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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17718/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 04/02/2025 che ha respinto l'appello volto a ottenere la restituzione di €135.878,74 sequestrati sul conto corrente intestato allo studio legale Romagnoli e Materassi. Le censure del ricorrente: (i) illegittimità del sequestro perché la somma è appartenente all'associazione professionale (patrimonio sociale/ fondo comune) e non riconducibile direttamente a Vieri Romagnoli; (ii) assenza di prova della disponibilità di fatto di Vieri sul conto e mancanza di delega operativa; (iii) violazione del principio di proporzionalità e errore nel calcolo della somma sequestrata (inclusione IVA, duplicazioni, vincolo di somme spettanti all'altro associato).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il riesame al Tribunale di Firenze. La Corte ha disposto che il Tribunale valuti nuovamente l'appello alla luce dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.13783/26.09.2024 (Massini), in particolare verificando se sussista il nesso di derivazione/pertinenzialità tra la somma sequestrata e i reati contestati a Vieri Romagnoli. Se il nesso non risultasse provato, il sequestro sarebbe riconducibile a una confisca per equivalente e la confisca di valore per il reato di bancarotta fraudolenta potrebbe non trovare fondamento legale; se, invece, il nesso fosse accertato, la titolarità formale della somma sull'aggregato associativo non impedirebbe il vincolo. Sono state inoltre ritenute assorbite le questioni relative al quantum, che il Tribunale dovrà riesaminare se accertata la natura di profitto del reato.

Norme richiamate

  • Sentenza Sezioni Unite - Massini e altri

    sentenza n. 13783 del 26/09/2024

    Ridefinisce la nozione di 'profitto del reato' richiedendo il nesso di derivazione/pertinenzialità tra il bene e il reato; precisa i casi in cui la confisca del denaro è diretta o per equivalente e stabilisce che le valutazioni sulla confisca si estendono anche al relativo sequestro.

  • Sezioni Unite - Lucci

    Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Afferma che la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente è possibile quando le disponibilità del percipiente si siano accresciute dell'importo, senza necessità di dimostrare il nesso di derivazione materiale fra la somma sequestrata e il reato; principio poi riconsiderato/criticizzato dalle Sezioni Unite in Massini.

  • Sezioni Unite - decisione 2021

    Sez. U. n. 42415 del 27/05/2021

    Aveva valorizzato la fungibilità del denaro e la confusione automatica nel patrimonio del reo per giustificare ablazioni anche senza tracciamento puntuale; la sentenza Massini critica tale impostazione ritenendola idonea a creare una specie di confisca intermedia non prevista dall'ordinamento.

Massime di principio

  • Quando somme sono sequestrate su conti intestati a persone giuridiche o aggregazioni (società semplice, associazioni non riconosciute, studi professionali), il criterio decisivo è il nesso di derivazione tra la somma e il reato: se la somma è direttamente riconducibile al profitto del reato, il vincolo è legittimo anche se il conto è intestato all'aggregato
  • La sola titolarità formale del conto o l'assenza di delega non escludono automaticamente il sequestro se è possibile dimostrare la pertinenzialità del denaro rispetto al reato; viceversa, in mancanza di tale nesso, la confisca diretta non può essere disposta e la misura rischia di rientrare nell'ambito della confisca per equivalente, con limiti legali diversi
  • La fungibilità del denaro non consente automaticamente di presumere che somme giacenti sul conto provengano da reato: occorre un accertamento concreto e temporale (tracciamento/elementi di fatto) per stabilire se 'quella' somma derivi dal reato o sia frutto di successivi o precedenti apporti leciti
  • Nelle contestazioni sul quantum del sequestro (inclusione IVA, duplicazioni, ecc.) il giudice chiamato a riesaminare deve verificare la correttezza del calcolo e rispettare la proporzionalità; eventuali errori di quantificazione vanno sanati in sede di nuovo esame e non impediscono di per sé la valutazione sul nesso di derivazione
  • Se il nesso di pertinenzialità è accertato, le ragioni patrimoniali dell'altro associato o la natura dell'aggregato diventano secondarie rispetto all'esigenza di assicurare il profitto del reato al procedimento penale

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