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Legge

L.R. Lazio 10/2008

Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 10/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio promuove l’uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati, contrastando discriminazioni e razzismo e prevedendo interventi su accoglienza, salute, scuola, lavoro, casa, mediazione culturale e partecipazione alla vita pubblica. Disciplina anche Consulta, Osservatorio, registro delle associazioni e programmazione triennale. Norme finanziarie iniziali riferite al 2008-2010.

Tutela dei diritti civili e sociali degli immigrati nel Lazio

Tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini stranieri immigrati nel Lazio

La legge regionale disciplina, nel territorio del Lazio, un insieme organico di interventi per rimuovere gli ostacoli all’esercizio dei diritti civili e sociali dei cittadini stranieri immigrati e per favorirne l’integrazione e la piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. La disciplina si innesta nel quadro costituzionale, statale, comunitario e internazionale in materia di immigrazione, con attenzione anche a minori, seconde generazioni, richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tratta o grave sfruttamento.

Finalità e principi generali

La Regione promuove interventi contro ogni forma di discriminazione, violenza e razzismo e sostiene politiche di accoglienza, tutela e integrazione. L’azione regionale mira in particolare a garantire:

  • assistenza sociale e sanitaria;
  • accesso ai pubblici servizi;
  • supporto abitativo;
  • inserimento scolastico, formativo e lavorativo;
  • mediazione interculturale e valorizzazione delle identità culturali;
  • partecipazione alla vita pubblica locale;
  • informazione sui diritti e sugli strumenti di tutela legale;
  • percorsi di integrazione per i giovani immigrati di seconda generazione;
  • informazione e educazione alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età.

Destinatari degli interventi

I destinatari sono, in via principale, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, inclusi apolidi, richiedenti asilo e rifugiati, purché regolarmente soggiornanti e residenti o domiciliati stabilmente nel Lazio. La legge estende inoltre gli interventi, nei limiti della normativa statale, anche a:

  • soggetti presenti nel territorio regionale che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del d.lgs. 286/1998;
  • stranieri in attesa della conclusione della procedura di regolarizzazione;
  • familiari ricongiunti ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 286/1998;
  • minori non accompagnati;
  • giovani immigrati di seconda generazione;
  • vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

Funzioni della Regione e programmazione degli interventi

La Regione svolge attività di programmazione, regolazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche per l’immigrazione. In particolare:

  • adotta un programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali;
  • attua direttamente gli interventi di particolare interesse regionale;
  • valuta efficacia, efficienza e impatto degli interventi;
  • predispone il rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • sostiene associazioni ed enti operanti nel settore e tiene il relativo registro regionale;
  • promuove la partecipazione alle assemblee provinciali e ai consigli territoriali per l’immigrazione;
  • organizza una conferenza regionale sull’immigrazione con cadenza biennale.

È inoltre istituito un tavolo interassessorile di coordinamento permanente per programmare e coordinare gli interventi di integrazione.

Competenze di province e comuni

Le province predispongono piani annuali per servizi e interventi a valenza sovra distrettuale, partecipano ai piani di zona, elaborano progetti di orientamento, formazione e inserimento lavorativo e curano formazione permanente degli operatori.

I comuni, singolarmente o associati, programmano e realizzano i servizi previsti nei piani di zona e possono istituire sportelli unici per informazione, formazione e assistenza. Favoriscono inoltre il supporto legale, l’assistenza a richiedenti asilo e rifugiati, la mediazione linguistico-culturale, la sensibilizzazione interculturale e l’assistenza nelle procedure di regolarizzazione.

Contrasto a discriminazione, razzismo e sfruttamento

La Regione promuove monitoraggio, informazione, educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di discriminazioni dirette e indirette per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché per le vittime di violenza o grave sfruttamento. Può avvalersi di enti locali, associazioni di immigrati, Osservatorio regionale, enti del settore e organismi di consultazione. Sono previsti anche interventi di protezione sociale e incentivi per il rientro volontario nei paesi di origine.

