Cassazione Civile, Sentenza n. 18434/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva in parte confermato la pronuncia del Tribunale di Siena: i punti principali riguardavano l'accertamento di simulazione relativa del contratto di affitto del 22/04/1998 tra Alessandro Rossi e Francesca Pacenti (contestato in favore dei coeredi di Sergio Rossi), il rigetto delle domande di nullità o di simulazione assoluta del contratto del 01/01/1998 tra Sergio e Alessandro Rossi e di altri contratti (es. 01/02/1999 tra Alessandro e Fanti), nonché contestazioni procedurali sull'ammissione di prove (verbali di testimonianza provenienti da altri procedimenti), sulla liquidazione delle spese di lite (presunta applicazione di tabelle non riscontrabili) e sulla ammissibilità dell'appello incidentale dei resistenti. Rossi eccepiva violazione di norme probatorie e processuali, deducendo errori della Corte d'appello sia nella acquisizione/uso di prove raccolte in altri giudizi sia nella valutazione delle responsabilità e della conoscenza della simulazione da parte di Alessandro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale (in parte dichiarandolo inammissibile per carenze formali ex art. 366 c.p.c., in parte infondato sul merito). Ha rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di sommaria esposizione dei fatti e di puntuale indicazione degli atti richiamati, impedendo un corretto esame di legittimità; ha inoltre richiamato il principio per cui la Corte di legittimità non è sede per rinnovare la valutazione delle prove (riesame di fatto precluso). Quanto all'uso dei verbali di testimonianza raccolti in altri procedimenti, la Corte ha ritenuto legittimo il loro utilizzo in quanto prodotti in primo grado dalle parti e applicabile il principio di ammissione della prova per testi nei casi previsti dall'art. 2724 c.c. (n.3) quando si assume l'illiceità del negozio. Il ricorso incidentale dei resistenti è risultato inammissibile per carenze analoghe di forma e esposizione; essendovi reciproca soccombenza, la Corte ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 2724 c.c.
La Corte ha richiamato il n.3: la prova per testi (e, più in generale, prove atipiche anche desunte da altri procedimenti) è ammessa quando la prova è diretta a dimostrare l'illiceità del negozio o la mancanza dei requisiti di forma; perciò l'impiego di verbali raccolti in altri giudizi, se prodotti dalle parti, può essere valutato dal giudice di merito.
art. 366 c.p.c.
Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione (in particolare la sommaria esposizione dei fatti e l'indicazione puntuale degli atti richiamati). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse soddisfatto tali requisiti, con conseguente inammissibilità di parte delle censure.
art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, vizi di motivazione, ecc.). La Corte ha applicato i limiti di tale norma per escludere censure che, in realtà, chiedevano una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito.
art. 421 c.p.c.
Norma richiamata in ordine all'acquisizione d'ufficio della prova. La Corte ha osservato che la censura del ricorrente non verteva correttamente su questa norma e ha comunque confermato la legittimità dell'utilizzo in primo grado di prove provenienti da altri procedimenti se prodotte dalle parti.
art. 360, co.10 n.5 c.p.c.
Limita le censure in cassazione in tema di motivazione: non è consentito trasformare in ricorso per cassazione un semplice vizio di valutazione delle prove o della motivazione se non configurabile come omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha richiamato tale limite per respingere doglianze meramente critiche sulla motivazione del giudice di merito.
art. 327 c.p.c.
Norma processuale richiamata in relazione a termini e modalità dell'impugnazione: citata nella discussione sull'ammissibilità dell'appello incidentale; la Corte ha verificato che le esigenze di tempestività e collegamento processuale non risultassero adeguatamente dimostrate.
art. 343 c.p.c.
Riferita alla disciplina dell'appello incidentale e alla sua tempestività; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato un interesse incidentale derivato tale da rendere ammissibile l'impugnazione tardiva.
art. 91 ss. c.p.c.
Norme sulla liquidazione delle spese processuali: il ricorrente contestava la quantificazione operata in appello addebitando l'uso di tabelle ministeriali errate; la Corte ha ritenuto la censura inidonea a provocare il sindacato di legittimità senza adeguata dimostrazione documentale nel ricorso.
D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 44 del 2014
Richiamati con riferimento alle tabelle e regole per la liquidazione delle competenze e delle spese. La controversia relativa all'utilizzo di una tabella non riscontrabile nel D.M. non è stata adeguatamente illustrata nel ricorso, per cui la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 1343 e art. 1344 c.c.
Norme richiamate con riferimento alle domande di nullità e simulazione assoluta dei contratti; la Corte ha osservato che le doglianze relative a questi istituti non sono state presentate con i necessari requisiti formali in cassazione e comunque implicavano valutazioni di fatto proprie del merito.
Massime di principio
- In cause di simulazione, la prova per testi (anche se raccolta in altri procedimenti) può essere utilizzata se è prodotta dalle parti e il giudice la ritiene rilevante ai sensi dell'art. 2724 c.c. (n.3), specie quando si allega l'illiceità del negozio; spetta però al giudice di merito valutare affidabilità e concludenza.
- Il ricorso per cassazione richiede rigorosamente la sommaria esposizione dei fatti e l'indicazione precisa degli atti/documenti richiamati (art. 366 c.p.c.): omissioni o riferimenti generici determinano l'inammissibilità di censure.
- La Corte di legittimità non è sede per il riesame delle prove o per un diverso apprezzamento dei fatti: le doglianze devono prospettare violazioni di legge o omesso esame di fatto decisivo, non semplici contestazioni sulla valutazione probatoria del merito.
- Un appello incidentale tardivo è ammissibile solo se è dimostrabile un interesse incidentale derivato dall'appello principale; in mancanza, va dichiarato inammissibile.
- Le censure sulla liquidazione delle spese devono essere documentate e riferite alle tabelle normative vigenti; contestazioni generiche sull'uso di tabelle ministeriali non sono idonee in cassazione se non corredate da precisa indicazione normativa e probatoria.
- Se si contesta l'acquisizione d'ufficio di prove, occorre dedurre specificamente la violazione delle norme procedurali (es. art. 421 c.p.c.) e le conseguenze concrete sul diritto di difesa; affermazioni generiche non sono sufficienti in cassazione.
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