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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25408/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società estera esercente la raccolta di scommesse tramite centri di trasmissione dati operanti in Italia impugnava un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2015, con il quale le veniva contestato il mancato versamento del tributo quale coobbligata solidale con il titolare del centro di trasmissione dati. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso limitatamente alla quantificazione del tributo e delle sanzioni. Il giudice d'appello respingeva sia l'appello principale dell'amministrazione sia quello incidentale della società, ritenendo applicabile all'anno 2015 il metodo di calcolo previsto dall'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, anziché il metodo forfetario del triplo della media provinciale previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014. L'amministrazione proponeva ricorso principale con due motivi: il primo relativo all'erronea individuazione del metodo di determinazione dell'imposta per il 2015; il secondo relativo all'omessa rideterminazione giudiziale del tributo e delle sanzioni, essendo il processo tributario un giudizio di impugnazione-merito. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, articolato sostanzialmente in tre motivi: omessa pronuncia sulla contestata applicabilità della disciplina ai bookmaker esteri; violazione del diritto dell'Unione europea, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa alle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretto applicare all'anno d'imposta 2015 il metodo di calcolo previsto dall'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011. La modifica introdotta dall'art. 1, comma 926, legge n. 208/2015 ha infatti prorogato al 1° gennaio 2016, per tutti i soggetti non regolarizzati, l'operatività del metodo forfetario basato sul triplo della media provinciale, senza condizionare la persistente applicazione del metodo precedente all'adesione alla procedura di regolarizzazione. Ha invece accolto il secondo motivo principale, affermando che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e che, quando l'atto impositivo è invalido per ragioni sostanziali, il giudice deve determinare direttamente il quantum dell'imposta e delle sanzioni, nei limiti delle domande, senza demandarne la quantificazione all'amministrazione. Sono stati rigettati tutti i motivi del ricorso incidentale: la disciplina sull'imposta unica è stata ritenuta applicabile al bookmaker estero quale soggetto passivo e coobbligato solidale con il centro di trasmissione dati; non sono state ravvisate violazioni del diritto dell'Unione, discriminazioni o lesioni del legittimo affidamento; non è stato ritenuto necessario un nuovo rinvio pregiudiziale; per il 2015 è stata esclusa l'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 643, legge n. 190/2014

    In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] ai soggetti [...] che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia [...] senza essere collegati al totalizzatore nazionale [...] è consentito regolarizzare la propria posizione

    Disciplina la procedura di regolarizzazione dei soggetti operanti senza collegamento al totalizzatore nazionale.

  • art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014

    L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta

    Prevede il metodo forfetario di determinazione dell'imponibile per i soggetti non regolarizzati, operativo, dopo la modifica del 2015, dal 1° gennaio 2016.

  • art. 1, comma 926, legge n. 208/2015

    Alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015» [...] è sostituita dalla seguente: «2016» [...] alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»

    Proroga di un anno sia il termine per la regolarizzazione sia la decorrenza del metodo forfetario, senza limitarne l'applicazione ai soli soggetti che abbiano aderito alla regolarizzazione.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011

    Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale [...] l'Ufficio [...] determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia

    Resta applicabile ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2016, compreso l'anno 2015, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504/1998

    Individua l'aliquota massima applicabile nel calcolo dell'imposta unica sulle scommesse.

  • art. 1, commi 64 e 66, legge n. 220/2010

    Assoggetta all'imposta unica anche le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e individua la responsabilità tributaria dei gestori e dei bookmaker, inclusi quelli privi di concessione.

  • art. 3, d.lgs. n. 504/1998

    Costituisce la base normativa dell'imposta unica sulle scommesse; letto insieme alla legge n. 220/2010, consente di individuare quale soggetto passivo anche chi gestisce scommesse senza concessione.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Esclude la pronuncia di condanna indeterminata e impone al giudice tributario, quando rileva un'illegittimità sostanziale dell'atto, di determinare il dovuto entro i limiti delle domande.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per errori processuali dedotti nel giudizio di cassazione.

  • art. 56 TFUE

    Rileva quale parametro unionale in materia di libera prestazione dei servizi; la Corte esclude che l'imposta italiana sulle scommesse discrimini gli operatori esteri.

  • art. 267, terzo comma, TFUE

    Non impone un nuovo rinvio pregiudiziale quando le questioni sollevate siano già state esaminate in modo esaustivo dalla Corte di giustizia.

  • artt. 8 d.lgs. n. 546/1992, 5, commi 1 e 6, d.lgs. n. 472/1997, e 10 legge n. 212/2000

    La disciplina dell'obiettiva incertezza normativa non esclude le sanzioni per l'anno 2015, poiché l'incertezza rilevante era stata superata dalla norma interpretativa del 2010.

  • artt. 3, 53 e 97 Cost.

    Non risultano violati dal metodo forfetario, ritenuto ragionevole, fondato sull'impossibilità di ricostruire direttamente la raccolta e compatibile con la prova contraria del contribuente.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta, ove dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il metodo forfetario basato sul triplo della media della raccolta provinciale previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, legge n. 208/2015, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non abbiano aderito alla regolarizzazione o ne siano decaduti, senza che l'applicazione dipenda dall'adesione alla procedura entro il termine prorogato.
  • Per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2016, compreso il 2015, la base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse non affluite al totalizzatore nazionale deve essere determinata secondo l'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati.
  • Il processo tributario ha natura di giudizio di impugnazione-merito: quando l'atto impositivo è annullato o ridotto per ragioni sostanziali, il giudice deve determinare direttamente l'imposta e le sanzioni dovute, nei limiti delle domande, e non può demandarne la quantificazione successiva all'amministrazione finanziaria.
  • Il bookmaker estero che realizza il presupposto dell'imposta mediante centri di trasmissione dati operanti in Italia è soggetto passivo dell'imposta unica e coobbligato solidale con il gestore della ricevitoria, senza che la mancanza di concessione escluda l'obbligazione tributaria.
  • L'assoggettamento all'imposta unica dei bookmaker esteri che raccolgono scommesse in Italia non viola, in sé, la libera prestazione dei servizi né i principi di parità di trattamento e non discriminazione, quando la disciplina si applica indistintamente a tutti gli operatori in funzione delle scommesse raccolte sul territorio nazionale.
  • Il metodo forfetario di determinazione dell'imponibile costituisce un accertamento induttivo su base presuntiva e non impedisce al contribuente di fornire la prova contraria dell'effettivo ammontare delle giocate; per tale ragione è compatibile con il diritto di difesa e con il principio di capacità contributiva.
  • Per l'anno d'imposta 2015 non sussiste obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni, poiché la norma interpretativa del 2010 aveva chiarito l'assoggettamento all'imposta anche dei soggetti che gestiscono scommesse senza concessione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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