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Legge

L.R. Puglia 30/2008

Ratifica dell'atto d'intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata, sottoscritto il 28 aprile 2008, per la definizione dei principi, dei criteri e delle modalità operative per l'ingresso della Regione Puglia nella società Acqua s.p.a.

Normativa regionaleL.R. Puglia 30/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ratifica l’intesa del 28 aprile 2008 tra Puglia e Basilicata che disciplina quote societarie, ingresso della Puglia in Acqua s.p.a., governance, rapporti con le Regioni socie e soluzione delle controversie. Prevede l’assetto 60% Basilicata e 40% Puglia e regole operative per l’affidamento del servizio idrico. Norma di fatto legata a un’operazione societaria e organizzativa del 2008.

Ratifica dell’intesa tra Puglia e Basilicata per l’ingresso della Regione Puglia in Acqua s.p.a.

Ratifica dell’intesa tra Puglia e Basilicata su Acqua s.p.a.

La legge regionale della Puglia ratifica l’atto d’intesa sottoscritto il 28 aprile 2008 con la Regione Basilicata per definire principi, criteri e modalità operative dell’ingresso della Puglia nella società Acqua s.p.a. Il provvedimento disciplina la partecipazione societaria, la governance della società, i rapporti tra le Regioni e le modalità di gestione del servizio di approvvigionamento idrico.

Finalità e oggetto dell’accordo

L’intesa recepita dalla legge ha lo scopo di regolare la partecipazione congiunta delle due Regioni in Acqua s.p.a. quale soggetto unitario per la gestione strategica della risorsa idrica. Le premesse dell’atto sono dichiarate parte integrante dell’accordo e richiamano il precedente Accordo di programma del 5 agosto 1999 e la necessità di dare continuità alla gestione delle opere e degli impianti idrici, anche in relazione alla soppressione dell’EIPLI prevista dalla normativa finanziaria 2008.

Quote di partecipazione e ingresso della Regione Puglia

La partecipazione al capitale sociale di Acqua s.p.a. viene fissata in:

  • Regione Basilicata: 60%
  • Regione Puglia: 40%

L’ingresso della Puglia avviene mediante acquisto dalla Basilicata del 40% delle azioni da questa detenute, al valore nominale e senza sovrapprezzo. La Basilicata si impegna a garantire l’affidabilità dei valori contabili, l’integrità del patrimonio e l’ammontare del capitale sociale. È inoltre previsto che la Basilicata convochi l’assemblea della società per approvare un nuovo statuto coerente con l’intesa e con la disciplina delle società pubbliche e in house provider, con approvazione entro il 30 maggio 2008.

Affidamento del servizio idrico e compiti delle Regioni

L’intesa si inserisce nel quadro dell’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico. La Basilicata aveva già costituito Acqua s.p.a. come gestore del servizio di approvvigionamento primario, accumulo e distribuzione ad uso plurimo della risorsa idrica. La Puglia si impegna ad adottare gli atti necessari per acquisire la quota societaria, individuare Acqua s.p.a. come soggetto gestore del servizio e individuare le opere e gli impianti nella propria disponibilità funzionali al servizio.

Governance societaria

La governance di Acqua s.p.a. è disegnata in modo dettagliato e orientata alla logica dell’in house provider. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri:

  • due designati dalla Regione Basilicata;
  • uno designato dalla Regione Puglia.

Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto tra i membri designati dalla Basilicata; il vicepresidente tra quelli designati dalla Puglia. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale e istituzionale della società nei limiti statutari e delle delibere del consiglio.

Sono riservate al consiglio, oltre alle materie non delegabili per legge, le decisioni su convocazione dell’assemblea, nomina dei consiglieri delegati, piano strategico, piano economico di gestione, emissione di obbligazioni, patrimoni destinati, struttura organizzativa, contratti rilevanti, indebitamento e garanzie oltre soglia, operazioni su partecipazioni e rami d’azienda, politica dei dividendi e deleghe generali a terzi.

Per alcune deliberazioni particolarmente rilevanti è richiesta la presenza e il voto favorevole sia del presidente sia del vicepresidente. In generale, il consiglio delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti.

