L.R. Lazio 11/2008
Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio favorisce l’impiego di moto d’acqua attrezzate per pattugliamento e soccorso in mare, disciplina requisiti tecnici, formazione degli operatori e concede contributi fino al 75% delle spese ammissibili a specifici soggetti. Prevede rendicontazione, revoca in caso di inadempienza e una disciplina transitoria per la prima domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore.
Utilizzo di moto d’acqua per il soccorso in acqua e contributi regionali
Utilizzo di tecnologie innovative per il soccorso in acqua
La legge della Regione Lazio promuove l’impiego di moto d’acqua attrezzate come unità di soccorso nautico, per migliorare il pattugliamento delle coste e gli interventi di salvataggio a corto e medio raggio, nel rispetto della sicurezza degli operatori. La disciplina riguarda sia i requisiti tecnici del mezzo e delle dotazioni di salvataggio, sia la formazione dei conduttori e il sostegno economico regionale alle attività di salvamento.
Finalità e ambito di applicazione
L’intervento normativo è volto a favorire attività di salvamento svolte con moto d’acqua dotate di speciali equipaggiamenti per il trasporto dei bagnanti e per il recupero di persone in difficoltà. L’uso di tali mezzi non sostituisce la normativa vigente in materia di navigazione, che resta comunque applicabile.
Requisiti delle moto d’acqua per il soccorso
La moto d’acqua è qualificata come mezzo utilizzabile per il soccorso nautico, ma deve essere munita di attrezzature di soccorso e di un dispositivo che consenta il recupero sanitario dell’infortunato in tempi brevi e il trasporto in sicurezza, anche con natante di piccole dimensioni ed equipaggio di sole due persone.
Il mezzo deve inoltre essere allestito con accessori idonei a renderlo altamente operativo per pattugliamento, ricerca e soccorso, tra cui una barella specifica collocata in modo da essere normalmente neutra rispetto all’opera viva e prontamente utilizzabile all’occorrenza.
Caratteristiche della barella di salvataggio
La barella è indicata come strumento prioritario di salvataggio. Deve:
- essere munita di certificazione CE;
- risultare iscritta presso il Ministero della salute;
- rientrare tra i dispositivi medici a basso rischio.
Sul piano strutturale deve essere realizzata con materiale non pneumatico, con rivestimento esterno in polivinilcloruro e interno in polietilene espanso a cellule chiuse, avere colori ad alta visibilità, disporre di un sistema di galleggiamento idoneo al soccorso di persone anche di peso elevato e essere dotata di attrezzature di primo soccorso e defibrillatore automatico da usare a terra.
La barella, anche indipendentemente dalla moto d’acqua, deve poter essere usata come ausilio al galleggiamento, sostenere fino a tre persone sedute o sei aggrappate alle maniglie e consentire il trasporto a terra con possibilità di immobilizzazione provvisoria del bagnante.
Formazione e abilitazione dei conduttori
L’utilizzo della moto d’acqua allestita per il salvamento è consentito solo a personale abilitato, che abbia frequentato gli appositi corsi per conduttori delle unità da diporto per il salvamento.
L’organizzazione dei corsi e le relative prescrizioni, finalizzate alla sicurezza della navigazione e alla tutela della pubblica incolumità, sono demandate a un regolamento regionale di attuazione.
Contributi regionali: misura, natura e destinazione
Per sostenere l’organizzazione e lo sviluppo del salvamento con moto d’acqua, la Regione concede contributi fino al 75% della spesa documentata ammissibile.
I contributi coprono i costi sostenuti e documentati per:
- organizzazione e funzionamento del sistema di salvamento con moto d’acqua;
- corsi per conduttori di moto d’acqua;
- attività integrative connesse alla realizzazione del salvataggio in mare.
I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali concessi per le medesime finalità e sono vincolati ai programmi per cui sono stati assegnati, con esclusione di usi diversi. La copertura è solo parziale rispetto ai costi preventivati.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- strutture balneari dotate di assistenti bagnanti;
- organizzazioni di volontariato, protezione civile e relative articolazioni, Sovrano militare ordine di Malta, Federazione italiana nuoto sezione salvamento (FIN), Società nazionale salvamento (SNS) Onlus;
- Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Corpo forestale dello Stato, Guardia Costiera, Autorità Portuale e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Procedura di concessione, anticipazione e saldo
La Giunta regionale approva, previo parere delle commissioni consiliari competenti, il piano di riparto dei contributi tra i beneficiari e dispone la relativa erogazione.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
- la quota anticipatamente erogabile;
- il termine per la rendicontazione delle spese sostenute.
Il saldo è corrisposto dopo la presentazione del rendiconto da parte dei beneficiari.
Controlli, revoca e recupero delle somme
La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo comporta la revoca del contributo e la restituzione della quota già erogata.
Se si verifica la mancata o parziale realizzazione dei programmi finanziati, oppure la diversa destinazione dei fondi, la Giunta regionale procede al recupero totale o parziale del contributo erogato.
Disposizione transitoria
In prima applicazione, le domande di contributo dovevano essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
Gli oneri sono coperti mediante l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio nell’ambito dell’UPB B41, successivamente alimentato con legge di bilancio; dal 1° gennaio 2012 la copertura è riferita al capitolo di spesa B41900.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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