Reinserimento, seconde generazioni e partecipazione pubblica

La legge sostiene progetti di reinserimento sociale e misure alternative alla detenzione per cittadini stranieri immigrati, anche mediante protocolli con l’amministrazione penitenziaria e con la giustizia minorile. Gli enti locali, nei piani di zona, devono prevedere progetti specifici per l’esecuzione penale esterna.

Per le seconde generazioni, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, educazione al dialogo e mediazione tra culture e identità plurali. Sul piano della partecipazione pubblica, tutela le libertà di espressione, associazione e riunione, promuove rappresentanze consultive, equilibrio di genere e strumenti di informazione.

Istruzione, formazione e accesso al lavoro

La Regione assicura il diritto allo studio e l’integrazione nel sistema scolastico, promuovendo conoscenza dell’ordinamento italiano, apprendimento della lingua italiana, educazione interculturale, educazione civica, reti di scuole, partecipazione dei genitori e biblioteche scolastiche interculturali. Favorisce inoltre la formazione interculturale di dirigenti e docenti e la formazione degli adulti, anche per il conseguimento di titoli di studio tramite percorsi integrativi.

In materia di formazione professionale e universitaria, sostiene orientamento, tirocini, borse di studio, accordi tra università, sostegno a studenti e ricercatori stranieri, formazione nei paesi di provenienza e riconoscimento delle competenze e dei titoli acquisiti all’estero. Sul lavoro, garantisce pari opportunità di inserimento e sostegno all’attività autonoma e imprenditoriale, con attenzione a giovani, donne e vittime di tratta.

Politiche abitative

La Regione favorisce l’acquisto della prima casa e l’accesso alle locazioni. Inoltre, in attuazione dell’articolo 40 del d.lgs. 286/1998, sostiene la realizzazione di centri di accoglienza per richiedenti o titolari di protezione internazionale temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente all’alloggio e al sostentamento; la Giunta regionale ne definisce requisiti strutturali e organizzativi.

Sono previsti accordi di programma con province e comuni per programmi integrati abitativi connessi a inserimento lavorativo e formazione, contributi comunali per agenzie sociali per la casa, recupero del patrimonio edilizio e interventi di facilitazione alla locazione e al credito.

Accesso alle prestazioni socio-sanitarie

La Regione garantisce anche agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno le prestazioni sanitarie e sociali previste dai livelli essenziali di assistenza e dal sistema integrato regionale, nonché le cure urgenti o essenziali, la tutela della salute mentale, la prevenzione, la riabilitazione e gli interventi di riduzione del danno. È inoltre assicurata la tutela della gravidanza, della maternità, della salute delle donne e dei minori.

La Regione promuove interventi informativi e di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, può concedere incentivi a soggetti attuatori di politiche sanitarie e sociali e finanzia, nell’ambito di programmi umanitari, prestazioni di alta specializzazione per minori stranieri provenienti da paesi privi di adeguate competenze specialistiche. Può infine contribuire al rimpatrio delle salme di stranieri indigenti deceduti nel territorio regionale.

Mediazione interculturale

La Giunta regionale deve aggiornare il repertorio regionale della mediazione interculturale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. I criteri dei corsi per mediatori interculturali sono definiti negli atti di programmazione della formazione professionale. La Regione promuove corsi di formazione e aggiornamento per mediatori e operatori pubblici e favorisce l’attivazione di servizi di mediazione interculturale.

Minori immigrati e richiedenti asilo

Ai minori immigrati sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi di diritto allo studio. Sono previsti finanziamenti per interventi di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori non accompagnati, con possibilità di proseguire gli interventi anche dopo la maggiore età per completare i percorsi di integrazione.

Per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, la Regione concorre alla tutela del diritto di asilo sostenendo accoglienza, consulenza legale, sostegno psicologico, lingua italiana, formazione professionale e inserimento lavorativo, con priorità per i soggetti vulnerabili o in fragilità sociale. I contributi regionali sono destinati prioritariamente al sostegno dei comuni e possono accompagnare programmi statali o dell’Unione europea.

