Cassazione Civile, Sentenza n. 18542/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a chiudere vedute aperte su un cortile/terreno attiguo. Denunciava (1) contraddittoria motivazione e omesso esame in relazione alla proprietà del terreno (sostenendo che la Corte non avrebbe chiarito a chi appartenesse il fondo), nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova; (2) censurava l'applicazione dell'art. 905 c.c. rispetto all'art. 1102 c.c., sostenendo che, per il principio "nemini res sua servit", l'apertura di luci e vedute su cortili comuni o aree comuni tra comproprietari non sarebbe soggetta alle distanze di cui all'art. 905 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi nella loro impostazione (la valutazione delle prove e la presunta contraddizione motivazionale attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato l'orientamento (ormai prevalente) secondo cui l'apertura di vedute verso uno spazio comune indiviso è comunque soggetta alle prescrizioni dell'art. 905 c.c.; il principio di cui all'art. 1102 c.c. e il principio "nemini res sua servit" non escludono l'applicabilità delle norme sulle distanze quando l'affaccio incide sui rapporti tra proprietà contigue o asservite. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato confermato. Le spese sono compensate in considerazione del mutamento giurisprudenziale; è stata altresì rilevata la sussistenza dell'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/02.
Norme richiamate
art. 905 c.c.
Le prescrizioni sulle luci e le vedute (distanze e modalità) si applicano anche quando la veduta si apre su uno spazio comune o indiviso; l'apertura di vedute verso cortili comuni può configurare limiti imposti dall'art. 905 e non è automaticamente esente per il fatto che lo spazio sia comune
art. 1102 c.c.
Il diritto dei comproprietari di usare la cosa comune non può essere utilizzato per eludere le prescrizioni sulle distanze imposte dall'art. 905 c.c.; il principio di uso della cosa comune trova un limite quando l'apertura altera la destinazione della cosa comune o impedisce l'uso agli altri, ma non annulla le regole che disciplinano i rapporti tra fondi contigui
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove: la censura sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è, di norma, inammissibile in cassazione se si traduce in critica del prudente apprezzamento del giudice
art. 116 c.p.c.
La norma sulla formazione della prova in diritto: la Corte sottolinea che per invocare violazione dell'art. 116 è necessario dimostrare che il giudice non abbia applicato correttamente le regole di valutazione previste dal legislatore e non semplicemente che abbia dato diverso peso alle prove
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere della prova deve essere rispettato; non costituisce violazione dell'art. 2697 il fatto che il giudice, nel rispetto del riparto, ricostruisca la vicenda in modo difforme dalle deduzioni di una parte purché ciò emerga dalle risultanze istruttorie
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Stabilisce il vizio denunciabile per omesso esame di un fatto controverso e decisivo; la Corte ricorda i rigidi requisiti richiesti per ottenere la cassazione su tale base (indicazione puntuale del fatto omesso, del dato probatorio da cui risulta, dell'occasione processuale in cui è stato assunto e della sua decisività)
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, applicabile ratione temporis
Massime di principio
- L'apertura di luci o vedute verso uno spazio comune o cortile indiviso può essere soggetta alle distanze previste dall'art. 905 c.c.; non è sufficiente che lo spazio sia comune per escluderne l'applicazione
- Il principio "nemini res sua servit" si applica solo quando un unico soggetto è titolare sia del fondo dominante sia del fondo servente; se il cortile è comune tra proprietari diversi, non impedisce l'applicazione delle norme sulle distanze
- Le questioni relative alla valutazione del materiale probatorio svolto dal giudice del merito non sono sindacabili in cassazione salvo i ristretti casi previsti dall'art. 360 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo) o valutazione contraria alle regole di legge
- Per far valere in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare esattamente il fatto omesso, la prova da cui risulta, quando e come fu discusso in giudizio e perché sarebbe decisionale
- L'art. 1102 c.c. (uso della cosa comune) non autorizza automaticamente opere o aperture che alterino la destinazione della cosa comune o impediscano l'uso agli altri comproprietari; dunque va valutata la compatibilità dell'intervento con la destinazione e le distanze legali
- In caso di cambiamento di orientamento giurisprudenziale il giudice può compensare le spese processuali; pertanto, in situazioni giuridicamente controverse, è possibile che le spese siano compensate
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