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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18513/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva limitato la base imponibile alle provvigioni (2%) risultanti dal contratto di commissione tra Centachrome e MMCZ per l'anno 2001, nonché aveva ritenuto operante il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. n.600/1973. L'Amministrazione deduceva violazione dell'art.109 TUIR (imposizione sul totale dei ricavi in assenza di documentazione contabile), dell'art.32 d.P.R. n.600/1973 (inutilizzabilità di documenti prodotti solo in giudizio) e dell'onere della prova (art.2697 c.c.). Centachrome, con ricorso incidentale, denunciava omissioni e vizi di motivazione della CTR, contestava la regolarità delle notifiche all'estero (Svizzera) e, soprattutto, chiedeva che fosse esaminata l'insussistenza di una stabile organizzazione in Italia e l'ammissibilità/deductibilità delle commissioni pagate a Metalfar.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati molti dei motivi spiegati (in particolare quelli relativi alla notifica estera e alla sanatoria della notificazione), ma ha accolto il sesto motivo del ricorso incidentale di Centachrome: la CTR aveva omesso di pronunciarsi e motivare sulla questione decisiva circa la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per rideterminare la decisione, nonché per la determinazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 - art. 43

    Il raddoppio dei termini (comma 3) opera quando la violazione comporti obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.; ai fini del raddoppio non è necessaria la reale presentazione della denuncia, ma la sussistenza dell'obbligo (prognosi postuma) valutabile dal giudice tributario.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) - art. 109

    L'Amministrazione sosteneva la tassazione sul totale dei ricavi in assenza di documentazione contabile; la CTR ha invece quantificato l'imponibile in base alla provvigione prevista dal contratto di commissione (2%).

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 - art. 32

    Norma che disciplina l'utilizzabilità delle produzioni documentali in giudizio; la Corte ha valutato come in parte inammissibili le censure sull'inutilizzabilità dei documenti prodotti solo in giudizio, specie quando la conoscenza dell'atto è dimostrata e può operare la sanatoria.

  • cod. civ. - art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova: il contribuente che deduce costi deve provare l'esistenza degli stessi; tuttavia, la mancata motivazione della CTR sulla stabile organizzazione ha impedito la valutazione completa delle contestazioni probatorie.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - art. 36, comma 2, n.4

    Richiamato dall'Agenzia per censurare omissioni di motivazione della CTR; la Corte ha esaminato la questione della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.

  • cod. proc. civ. - art. 360 (motivi di cassazione)

    Art.360, nn. 3,4,5 utilizzati per censurare violazioni di legge, omissioni di pronuncia e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha accolto il motivo per omesso esame di fatto decisivo (omessa valutazione sulla stabile organizzazione), integrando così il vizio di motivazione convertito in violazione di legge.

  • cod. proc. pen. - art. 331

    Riferito al dovere di denuncia: per il raddoppio dei termini rileva l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p., non l'effettiva presentazione della denuncia.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74

    Contiene i reati tributari ai fini dell'obbligo di denuncia che legittima il raddoppio dei termini quando l'indagine presenta presupposti per tale obbligo.

  • cod. proc. civ. - artt. 156 e 160

    Principi di sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo applicati anche agli atti impositivi: la proposizione del ricorso costituisce prova della conoscenza dell'atto e può sanare vizi di notificazione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 - art. 60

    Richiama le norme sulle notificazioni del codice di procedura civile; usato per giustificare l'applicazione del regime di sanatoria anche agli avvisi di accertamento.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 - art. 75, comma 4

    Richiamato nella discussione sulla determinazione del reddito e sulla deducibilità delle spese (commissioni a subagenti); la decisione sulla deducibilità è stata assorbita dal vizio principale (omessa valutazione della stabile organizzazione).

  • Corte Costituzionale - sentenza n.247/2011

    Precisazione interpretativa: per il raddoppio dei termini non è richiesta la formale presentazione della denuncia, bensì la verifica dei presupposti dell'obbligo di denuncia; il giudice tributario deve compiere una 'prognosi postuma' sui presupposti.

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve motivare espressamente le conclusioni su fatti decisivi (es. esistenza di una stabile organizzazione); l'omessa motivazione su punto determinante comporta Cassazione e rinvio.
  • Per il raddoppio dei termini di accertamento (art.43 d.P.R. n.600/1973) non è necessaria la concreta denuncia penale: rileva la sussistenza dell'obbligo di denuncia (prognosi postuma).
  • I vizi di notificazione all'estero possono essere sanati dalla proposizione del ricorso se la parte dimostra la conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza; la sanatoria per raggiungimento dello scopo è frequentemente applicata anche agli atti impositivi.
  • L'onere della prova delle spese dedotte grava sul contribuente (art.2697 c.c.), ma la valutazione della rilevanza probatoria di documenti prodotti in giudizio è rimessa al giudice che deve esprimere motivazione chiara se li ritiene decisivi.
  • Il principio di non contestazione opera solo quando la controparte non abbia specificamente contestato fatti determinati; non basta dedurre genericamente l'irrilevanza di una disciplina straniera o internazionale.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato: la Cassazione interviene per omissione assoluta della motivazione su fatti decisivi o per manifesta contraddittorietà, non per semplice insufficienza argomentativa.

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