L.R. Lazio 12/2008
Interventi di promozione in occasione della celebrazione dell'anno paolino (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio istituisce per il 2008 un fondo speciale di 30 mila euro per promuovere la celebrazione dell’Anno paolino (giugno 2008-giugno 2009), con azioni di accoglienza, mobilità dei pellegrini, iniziative culturali e recupero di edifici di culto. La Giunta definisce criteri e modalità di gestione entro 45 giorni dall’entrata in vigore.
Interventi regionali per la celebrazione dell’Anno paolino
Interventi di promozione per l’Anno paolino
La legge regionale del Lazio promuove, in occasione dell’Anno paolino proclamato per il periodo giugno 2008-giugno 2009, un insieme coordinato di attività e interventi sul territorio regionale. L’obiettivo è valorizzare l’evento, riconosciuto come rilevante sul piano ecumenico, religioso, regionale, nazionale e internazionale.
Finalità e ambiti di intervento
L’azione regionale è finalizzata a favorire la celebrazione dell’Anno paolino mediante interventi che riguardano in particolare:
- la gestione dei flussi di visitatori e pellegrini, agevolandone accesso e mobilità nel territorio regionale;
- servizi di accoglienza, ricettività e assistenza lungo i percorsi di pellegrinaggio, anche tramite aree attrezzate per sosta e ristoro e apposita cartellonistica e segnaletica;
- iniziative promozionali, pubblicistiche ed editoriali, compresi convegni, mostre, seminari e grandi eventi culturali;
- interventi straordinari di recupero degli edifici di culto secondo la disciplina regionale richiamata dalla legge.
Fondo speciale e copertura finanziaria
Per realizzare le finalità della legge è istituito un Fondo speciale per promuovere la celebrazione dell’Anno paolino.
La dotazione iniziale è pari a 30 mila euro per l’anno 2008, con copertura finanziaria assicurata mediante prelevamento di pari importo da uno specifico capitolo di bilancio. Dal 1° gennaio 2012, gli oneri derivanti dalla legge risultano imputati al capitolo di spesa B41900.
Criteri di gestione e controllo
La Giunta regionale deve definire, con propria deliberazione da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità di gestione del fondo. Tali criteri devono assicurare:
- l’unitarietà delle attività e degli interventi;
- il coordinamento delle iniziative;
- il controllo sulla relativa attuazione.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 14 agosto 2008. La disciplina è collegata a un evento circoscritto nel tempo, l’Anno paolino (giugno 2008-giugno 2009), e ha quindi natura sostanzialmente esaurita rispetto alla sua concreta applicazione attuale.
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