Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 859/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) - della determinazione di non autorizzazione al funzionamento della classe prima della scuola primaria di Porto Ceresio per l’a.s. 2026/2027, nonché, della nota del 24.04.2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIV - Ambito Territoriale di Varese, a firma del Dirigente dott. Giuseppe Carcano, avente ad oggetto «Formazione “in deroga” della classe prima della scuola primaria di Porto Ceresio a.s. 26/27», recante la non autorizzazione al funzionamento della predetta classe prima per l’a.s. 2026/2027; b) - della determinazione di conferma della non autorizzazione al funzionamento della classe prima della scuola primaria di Porto Ceresio per l’a.s. 2026/2027, nonché della nota del 4.05.2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, a firma del Direttore Generale dott.ssa Luciana Volta, avente ad oggetto “Riscontro a note sulla formazione in deroga di una classe prima”, con la quale è stata confermata la determinazione già assunta dall’Ufficio XIV dell’Ambito Territoriale di Varese; c) - della nota prot. n. 2208/U del 21.04.2026, avente ad oggetto “Organico di diritto scuola primaria a.s. 2026/27”, con cui l’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” ha comunicato ai genitori degli alunni richiedenti l’attivazione della classe prima presso il plesso di Porto Ceresio la mancata attivazione della relativa classe per l’a.s. 2026/2027; d) - della proposta di organico formulata dall’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” per l’a.s. 2026/2027, non conosciuta, nella parte in cui non contempla la richiesta di attivazione della classe prima della scuola primaria presso il plesso di Porto Ceresio, anche in deroga ai parametri numerici ordinari ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 123/2023; e) - della nota del 20.04.2026, non conosciuta, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIV - Ambito Territoriale di Varese ha trasmesso alle istituzioni scolastiche della provincia di Varese i dati relativi alle classi prime per l’a.s. 2026/2027, nella parte in cui non autorizza la formazione della classe prima presso il plesso di Porto Ceresio; f) - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove occorrer possa, la delibera del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” del 13.01.2026, comunicata, per quanto attiene all’articolazione oraria delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi”, con nota prot. n. 202/U del 14.01.2026, limitatamente ai profili in cui la medesima abbia costituito presupposto della mancata richiesta ovvero della mancata autorizzazione della classe prima della scuola primaria presso il plesso di Porto Ceresio; nonché, per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di riesercitare il potere amministrativo ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 123/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2023 e successivamente modificato dalla Legge n. 131/2025.

Giustizia amministrativa202602148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione e conferma della non autorizzazione al funzionamento della classe prima della scuola primaria di Porto Ceresio per l'anno scolastico 2026/2027

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui l'Amministrazione scolastica ha negato e poi confermato la non autorizzazione al funzionamento della classe prima della scuola primaria di Porto Ceresio per l'anno scolastico 2026/2027. Sono stati contestati anche la comunicazione dell'istituto scolastico ai genitori, la proposta di organico nella parte in cui non contemplava la richiesta di attivazione della classe, la comunicazione dei dati relativi alle classi prime e gli ulteriori atti presupposti, inclusa la delibera del Consiglio di istituto sull'articolazione oraria. È stato inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di riesercitare il potere ai sensi dell'art. 10-bis del d.l. n. 123/2023, come convertito e modificato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente prospettava, in sostanza, profili di carenza istruttoria e procedimentale, nonché l'applicabilità della formazione della classe in deroga ai parametri numerici ordinari. Il Ministero ha sostenuto, con allegazioni e documentazione ritenute rilevanti dal Collegio, che il ridotto numero di domande di iscrizione costituisse un ostacolo non superabile e che la penuria di domande non fosse riconducibile a carenze dell'istituzione scolastica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. A un esame sommario, il Collegio ha ritenuto non superabile l'ostacolo costituito dal ridotto numero di domande di iscrizione alla classe prima della scuola primaria di Porto Ceresio. Ha inoltre considerato che la ricostruzione dell'operato dell'Amministrazione, riferita al periodo successivo all'emergenza pandemica e fino alla decisione, escludesse apparentemente che la penuria di domande fosse imputabile a carenze dell'istituzione scolastica, sia sul piano istruttorio sia su quello procedimentale. Non risultano accolte le richieste di sospensione, annullamento cautelare o di riesercizio del potere. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio ha escluso, allo stato del sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 10-bis d.l. n. 123/2023, convertito dalla l. n. 159/2023 e modificato dalla l. n. 131/2025

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale base dell'obbligo delle amministrazioni di riesercitare il potere e della possibilità di formazione della classe in deroga ai parametri numerici ordinari; l'ordinanza cautelare non ne definisce in via conclusiva l'interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base di un esame sommario degli atti e della documentazione amministrativa, non risulti assistita dal fumus boni iuris.
  • Il ridotto numero di domande di iscrizione può costituire, in sede cautelare, un ostacolo non superabile all'autorizzazione al funzionamento di una classe prima, ove non emergano elementi idonei a superare tale dato.
  • La censura di carenza istruttoria o procedimentale non presenta fumus quando la ricostruzione documentata dell'operato amministrativo, riferita anche alle vicende successive all'emergenza pandemica, escluda che il ridotto numero di domande sia riconducibile a carenze dell'istituzione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.