Centri di permanenza, centri di identificazione e centri di accoglienza

La Regione, in collaborazione con le prefetture, contribuisce a migliorare le condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea e assistenza e dei centri di identificazione per richiedenti asilo, svolgendo monitoraggio costante sul rispetto dei diritti fondamentali. Favorisce inoltre l’accesso a tali centri di rappresentanti della Consulta, dell’Osservatorio, delle assemblee provinciali e di organismi senza fini di lucro.

Finanzia anche i centri di accoglienza previsti dall’articolo 40 del d.lgs. 286/1998.

Programma triennale e piani annuali

Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta e sentita la Consulta, il programma triennale degli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati. Il programma costituisce il riferimento per gli enti locali e definisce priorità, tipologie di interventi, criteri di riparto delle risorse, linee per i piani di zona, piani provinciali, monitoraggio e revoca dei finanziamenti.

Il programma è articolato in piani annuali aggiornati dalla Giunta in base alle risorse disponibili. In caso di flussi migratori eccezionali per disastri, conflitti o eventi gravi in paesi extra UE, la Giunta può adottare un piano straordinario, anche in deroga al programma triennale, per la prima accoglienza dei soggetti cui spetti un trattamento temporaneo ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 286/1998.

Partecipazione, Consulta regionale e assemblee provinciali

La Consulta regionale per l’immigrazione è istituita presso l’assessorato competente. Essa è composta da rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, delle associazioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli istituti di patronato, dei comuni, delle province, dell’Osservatorio, delle assemblee provinciali e del Centro per la giustizia minorile. Elegge il Presidente al proprio interno tra i cittadini stranieri immigrati.

La Consulta rappresenta le istanze degli immigrati residenti nel Lazio, formula proposte, esprime valutazioni preventive sul programma triennale e sui piani annuali, trasmette alla Giunta un rapporto annuale e rende pareri sugli argomenti sottoposti dagli organi regionali.

Sono inoltre promosse le assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati, con disciplina delle prime convocazioni demandata alla Giunta.

Osservatorio contro razzismo e discriminazione

Presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l’Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, quale organismo di garanzia con funzioni di monitoraggio e informazione a favore delle vittime di discriminazioni. L’Osservatorio coordina reti territoriali di sportelli legali e associazioni antirazziste, riceve segnalazioni anche da singoli cittadini e realtà associative, e la Giunta ne disciplina funzionamento e criteri di nomina.

Registro regionale delle associazioni, enti e organismi

È istituito il registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati. L’iscrizione è requisito indispensabile per ottenere finanziamenti regionali. La Giunta definisce requisiti e modalità di iscrizione; la struttura regionale effettua revisione e aggiornamento annuali e può disporre la cancellazione motivata, sentita la Consulta.

Disposizioni transitorie

In prima applicazione:

  • la Consulta regionale è costituita entro novanta giorni; fino al suo insediamento resta in carica la precedente Consulta istituita nel 1990, che continua a operare secondo la nuova legge;
  • il registro regionale è costituito entro sessanta giorni e vi sono iscritte, previa verifica dei requisiti, le associazioni già presenti nell’albo della l.r. 17/1990, la cui validità cessa con la costituzione del nuovo registro;
  • il primo programma triennale può essere adottato anche in assenza della completa definizione della programmazione economico-sociale generale e del piano socio-assistenziale regionale, continuando nel frattempo ad applicarsi gli atti programmatori precedenti.

Abrogazioni e disciplina finanziaria

Sono abrogate la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17, e l’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

La legge recava originariamente una copertura finanziaria per il triennio 2008-2010; la nota finale segnala che dal 1° gennaio 2012 gli oneri sono coperti con il capitolo di spesa H43900. Le previsioni di spesa originarie sono comunque riferite a esercizi ormai conclusi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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