Poteri del presidente e del vicepresidente

Il presidente dispone dei poteri di ordinaria amministrazione e può assumere impegni o rischi entro il limite di 500.000 euro per singolo atto o per operazioni collegate, in specifiche materie indicate dall’intesa. Tra queste rientrano contratti con parti correlate, acquisti di beni, appalti di lavori e servizi, operazioni su beni e materiali e assunzione di debiti o garanzie entro soglia.

Le convocazioni del consiglio avvengono ordinariamente con preavviso di almeno 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza, tramite raccomandata, telegramma, fax o e-mail con avviso di ricezione. Il presidente, d’intesa con il vicepresidente, cura anche l’organizzazione dei lavori del consiglio e la circolazione delle informazioni. Al vicepresidente sono attribuite deleghe gestionali, incluse quelle per le relazioni esterne e istituzionali.

Collegio sindacale e controllo contabile

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti:

  • due membri effettivi e un supplente nominati dalla Regione Puglia;
  • un membro effettivo e un supplente nominati dalla Regione Basilicata.

Il presidente del collegio sindacale è scelto tra i membri nominati dalla Puglia. Il controllo contabile è affidato a una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

Regole assembleari, stallo decisionale e continuità gestionale

L’assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite con la presenza di almeno il 70% del capitale sociale e deliberano con il voto favorevole di almeno il 70% del capitale sociale, salvo quanto previsto dall’art. 2369, quarto comma, c.c.

È prevista una procedura specifica in caso di stallo gestionale prolungato per almeno 60 giorni lavorativi, qualora gli organi sociali non riescano ad assumere decisioni rilevanti per effetto di disaccordi tra i soci. In tal caso:

  • il socio che ritiene sussistente lo stallo ne dà comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione e all’altro socio;
  • i rappresentanti dei soci si incontrano entro 20 giorni lavorativi per tentare una soluzione in buona fede;
  • se il confronto non si tiene o non risolve il dissenso, la questione è rimessa all’Autorità di Governo dell’Accordo di programma, con possibile coinvolgimento dell’autorità nazionale competente ad esercitare i poteri sostitutivi previsti dal d.lgs. 152/2006.

Rapporti con l’Autorità di governo e pianificazione industriale

Acqua s.p.a., quale gestore del servizio di approvvigionamento primario ad uso plurimo, deve attuare il piano industriale definito in contraddittorio con l’Autorità di Governo dell’Accordo di programma. Il piano è definito su base triennale e comporta anche la contestuale determinazione delle tariffe per i diversi usi dell’acqua, a decorrere dall’anno di sottoscrizione dell’intesa.

Le Regioni formalizzano l’affidamento del servizio secondo il rispettivo assetto di competenze, sostanzialmente recependo quanto stabilito nell’intesa. Se una Regione procede autonomamente all’affidamento ad Acqua s.p.a. di servizi di propria spettanza, assume ogni conseguente responsabilità.

Apertura a nuovi soci e ruolo dello Stato

Le Regioni si impegnano a consentire l’ingresso nella società di altre Regioni e/o dello Stato, secondo modalità da definire in coerenza con la normativa vigente, per migliorare la gestione del servizio e ottimizzare l’uso e la conservazione della risorsa idrica. È espressamente auspicata la partecipazione diretta dello Stato al capitale sociale, in ragione del rilievo nazionale e strategico delle infrastrutture idriche.

Attuazione dell’intesa e controversie

Le Regioni devono dare esecuzione all’intesa mediante i provvedimenti conseguenti secondo le rispettive competenze istituzionali e ordinamentali.

Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione dell’intesa sono devolute a un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato da ciascuna Regione e il terzo, presidente, nominato dagli arbitri di parte; in caso di disaccordo interviene il Presidente del Tribunale di Roma. Il collegio decide entro 60 giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto, con sede dell’arbitrato a Roma. Le controversie non compromettibili sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. L’operazione e le regole contenute nell’intesa sono legate all’assetto societario e istituzionale definito nel 2008.

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