L.R. Puglia 31/2008
Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge pugliese disciplina accordi regionali per collegare riduzioni emissive industriali al rilascio di autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili, introduce vincoli localizzativi e procedure semplificate/DIA per alcuni impianti, e impone garanzie finanziarie, tempi di realizzazione e collaudo. Diverse limitazioni su fotovoltaico ed eolico sono state poi dichiarate costituzionalmente illegittime; la parte restante è vigente.
Produzione di energia da fonti rinnovabili, autorizzazioni e vincoli localizzativi in Puglia
Produzione di energia da fonti rinnovabili e tutela ambientale in Puglia
La legge della Regione Puglia disciplina il rapporto tra autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni industriali e misure di riequilibrio ambientale. Interviene anche su localizzazione degli impianti, procedure abilitative, garanzie finanziarie e verifiche ambientali, nel solo ambito territoriale regionale.
Accordi regionali per compensazione emissiva e riequilibrio ambientale
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con operatori industriali per favorire la riduzione delle immissioni in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche. In tali accordi, a fronte di riduzioni programmate delle emissioni, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili oppure altre misure di riequilibrio ambientale.
Gli accordi devono:
- quantificare espressamente le riduzioni delle emissioni inquinanti;
- correlare tali riduzioni alle potenze degli impianti autorizzati;
- risultare coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale (PEAR).
Le autorizzazioni relative agli interventi inseriti negli accordi devono essere rilasciate secondo l’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, anche oltre eventuali limiti previsti dalla normativa regionale. Gli accordi sono approvati dalla Giunta previo parere delle commissioni consiliari competenti, da rendersi entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Localizzazione degli impianti fotovoltaici e vincoli territoriali
La disciplina originaria vietava la realizzazione di impianti fotovoltaici in una serie di aree considerate sensibili o di pregio, tra cui zone agricole di particolare pregio, siti della Rete Natura 2000, aree protette nazionali e regionali, oasi faunistiche e zone umide Ramsar. Prevedeva anche la possibilità per i comuni di individuare ulteriori aree di pregio tramite deliberazione consiliare.
Erano inoltre esclusi dal divieto alcuni impianti, tra cui quelli per autoconsumo, quelli fino a 40 kW, quelli su coperture o pertinenze di edifici e quelli in aree industriali dismesse.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2: tali previsioni non risultano quindi più applicabili.
Impianti a biomassa in zona agricola
La legge vietava la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo il caso in cui gli impianti fossero alimentati per almeno il 40% del fabbisogno da biomasse provenienti da “filiera corta”, cioè ottenute entro un raggio di 70 km dall’impianto.
Era prevista una disciplina transitoria per i progetti presentati prima dell’entrata in vigore della legge, subordinata alla ratifica con deliberazione del consiglio comunale della positiva conclusione della conferenza di servizi. Se la delibera non veniva adottata entro 90 giorni, l’istanza era rigettata. Anche questa parte è stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale.
Aerogeneratori ed aree non consentite
La legge escludeva la localizzazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo:
- nei siti Natura 2000 (SIC e ZPS);
- negli ATE A e B del PUTT/P;
- nelle aree protette nazionali e regionali;
- nelle oasi di protezione;
- nelle zone umide Ramsar.
Il divieto si estendeva a una fascia buffer di 200 metri. Anche queste previsioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime nei commi interessati.
Procedura semplificata mediante DIA per determinati impianti
Per impianti da fonti rinnovabili con potenza nominale superiore a quella prevista dalla tabella A richiamata dalla normativa statale e fino a 1 MW, la legge prevedeva la denuncia di inizio attività (DIA) in alcuni casi specifici, salve le norme su valutazione di impatto ambientale e di incidenza.
Rientravano, in particolare:
- impianti fotovoltaici su edifici o all’interno di complessi edilizi;
- impianti fotovoltaici in zona agricola, con area asservita almeno doppia rispetto alla superficie radiante e con mantenimento dell’uso agricolo della parte non occupata;
- impianti eolici on-shore realizzati direttamente dagli enti locali o destinati all’autoconsumo con un solo aerogeneratore;
- impianti idraulici;
- impianti a biomassa collocati all’interno di complessi industriali, agricoli, commerciali o di servizi, fermo il vincolo sulla filiera corta per quelli in zona agricola;
- impianti a gas di discarica o a gas residuati da processi di depurazione, interni alla discarica o a complessi edilizi;
- impianti a biogas interni a complessi edilizi.
