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Ordinanza

Ordinanza n. 596/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del decreto emesso il -OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- in esito al procedimento avente ad oggetto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato n. P-MI/L/N/2025/119245 e notificato il -OMISSIS- all’indirizzo pec indicato in sede di richiesta di conversione, previa rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. per errore scusabile, avendo l’odierno ricorrente appreso dell’esistenza del decreto di rigetto citato solo a seguito della costituzione del Ministero dell’Interno e, segnatamente, del deposito di memoria difensiva del 16/3/2026 nel connesso procedimento rubricato al n. -OMISSIS- ed instaurato ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio della P.A.;

Giustizia amministrativa202601321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha chiesto anche la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. per errore scusabile, deducendo di avere appreso dell'esistenza del rigetto soltanto a seguito della costituzione del Ministero dell'Interno in un connesso giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione. Nella fase cautelare ha contestato il mancato adeguato esame delle osservazioni endoprocedimentali e della documentazione prodotta nel procedimento di conversione. Le questioni relative alla ricevibilità del ricorso e alla rimessione in termini sono state riservate al merito, anche in attesa di documentazione integrativa dell'amministrazione sulla notificazione del provvedimento definitivo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame amministrativo. Ha ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, fondati i motivi limitatamente alla necessità che l'amministrazione riesamini l'istanza alla luce delle osservazioni endoprocedimentali dell'interessato e dei documenti prodotti nella fase procedimentale. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione dei provvedimenti avrebbe altrimenti comportato l'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, con pregiudizio grave e irreparabile. Ha ordinato alla Prefettura di procedere al riesame entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza e di informare immediatamente il TAR dell'esito. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026, anche per verificare l'ottemperanza all'ordine di riesame. Le spese sono state riservate all'esito della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    La richiesta di rimessione in termini per errore scusabile è stata riservata alla fase di merito, in relazione alla verifica della ricevibilità del ricorso e della documentazione sulla notificazione del provvedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del connesso giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la verifica della ricevibilità del ricorso e della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini può essere riservata al merito quando richieda l'acquisizione o l'esame di documentazione amministrativa sulla notificazione dell'atto impugnato.
  • Quando il provvedimento di rigetto di un'istanza amministrativa non risulti adeguatamente confrontato con le osservazioni endoprocedimentali dell'interessato e con la documentazione da questi prodotta, il giudice cautelare può ordinare all'amministrazione il riesame dell'istanza, senza anticipare la definizione del merito della controversia.
  • Il rischio di espulsione dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento impugnato integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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