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Legge

L.R. Puglia 29/2008

Acquisizione della quota di partecipazione della società pubblica Acqua s.p.a.

Normativa regionaleL.R. Puglia 29/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce un capitolo di bilancio da 100 mila euro per consentire alla Regione Puglia di acquisire una partecipazione non inferiore al 40% del capitale di Acqua s.p.a., in coordinamento con la Regione Basilicata, per la gestione strategica delle attività di captazione e adduzione idrica primaria. La Giunta è autorizzata agli atti conseguenti. Entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Acquisizione di una quota di Acqua s.p.a. da parte della Regione Puglia

Acquisizione di una partecipazione in Acqua s.p.a.

La legge regionale della Puglia autorizza un intervento finanziario finalizzato all’acquisizione di una quota di partecipazione nella società pubblica Acqua s.p.a., con efficacia limitata al territorio regionale pugliese. L’obiettivo dichiarato è assicurare alla Regione una presenza societaria significativa per la gestione di funzioni strategiche connesse all’approvvigionamento idrico primario.

Finalità dell’intervento

L’acquisizione della partecipazione è funzionale a realizzare, insieme alla Regione Basilicata, la gestione strategica di attività essenziali del ciclo idrico legate all’approvvigionamento primario. In particolare, il riferimento è alle attività di:

  • captazione delle acque superficiali e sotterranee;
  • accumulo delle risorse idriche;
  • trasporto;
  • adduzione.

La partecipazione da acquisire non può essere inferiore al 40% del capitale sociale di Acqua s.p.a.

Copertura finanziaria e bilancio

Per finanziare l’operazione è istituito un apposito capitolo di bilancio denominato “Intervento finanziario per l’acquisizione di quota di partecipazione di Acqua s.p.a.”, con stanziamento pari a euro 100.000.

La norma non disciplina ulteriori modalità tecniche di spesa, ma individua la copertura finanziaria necessaria all’operazione societaria.

Competenze della Giunta regionale

La Giunta regionale è espressamente autorizzata a porre in essere, con proprio atto, tutti i conseguenti adempimenti necessari per dare attuazione all’acquisizione della partecipazione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non sono previsti termini di efficacia limitata o regimi transitori ulteriori.

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