Regolamento (UE) 2022/32
Regolamento (UE) 2022/32 della Commissione del 6 gennaio 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N per le navi battenti bandiera lituana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2021 assegnato alla Lituania per la pesca dell’aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N. Da tale esaurimento discende il divieto di proseguire la pesca di quello stock da parte delle navi lituane, con alcune precisazioni sulle operazioni ancora consentite per le catture effettuate prima della data di chiusura e sulla gestione delle catture non intenzionali. Il regolamento è immediatamente operativo secondo la data di entrata in vigore e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N per le navi battenti bandiera lituana, per esaurimento del contingente 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania che effettuano attività di pesca, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco relativi allo stock di aringa indicato nell’allegato (HER/4AB, incl. HER/*4N-S62) nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N. La disciplina opera dal 15 dicembre 2021, data di chiusura indicata nell’allegato, ed è collegata al contingente di pesca assegnato per il 2021 alla Lituania. Non introduce esclusioni territoriali ulteriori rispetto a quelle già definite dalla zona di pesca; resta ferma la gestione delle catture non intenzionali secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura della pesca dell’aringa per la Lituania
Il regolamento della Commissione attua la chiusura di un contingente di pesca per lo stock di aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N, nei confronti delle navi battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, e prende atto che, sulla base delle informazioni ricevute, il contingente 2021 risulta esaurito.
Presupposto della chiusura
Il considerando principale rileva che il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio ha fissato i contingenti per il 2021 e che le catture effettuate dalla flotta lituana hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per lo stock di aringa interessato. Per questo motivo, la Commissione ritiene necessario vietare le attività di pesca relative a tale stock.
Ambito materiale e territoriale
L’oggetto della chiusura è lo stock di aringa identificato in allegato come HER/4AB (incl. HER/*4N-S62), specie Aringa (Clupea harengus), nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N. La disciplina riguarda esclusivamente le navi lituane, siano esse battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania.
Effetti del superamento/esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente assegnato per il 2021 alla Lituania si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 15 dicembre 2021. Da tale data scatta il divieto di pesca di cui all’articolo 2.
Divieti e operazioni consentite
Il regolamento vieta, a partire dal 15 dicembre 2021, la pesca dello stock interessato, includendo non solo la cattura in senso stretto ma anche le operazioni preparatorie di ricerca del pesce, cala, posa e salpamento degli attrezzi da pesca. Rimangono invece consentite, per le catture effettuate prima della chiusura, le attività di trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco.
Catture accessorie/non intenzionali
Per le catture non intenzionali dello stock effettuate dalle navi lituane, il regolamento rinvia all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: tali catture devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2021
Il contingente di pesca assegnato per il 2021 alla Lituania per lo stock di aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N si considera esaurito a decorrere dal 15 dicembre 2021, come indicato nell’allegato.
Divieto di pesca per le navi lituane
Dal 15 dicembre 2021 è vietata alle navi battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania la pesca dello stock indicato. Il divieto comprende espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura di tale stock.
Operazioni ancora consentite per catture pregresse
Restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca già prelevati dallo stock prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi lituane devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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