R.R. Puglia 20/2008
Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nella Regione Puglia, agevolazioni per micro e piccole imprese innovative già operative e per piccole imprese di nuova costituzione. Definisce requisiti soggettivi, nozione di impresa innovativa, ambiti esclusi e settori ammissibili. Richiede un contributo privato minimo del 25% dei costi ammissibili e il mantenimento dei beni agevolati per 5 anni dall’ultimazione dell’investimento.
Aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione in Puglia
Aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione
Il regolamento della Regione Puglia istituisce un quadro di agevolazioni per sostenere imprese innovative di piccola dimensione già operative e favorire la nascita di nuove piccole imprese orientate alla valorizzazione produttiva dei risultati della ricerca. La disciplina è costruita in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato richiamata nel testo.
Finalità e obiettivo dell’intervento
Il provvedimento prende atto della presenza, in Puglia, di un numero di piccole imprese di nuova costituzione inferiore alla media nazionale, soprattutto nei comparti innovativi e ad alto contenuto tecnologico. L’obiettivo è duplice:
- consolidare e favorire la crescita delle piccole imprese innovative già attive nel territorio regionale;
- stimolare la nascita di nuove piccole imprese capaci di valorizzare industrialmente i risultati della ricerca in settori innovativi.
Soggetti beneficiari e requisiti generali
I beneficiari sono le imprese innovative classificate come micro o piccole imprese secondo la raccomandazione europea 2003/361/CE. Per le imprese già esistenti e operative alla data di domanda, il regolamento richiede, tra gli altri, iscrizione al Registro delle imprese, pieno e libero esercizio dei diritti, assenza di liquidazione o procedure concorsuali, operatività effettiva, regolarità normativa e contributiva, assenza di restituzioni pendenti di aiuti illegali o incompatibili, assenza di revoche di agevolazioni pubbliche nei sei anni precedenti salvo rinunce, e assenza dello stato di “impresa in difficoltà”. È inoltre richiesto il regime di contabilità ordinaria.
Per le piccole imprese di nuova costituzione è richiesto che siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.
Le imprese già esistenti devono mantenere i requisiti e quelle di nuova costituzione devono rispettarli fino alla data di erogazione finale del contributo.
Obblighi finanziari e vincoli successivi all’agevolazione
I soggetti beneficiari devono apportare un contributo finanziario privato pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili, tramite risorse proprie o finanziamento esterno senza alcun sostegno pubblico.
È inoltre previsto l’obbligo di mantenere i beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di ultimazione dell’investimento; per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, per piccole imprese si intendono quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro.
L’impresa innovativa è quella in cui i costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 15% dei costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto; per una start-up senza antefatti finanziari, il requisito è verificato nella revisione contabile del periodo fiscale corrente da un revisore esterno.
Il testo definisce inoltre i distretti tecnologici o di alta tecnologia, i distretti produttivi riconosciuti dalla legge regionale, il piano d’impresa, gli attivi materiali e immateriali e il soggetto intermediario che opera sotto la responsabilità dell’Assessorato regionale competente.
Ambito di applicazione e settori esclusi
Il regolamento non si applica a pesca e acquacoltura, costruzione navale, industria carbonifera, siderurgia, fibre sintetiche e attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato.
La disciplina si applica invece ai settori industriali innovativi individuati dalla Giunta regionale in coerenza con la strategia di sviluppo di medio periodo e sulla base dei distretti di alta tecnologia e dei distretti produttivi riconosciuti e operativi nel territorio regionale.
Può rientrarvi anche il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione dei prodotti di imitazione o sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari richiamati dalla normativa europea citata nel testo.
Rilevanza territoriale e operativa
La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Puglia e riguarda le imprese e i settori individuati secondo i criteri regionali e comunitari richiamati dal regolamento.
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