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Legge

L.R. Puglia 27/2008

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)

Normativa regionaleL.R. Puglia 27/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 27/2008 aggiorna la l.r. n. 28/1999 in materia di ambiti territoriali ottimali e forme di cooperazione tra enti locali per la gestione idrica, allineandola al d.lgs. n. 152/2006. Introduce il richiamo al piano regionale di tutela delle acque e prevede norme per favorire riciclo e riuso delle acque reflue depurate. È entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Modifiche alla disciplina pugliese sugli ambiti territoriali ottimali e la cooperazione per il servizio idrico

Modifiche alla disciplina pugliese sugli ambiti territoriali ottimali e sulla tutela delle acque

La legge regionale Puglia 21 ottobre 2008, n. 27 interviene sulla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, aggiornandone alcuni riferimenti normativi e coordinandola con la disciplina statale in materia ambientale e di riutilizzo delle acque reflue. L’atto opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia.

Aggiornamento degli obiettivi in materia di gestione idrica

La modifica dell’articolo 1 della l.r. n. 28/1999 integra gli obiettivi già previsti per la disciplina degli ambiti territoriali ottimali e della cooperazione tra enti locali. In particolare:

  • viene precisato che l’adeguamento e l’affinamento degli interventi può essere necessario per perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano regionale di tutela delle acque;
  • il riferimento normativo è quello all’articolo 121 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Riciclo dell’acqua e riutilizzo delle acque reflue depurate

La legge introduce, sempre nell’articolo 1 della l.r. n. 28/1999, una nuova previsione che richiama l’articolo 99, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. La Regione prevede che, con regolamento regionale, siano adottate norme e misure finalizzate a favorire:

  • il riciclo dell’acqua;
  • il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Tali misure devono essere conformi alle norme tecniche del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, relativo al riutilizzo delle acque reflue.

Coordinamento del piano regionale di riferimento

La legge sostituisce nel secondo comma dell’articolo 4 della l.r. n. 28/1999 il richiamo al precedente piano regionale di risanamento delle acque con il piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. n. 152/2006. Ne deriva un allineamento della disciplina regionale al nuovo strumento pianificatorio ambientale.

Aggiornamento organizzativo interno

All’articolo 13, comma 3, lettera d), della l.r. n. 28/1999, il riferimento all’“Ufficio difesa del suolo” è sostituito con quello al “Settore tutela delle acque”, aggiornando la denominazione della struttura amministrativa competente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non contiene limiti temporali di applicazione né disposizioni transitorie ulteriori.

Testo integrale

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