Cassazione Civile, Sentenza n. 18422/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in qualità di erede di Irene Porta, chiedeva il pagamento di somme a titolo d'indennità di esproprio e promuoveva opposizione all'esecuzione dopo pignoramento presso terzi. In fase di merito il Tribunale di Foggia aveva fissato i criteri di calcolo con sentenza non definitiva; la ricorrente aveva effettuato riserva di appello ex art. 340 c.p.c. Successivamente, per effetto di riunione di altre opposizioni e di vicende processuali, parte del giudizio tra la ricorrente e il Comune era stato dichiarato estinto per mancata tempestiva riassunzione e la ricorrente proponeva appello che la Corte d'appello dichiarava inammissibile per tardività, applicando il termine 'lungo' annuale per l'impugnazione della sentenza definitiva e ritenendo non sospeso il termine feriale. La ricorrente deduceva altresì revocazione per errore di percezione dei fatti e sosteneva che, ai sensi dell'art. 129 disp. att., il termine per impugnare la sentenza oggetto di riserva di appello è da calcolare dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione. In cassazione si censurava la decisione per errata interpretazione dei termini d'impugnazione e per omissione di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi riuniti inammissibili per tardività. Ha richiamato il principio secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione equivale a notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione (60 giorni) e che, se la parte vuole sospendere tale termine, deve chiedere la sospensione al giudice della revocazione ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., documentando i presupposti ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Nel caso di specie il ricorso per cassazione era stato notificato oltre i termini, quindi inammissibile. La Corte ha inoltre richiamato che il ricorso per revocazione che si fondi su un errore meramente di diritto è rimediabile solo in sede di legittimità, non in revocazione. Sono state liquidate le spese di lite a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 340 cod. proc. civ.
Rinvio alla facoltà di fare riserva di appello sulle sentenze non definitive; la ricorrente aveva fatto riserva ex art. 340
art. 129 disp. att. cod. proc. civ., terzo comma
La ricorrente sosteneva che, in caso di estinzione del giudizio di primo grado, il termine per impugnare la sentenza oggetto di riserva di appello decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione; la Corte ha ritenuto che la questione non impediva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione notificato oltre i termini, richiamando la giurisprudenza sul punto
art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.
Prevede la possibilità di sospendere il termine per proporre ricorso per cassazione su istanza del giudice della revocazione; la Corte ha ricordato che tale sospensione va chiesta e documentata dal parte ai sensi dell'art. 366 n.6
art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Richiede la documentazione della domanda di sospensione del termine per cassazione; la mancata istanza o documentazione impedisce la sospensione e fa decorrere il termine breve
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Norma richiamata nel ricorso riunito come parametro per censurare errori di fatto che giustificherebbero la revocazione; la Corte ha richiamato i limiti della revocazione rispetto all'errore di diritto
art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Riferimento a motivazione e sufficienza della stessa; il ricorso censurava difetto di motivazione della Corte territoriale, ma la cassazione ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per tardività
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma fiscale richiamata per gli adempimenti contributivi relativi al deposito in Cassazione; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente
Massime di principio
- La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza equivale, ai fini dei termini per il ricorso per cassazione, alla notificazione della sentenza stessa: da quella notificazione decorre il termine breve (60 giorni) per proporre ricorso in Cassazione, salvo che sia stata concessa e documentata la sospensione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
- La riserva di appello ex art. 340 c.p.c. non sospende automaticamente i termini per le impugnazioni straordinarie: occorre verificare l'effettivo momento da cui decorrono i termini (deposito, notificazione della citazione di revocazione, passaggio in giudicato di una sentenza di estinzione) e, se necessario, chiedere per tempo la sospensione del termine breve in sede di revocazione.
- La revocazione è uno rimedio limitato: può riguardare errori di percezione dei fatti o documenti nuovi; l'errore di diritto ordinariamente va dedotto in sede di legittimità e non sempre giustifica la revocazione.
- Nelle opposizioni all'esecuzione è necessario valutare se il terzo pignorato abbia interesse alla decisione: quando il terzo risulti interessato alla liberazione dal vincolo del pignoramento, può configurarsi litisconsorzio necessario e il terzo va coinvolto per garantire il contraddittorio.
- Per evitare l'inammissibilità per tardività, la parte deve calcolare con attenzione i due termini possibili per la Cassazione: il termine 'lungo' di un anno dal deposito della sentenza impugnata e il termine 'breve' di 60 giorni dalla notificazione della sentenza o di atti equiparati (es. citazione per revocazione).
- Se si ritiene che il giudice di merito abbia commesso un errore di fatto facilmente riscontrabile dagli atti (falsa percezione), è possibile chiedere la revocazione, ma va valutato se il vizio è realmente di fatto o di diritto perché la rilevanza ai fini della revocazione è più ristretta rispetto alla Cassazione.
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