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Sentenza

Sentenza del 09/09/2019 n. 4952 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Liquidazione e controlli - Deducibilità - Ires - Irap.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore di una compagine sportiva dilettantistica. La questione centrale è se, una volta accertata la presenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, l'Amministrazione finanziaria possa contestare la deduzione sostenendo che l'importo delle spese sia sproporzionato rispetto all'attività o ai risultati della sponsorizzazione.

La decisione

È stato affermato che, quando ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la deducibilità delle spese di sponsorizzazione non può essere messa in discussione sulla sola base di un'asserita sproporzione quantitativa. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale, né consente di identificare le parti processuali; tuttavia, il principio enunciato è favorevole al contribuente che abbia rispettato i requisiti normativi.

Norme richiamate

  • Articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La disposizione disciplina, a determinate condizioni, la presunzione di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche.

    In presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma, le spese di sponsorizzazione sono deducibili e non possono essere contestate soltanto perché ritenute quantitativamente sproporzionate.

Massime di principio

  • Per le sponsorizzazioni rivolte a società o associazioni sportive dilettantistiche, il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 attribuisce una tutela rafforzata alla deducibilità fiscale.
  • La mera sproporzione tra l'importo della sponsorizzazione e i benefici economici o pubblicitari ottenuti non è, da sola, sufficiente a negare la deduzione quando le condizioni normative risultano soddisfatte.
  • Il contribuente deve comunque poter dimostrare l'effettività del pagamento, la corretta qualificazione del soggetto sponsorizzato, l'esistenza del rapporto di sponsorizzazione e il rispetto degli ulteriori requisiti documentali e sostanziali previsti dalla legge.
  • La contestazione dell'Amministrazione finanziaria deve basarsi su elementi ulteriori rispetto alla sola sproporzione, come l'inesistenza dell'operazione, la mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi, l'assenza di effettività della prestazione o l'utilizzo dello schema per finalità estranee alla sponsorizzazione.
  • Il principio è coerente con Cassazione n. 5720/2016, richiamata nel testo, secondo cui la presunzione prevista dalla norma opera quando sono presenti le condizioni stabilite dal legislatore.

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