Cassazione Civile, Ordinanza n. 22618/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dall'ente datore di lavoro in data 3 settembre 2015. Il Tribunale aveva già respinto l'impugnativa e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo: la nullità del licenziamento per asserita carenza di poteri del soggetto che lo aveva intimato; la nullità per pretesa applicazione di uno statuto non vigente; la nullità per causa o motivo illecito; vizi nella valutazione delle prove circa i fatti contestati; l'asserita tardività dell'azione disciplinare; l'assenza di motivazione sulla mancata affissione del codice disciplinare. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi, denunciando violazioni di legge e omesso esame, insistendo soprattutto sulla pretesa nullità del recesso perché adottato da un organo privo di poteri, sull'erronea valutazione delle circostanze poste a base del licenziamento, sulla dedotta tardività della contestazione e sugli effetti dell'asserita illegittimità o nullità del licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte scrutinabile, richiamando l'orientamento secondo cui il licenziamento intimato da un organo privo del potere di rappresentanza non è nullo, né annullabile, ma è temporaneamente inefficace nei confronti dell'ente, con possibilità di ratifica da parte del datore; ha inoltre osservato che la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico del dirigente non si estende automaticamente agli atti successivamente adottati dall'ente. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché formulati in modo generico, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, oppure perché fondati su deduzioni difensive e non su fatti storici decisivi omessi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1, 17, 18 d.lgs. 39/2013
Le norme sul conferimento degli incarichi disciplinano la conferibilità e prevedono la nullità degli atti di conferimento adottati in violazione del decreto e la responsabilità economica dei componenti dell'organo, ma non determinano ex se la nullità degli atti successivamente adottati dall'ente.
art. 1392 c.c.
Richiamato in rubrica dal ricorrente, senza che la Corte ravvisi una specifica decisività della sua violazione nel motivo esaminato.
art. 1398 c.c.
Richiamato in rubrica dal ricorrente, senza specifica autonoma applicazione nella ratio decidendi.
art. 1399 c.c.
La ratifica dell'atto compiuto dal falso rappresentante può intervenire anche mediante la costituzione in giudizio del datore di lavoro; la temporanea inefficacia dell'atto impedisce al lavoratore di opporre preclusioni o decadenze medio tempore maturate.
art. 1418 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità del licenziamento, ma non accolto dalla Corte.
art. 2119 c.c.
Richiamato nei motivi sul recesso disciplinare, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione del ricorrente; la censura viene ritenuta inammissibile o infondata a seconda del motivo.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne fondi la decisione.
artt. 78, 112, 115, 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente, ma le doglianze sono ritenute generiche o trasformate in richiesta di nuova valutazione del merito; l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. non è correttamente veicolata come nullità processuale.
art. 8 l. 131/2003
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla legittimazione dell'organo che ha intimato il licenziamento, senza accoglimento.
art. 2 l. 604/1966
Richiamato dal ricorrente senza che la Corte vi ricavi la nullità del recesso.
art. 5 l. 604/1966
Richiamato nei motivi sul licenziamento; la censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi sul riparto dell'onere probatorio; la Corte rileva la genericità delle doglianze e non rilegge il merito probatorio.
art. 7 l. 300/1970
Richiamato in relazione alla contestazione disciplinare e al codice disciplinare; i motivi sono dichiarati inammissibili o comunque non idonei a scalfire la decisione di merito.
art. 360 c.p.c.
La Corte rileva che i motivi sono spesso formalmente ricondotti al n. 3 ma contengono censure eterogenee o di merito; il n. 5 non può essere usato per far valere deduzioni difensive anziché fatti storici decisivi.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato con riferimento alla preclusione del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.
art. 12 statuto consortile
La Corte di merito lo aveva ritenuto richiamato per la copertura del posto vacante; in cassazione non viene ravvisato un errore decisivo nella lettura dei fatti.
D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il licenziamento intimato da un soggetto privo del potere di rappresentanza dell'ente datore di lavoro non è, di regola, nullo né annullabile in senso assoluto, ma è temporaneamente inefficace nei confronti dell'ente, con possibilità di ratifica da parte del titolare del potere.
- La ratifica dell'atto compiuto dal falsus procurator può avvenire anche per facta concludentia, inclusa la costituzione in giudizio del datore di lavoro che resista all'impugnazione del licenziamento.
- La nullità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, prevista dalla normativa anticorruzione per l'atto di nomina, non si estende automaticamente agli atti successivamente adottati dall'organo investito dell'incarico, i quali vanno valutati secondo i principi ordinari sulla rappresentanza e sull'efficacia degli atti.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare in modo cumulativo numerose norme di legge: il motivo deve indicare con specificità la violazione denunciata e il vizio processuale dedotto, altrimenti è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi e controversi, non la mancata considerazione di argomentazioni, deduzioni difensive o una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio o in una diversa interpretazione delle prove non sono scrutinabili in cassazione.
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