Sentenza del 10/02/2017 n. 3586 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del diniego di accertamento con adesione notificato dall'Agenzia delle Entrate dopo la sottoscrizione di un verbale di contraddittorio e il versamento di una rata con prestazione di garanzia. L'Agenzia sosteneva, tra l'altro, che il diniego non fosse impugnabile e che il verbale non integrasse un definitivo accertamento con adesione. La Corte ha ritenuto impugnabile il diniego, ma ha escluso che il verbale potesse qualificarsi come accertamento con adesione, poiché mancavano la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute, anche in forma rateale. Tali elementi non potevano essere sostituiti da calcoli unilaterali della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per quanto di ragione, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Il diniego di accertamento con adesione è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia 3.500 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2
accertamento con adesione
Disciplina l'attivazione del procedimento di accertamento con adesione mediante istanza del contribuente e contraddittorio con l'amministrazione.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 7
L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale
La norma richiede un atto scritto sottoscritto dalle parti, contenente gli elementi della definizione, la motivazione e soprattutto la quantificazione delle imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute. La liquidazione è un requisito essenziale e non può essere sostituita da conteggi unilaterali del contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Il diniego di accertamento con adesione è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
divieto di nuove eccezioni in appello
La questione relativa all'impugnabilità del diniego è stata ritenuta esaminabile; nel caso concreto, tuttavia, la censura dell'Agenzia è risultata non pertinente rispetto al contenuto effettivo della sentenza regionale.
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656
La disciplina precedente dell'accertamento con adesione aveva già consentito alla giurisprudenza di riconoscere l'autonoma impugnabilità del diniego, principio esteso alla disciplina del D.Lgs. n. 218 del 1997.
L. n. 241 del 1990, art. 1
La questione relativa ai principi dell'azione amministrativa e al divieto di aggravamento del procedimento è stata dichiarata assorbita, poiché il verbale non possedeva comunque i requisiti essenziali dell'accertamento con adesione.
Massime di principio
- Un verbale di contraddittorio o una proposta negoziale non costituisce automaticamente un accertamento con adesione definitivo: occorre verificare il contenuto sostanziale dell'atto, non soltanto il suo titolo.
- La liquidazione delle imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute è un requisito essenziale dell'accertamento con adesione e deve risultare dall'atto sottoscritto; non è sufficiente un calcolo predisposto unilateralmente dal contribuente.
- Il pagamento di una rata o la prestazione di una garanzia non rendono di per sé perfezionato l'accordo se l'atto manca degli elementi essenziali previsti dalla legge.
- Il diniego di accertamento con adesione è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- Per valutare se si sia formato un accordo vincolante occorre verificare la sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati, la volontà definitiva delle parti, la quantificazione completa del dovuto e le modalità di pagamento; una clausola che subordini la proposta all'approvazione dell'ufficio può indicare l'assenza di un accordo già perfezionato.
- In presenza di un atto privo dei requisiti essenziali dell'accertamento con adesione, l'amministrazione può legittimamente negare la definizione, anche se vi sono stati contatti, trattative o versamenti preliminari.
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