Resta salva la facoltà dell’interessato di chiedere l’autorizzazione comunale. I proponenti privati dovevano dichiarare, nella DIA, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento. Anche questi commi sono stati dichiarati incostituzionali.
Autorizzazione unica regionale: documentazione, garanzie e scadenze
Per la convocazione della conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. 387/2003, il proponente deve produrre:
- un piano economico-finanziario asseverato da banca o intermediario finanziario abilitato, attestante la congruità dell’investimento;
- una dichiarazione bancaria che attesti risorse finanziarie o linee di credito proporzionate all’investimento.
Entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione:
- dichiarazione congiunta proponente-appaltatore sull’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto, con indicazione di inizio e fine lavori, oppure dichiarazione di esecuzione diretta dei lavori;
- dichiarazione congiunta proponente-fornitore sull’esistenza del contratto di fornitura delle componenti tecnologiche essenziali;
- fideiussione a prima richiesta a garanzia della realizzazione dell’impianto;
- fideiussione a prima richiesta a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio.
La mancata presentazione nei termini della documentazione comporta decadenza di diritto dall’autorizzazione, obbligo di ripristino e facoltà della Regione di escutere la fideiussione destinata alla realizzazione dell’impianto. La fideiussione per la realizzazione è svincolata entro 30 giorni dal deposito del collaudo.
Importi delle garanzie e adeguamenti
Gli importi delle fideiussioni sono fissati, salvo diversa determinazione regionale, in:
- 50 euro per ogni kW di potenza per la garanzia di realizzazione;
- 100 euro per ogni kW di potenza per la garanzia di ripristino.
Gli importi sono rivalutati ogni cinque anni in base al tasso di inflazione programmata. In conferenza di servizi la Regione può stabilire importi diversi, motivatamente, in relazione alla tipologia di impianto e alla sua localizzazione, previo parere favorevole di ARPA e computo metrico estimativo asseverato delle opere di dismissione e ripristino.
Per gli interventi di revamping e repowering, la fideiussione per la realizzazione deve essere adeguata ai valori attuali e ricalcolata sulla potenza risultante dall’intervento. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi possono essere ridefiniti per favorire l’agrivoltaico, tenendo conto di criteri impiantistici, localizzativi e ambientali, anche con supporto di ARPA Puglia.
Tempistiche di esecuzione e collaudo
Il termine per l’inizio dei lavori è di 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Il completamento dell’impianto deve avvenire entro 30 mesi dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per forza maggiore, da richiedere almeno 15 giorni prima della scadenza. Il collaudo va effettuato entro 6 mesi dal completamento.
Ambito soggettivo e regime transitorio
Le disposizioni sugli adempimenti documentali e sulle garanzie non si applicano alle istanze presentate da enti pubblici o società a capitale interamente pubblico.
Le norme sulla convocazione della conferenza di servizi si applicano alle procedure in corso, con esclusione di quelle riguardanti:
- impianti eolici per i quali l’istanza sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale 16/2006, se non ancora conclusa formalmente la conferenza;
- impianti a biomasse per i quali l’istanza sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale 12/2008, se non ancora conclusa formalmente la conferenza.
Le disposizioni sui depositi documentali si applicano alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge, non sia ancora intervenuto il completamento dell’impianto. In fase transitoria, le modifiche introdotte all’articolo 4 si applicano anche alle autorizzazioni uniche già rilasciate, purché non decadute al 30 settembre 2012.
Verifiche ambientali
La legge modifica l’elenco degli interventi soggetti a verifica ambientale, sostituendo la voce relativa agli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. La soglia rilevante viene fissata a potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe, per gli impianti diversi da quelli già ricompresi nelle altre lettere dell’elenco.
La nuova prescrizione si applica ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore della legge.
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