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Sentenza

Sentenza del 09/09/2019 n. 37348 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni - Sanzioni penali - Reato di occultamento di scritture contabili - Art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire "aliunde" - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di occultamento di scritture contabili previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Ha sostenuto, da un lato, che fosse stata accertata soltanto la mancata esibizione di parte della documentazione, condotta diversa e non penalmente sanzionata, e non un vero occultamento. Ha evidenziato il proprio atteggiamento collaborativo, la consegna di alcuni registri e documenti, la presentazione del bilancio e il supporto fornito per ricostruire il volume d'affari. Dall'altro lato, ha contestato la sussistenza del dolo, sostenendo che la documentazione disponibile aveva comunque consentito all'Agenzia delle Entrate di ricostruire il reddito e che i documenti mancanti non avevano impedito l'accertamento fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna, disponendo anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto provato non il semplice rifiuto o la mancata esibizione, ma l'occultamento delle scritture, poiché la documentazione non era custodita presso la sede societaria, presso il commercialista o in altro luogo comunicato ai verificatori. Il trasferimento della documentazione in un luogo non indicato aveva sottratto le scritture al controllo fiscale. La Corte ha inoltre chiarito che il reato sussiste anche quando l'amministrazione finanziaria riesca comunque a ricostruire il reddito o il volume d'affari, essendo sufficiente che l'occultamento abbia reso tale attività più difficoltosa. L'atteggiamento collaborativo e la consegna di una parte dei documenti non escludono il reato se non è stata messa a disposizione l'intera documentazione obbligatoria. La prescrizione non era maturata, anche per effetto di un periodo di sospensione processuale.

Norme richiamate

  • Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Occultamento o distruzione di documenti contabili

    Il reato si configura quando il soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili le occulta o distrugge con il fine di evadere le imposte, rendendo più difficile, anche senza impedirla in modo assoluto, la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Non è necessario che la ricostruzione fiscale divenga impossibile.

  • Art. 616 c.p.p.

    Condanna al pagamento delle spese processuali

    Al rigetto del ricorso per cassazione consegue, salvo diverse disposizioni, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Cassazione penale, Sez. III, 19 maggio 2016, n. 20748

    Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili è integrato anche quando sia comunque possibile ricostruire le operazioni del contribuente, purché la condotta abbia reso più difficoltosa l'attività di verifica fiscale.

Massime di principio

  • Per il reato di occultamento di scritture contabili non occorre dimostrare l'impossibilità assoluta di ricostruire il reddito: è sufficiente un elevato grado di difficoltà o un concreto ostacolo all'attività di controllo.
  • La possibilità di ricostruire il reddito aliunde, tramite altri documenti, dati bancari, clienti o fornitori, non esclude automaticamente il reato.
  • La mancata esibizione può assumere rilievo penale quando, valutata insieme alle circostanze del caso, evidenzi che le scritture sono state sottratte, trasferite in un luogo ignoto o comunque rese indisponibili ai verificatori.
  • La consegna di una parte della documentazione e la collaborazione con l'amministrazione non sono sufficienti se manca una componente significativa delle scritture obbligatorie.
  • Chi è obbligato alla tenuta delle scritture deve poter indicare dove esse sono custodite e renderle integralmente disponibili; la loro collocazione in un luogo non dichiarato può essere considerata occultamento.
  • Per escludere la responsabilità non basta dimostrare che l'accertamento fiscale è stato possibile: occorre contestare in modo credibile la sottrazione intenzionale delle scritture e dimostrare, ove rilevante, l'assenza della finalità evasiva.

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