Cassazione Civile, Ordinanza n. 09417/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione doganale ha richiesto l'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2008-2009 a una società estera operante nella raccolta di scommesse senza concessione, ritenendola obbligata in solido con un centro trasmissione dati/ricevitoria italiana che svolgeva l'attività per suo conto. In primo grado i ricorsi proposti dalla società, dalla controllante e dal CTD sono stati accolti solo in parte, limitatamente alle sanzioni; in appello la CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del CTD e ha respinto l'impugnazione delle società. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti sei motivi: (1) violazione della disciplina sull'imposta unica sulle scommesse e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (2) violazione della disciplina interna e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; (3) violazione delle norme sulla motivazione/individuazione del soggetto passivo, assumendo che la CTR abbia erroneamente considerato il bookmaker estero unico obbligato; (4) omessa pronuncia sulla doglianza relativa al difetto del presupposto territoriale del tributo; (5) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; (6) violazione della disciplina sulla solidarietà e sulla rivalsa, anche in relazione ai principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza. Le ricorrenti lamentano inoltre profili di discriminazione, lesione dell'affidamento, contrasto con il diritto UE e pretesa natura sanzionatoria della disciplina fiscale applicata.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Dichiara infondati i primi quattro motivi perché la giurisprudenza costituzionale e unionale ha già chiarito che, per le annualità anteriori al 2011, l'imposta unica sulle scommesse grava anche sui bookmaker esteri che gestiscono raccolta di gioco in Italia, mentre la ricevitoria/CTD rispondeva in quel periodo secondo un diverso assetto poi inciso dalla disciplina interpretativa; per gli anni 2008-2009, tuttavia, nel caso concreto viene in rilievo la posizione del bookmaker, il quale è soggetto passivo in ragione dell'attività di gestione realizzata in Italia tramite i CTD. La Corte esclude anche che vi sia stata alterazione del perimetro dell'avviso di accertamento, ritiene irrilevante ai fini della territorialità la conclusione del contratto di scommessa e conferma che il fatto imponibile è l'organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia. Rigetta il quinto motivo perché, fuori dai tributi armonizzati e in mancanza di una specifica previsione, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Dichiara inammissibile il sesto motivo perché non si confronta adeguatamente con la decisione impugnata e solleva questioni sulla rivalsa tra ricevitore e bookmaker che non sono oggetto del giudizio; inoltre ribadisce che la solidarietà in questione è paritetica e non dipendente. Non viene disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso, ma non muta il giudizio di infondatezza o inammissibilità delle censure
art. 267 TFUE
non occorre un nuovo rinvio pregiudiziale perché la Corte di giustizia si è già pronunciata in modo completo sulle questioni rilevanti
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
l'imposta unica è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio; il soggetto passivo è chi gestisce, anche per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse, anche tramite mezzi telematici
art. 1, commi 64 e 66, lett. a) e b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
norma interpretativa che estende l'assoggettamento all'imposta unica anche alle raccolte senza concessione e individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi; per i rapporti successivi al 2011 consente la traslazione del carico tributario nei rapporti economici tra le parti
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato in ricorso per contestare la ricostruzione del soggetto obbligato, ma la Corte esclude che la CTR abbia alterato il contenuto dell'avviso di accertamento
art. 112 c.p.c.
dedotto come violazione per omessa pronuncia su una doglianza, ma la censura viene comunque respinta nel merito del quadro complessivo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per la motivazione dei provvedimenti, senza incidere sull'esito finale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per condividere e recepire la motivazione di precedenti pronunce di legittimità
art. 35, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sul vizio di motivazione/omessa pronuncia
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sul vizio di motivazione/omessa pronuncia
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998
richiamato per sostenere l'insussistenza del presupposto territoriale, ma la Corte lo ritiene irrilevante rispetto al fatto imponibile concretamente realizzato in Italia
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte esclude comunque un obbligo generalizzato di contraddittorio
art. 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la proposta di conciliazione ex art. 48-bis non giustifica il rinvio della causa in Cassazione
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le disposizioni sulla conciliazione fuori udienza si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti in Cassazione, ma non estendono il rinvio per conciliazione in udienza
art. 48-ter d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla definizione e pagamento delle somme dovute in caso di conciliazione anche in Cassazione
art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
le disposizioni richiamate si applicano, per alcune lettere, anche ai giudizi instaurati e pendenti in Cassazione dalla data di entrata in vigore del decreto
art. 56 TFUE
le imposte sui giochi d'azzardo non sono armonizzate e le eventuali restrizioni vanno valutate alla luce della libera prestazione di servizi, ma la Corte esclude discriminazioni nel caso concreto
art. 1, comma 644, L. n. 220 del 2010
indica gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e della lotta all'evasione nel settore del gioco, giustificando la disciplina nazionale
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
il diritto di rivalsa presuppone una coobbligazione per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non risolve il tema della solidarietà paritetica quando il coobbligato risponde per un fatto proprio
Massime di principio
- Per l'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non la sola conclusione formale del contratto di scommessa.
- Il bookmaker estero che gestisce scommesse per il tramite di centri di trasmissione dati operanti in Italia realizza un fatto indice di capacità contributiva e può essere soggetto passivo del tributo, anche se l'attività sia stata ritenuta lecita in sede penale.
- La solidarietà tra bookmaker e ricevitore/CTD, ai fini dell'imposta unica, è di regola ricostruita come solidarietà paritetica e non come solidarietà dipendente: ciascun soggetto risponde per un proprio titolo obbligatorio verso l'Erario.
- Per le annualità anteriori al 2011, la disciplina interpretativa e la pronuncia costituzionale delimitano l'incidenza retroattiva della pretesa verso le ricevitorie, ma non escludono la soggettività passiva del bookmaker che abbia realizzato in Italia l'attività imponibile.
- Fuori dai tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un obbligo generalizzato dell'Amministrazione finanziaria in assenza di una specifica previsione di legge.
- Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale rilevante sia già stata definita in modo espresso e completo dalla giurisprudenza europea applicabile al caso concreto.
- Le censure sulla rivalsa o sul riequilibrio economico tra i coobbligati non sono decisive per stabilire l'an della pretesa tributaria dell'Erario, se il giudizio riguarda solo la debenza dell'imposta da parte del soggetto passivo accertato.
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