo la relazione di valutazione finale dell’ultima relazione annuale sulla sicurezza. Un nuovo Stato membro può proporsi in qualsiasi momento con il consenso del precedente. Fino alla registrazione del nuovo responsabile, il precedente continua a svolgere i compiti, salvo dimissioni immediate concordate.

Compiti dello Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza

Esegue lo screening e la valutazione delle sospette reazioni avverse gravi e inattese in EudraVigilance e delle relazioni annuali sulla sicurezza con approccio basato sul rischio; identifica problemi di sicurezza; supporta, su richiesta, la valutazione delle informazioni di riferimento sulla sicurezza; può chiedere informazioni aggiuntive ai promotori; trasmette relazioni di valutazione e registrazioni; formula raccomandazioni per misure correttive e altre azioni di sorveglianza; fornisce assistenza su ulteriori questioni di sicurezza. Svolge tali compiti fino a tre mesi dopo la conclusione dell’ultima sperimentazione clinica con la sostanza attiva in tutti gli Stati membri interessati.

Screening e valutazione delle sospette reazioni avverse gravi e inattese

Lo screening della banca dati EudraVigilance avviene almeno ogni 15 giorni; per medicinali sperimentali con autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione può scendere ad almeno ogni 30 giorni. Se il rischio lo impone, la frequenza aumenta. Se emergono problemi di sicurezza, la valutazione iniziale va presentata entro 15 giorni dallo screening, con aggiornamenti tempestivi e notifica agli Stati membri relatori e interessati. Se il promotore non conferma la richiesta di informazioni aggiuntive entro il termine fissato o entro 7 giorni dall’invio, lo Stato membro responsabile avverte gli altri Stati membri affinché valutino misure correttive ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 536/2014.

Valutazione delle relazioni annuali sulla sicurezza

Lo Stato membro responsabile valuta tutte le relazioni annuali sulla sicurezza relative alla sostanza attiva, può chiedere integrazioni e, se non riceve riscontro nei termini, informa gli altri Stati membri di considerare misure correttive. La relazione di valutazione finale va registrata entro 42 giorni dalla presentazione dell’ultima relazione annuale sulla sicurezza, o entro 84 giorni se sono richieste informazioni aggiuntive. Per i casi a rischio può ampliare la portata e abbreviare i termini. Per una relazione annuale unica riferita a una singola sperimentazione con più medicinali sperimentali, la valutazione spetta allo Stato membro relatore, con supporto degli Stati membri responsabili delle sostanze attive coinvolte.

Raccomandazioni correttive e coordinamento delle misure

Se i problemi di sicurezza emergono da fonti diverse dallo screening e dalla valutazione ordinari, lo Stato membro responsabile può formulare raccomandazioni su misure correttive e azioni di riduzione dei rischi. Gli Stati membri relatori coordinano l’attuazione con gli Stati membri interessati; questi ultimi possono adottare in qualsiasi momento misure correttive nel proprio territorio ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 536/2014.

Ruolo degli Stati membri relatori e interessati

Gli Stati membri relatori e interessati sostengono la valutazione coordinata, possono formulare osservazioni, tengono conto dei problemi di sicurezza e delle raccomandazioni ricevute e comunicano eventuali problemi rilevanti. Devono inoltre verificare l’esistenza di uno Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza per ogni sostanza attiva e, se manca, avviare la selezione. Gli Stati membri elaborano congiuntamente orientamenti sulle buone pratiche con procedure dettagliate, termini e contenuto delle relazioni.

Stato membro capofila responsabile della valutazione della sicurezza

Quando la valutazione coinvolge più Stati membri responsabili, questi possono designare per consenso uno Stato membro capofila, incaricato di coordinare le valutazioni per una sostanza attiva o una classe farmacologica. La valutazione coordinata segue i termini ordinari di screening e valutazione.

Sistemi informativi a supporto della cooperazione

L’Agenzia mette a disposizione i sistemi informativi necessari, in particolare EudraVigilance, il sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche e il dizionario dei medicinali dell’UE. I sistemi devono consentire l’elenco consultabile delle sostanze attive, la registrazione degli Stati membri responsabili, la tracciabilità delle valutazioni, l’accesso alle relazioni, la comunicazione tra autorità e promotori, l’informazione sui ritardi delle relazioni annuali e il supporto allo screening e alla cooperazione sulle modifiche delle informazioni di riferimento sulla sicurezza. Le sperimentazioni che usano la stessa sostanza attiva sono identificate tramite il codice UE della sostanza attiva.

Controlli dell’Unione e tariffe

La Commissione può effettuare controlli per verificare che gli Stati membri applichino correttamente le norme sulla valutazione coordinata della sicurezza. Gli Stati membri possono prevedere tariffe per le attività svolte come Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza e tariffe ridotte per le sperimentazioni cliniche non commerciali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesperimentazione clinicamedicinali per uso umanosicurezza dei medicinalicooperazione amministrativasanità pubblica

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