Sentenza del 21/01/2021 n. 87 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Notifica - società cancellata dal registro delle imprese - inesistenza - consegue. D.lgs. 147/14, art. 28 - sopravvivenza della società estinta per 5 anni - efficacia retroattiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
notifica di un avviso di accertamento all'ex liquidatore di una società già cancellata dal Registro delle Imprese; questione se la società avesse ancora capacità di essere parte in giudizio e se la norma di cui all'art. 28 del D.lgs. 147/2014 (che dispone la sopravvivenza della società estinta per 5 anni) fosse applicabile con efficacia retroattiva, tali da sanare la notifica
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'estinzione della società, determinata dalla cancellazione anteriore alla notifica, comporta il difetto di capacità processuale sia della società sia dell'ex liquidatore; la notificazione dell'atto all'ex liquidatore precedente al 13 dicembre 2014 è stata dichiarata inesistente, poiché la novella del D.lgs. 147/2014, art. 28, non ha efficacia retroattiva e non può sanare notifiche compiute prima della sua entrata in vigore
Norme richiamate
D.lgs. 147/2014, art. 28
sopravvivenza della società estinta per 5 anni
la norma introduce la sopravvivenza della società cancellata per cinque anni, ma tale disciplina non ha efficacia retroattiva rispetto alle notifiche effettuate prima dell'entrata in vigore (13 dicembre 2014); quindi non valida per sanare notifiche anteriori
Massime di principio
- Se la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese prima della notifica dell'atto impositivo, la società e l'ex liquidatore mancavano della capacità processuale: la notifica è viziata e può essere dichiarata inesistente.
- La disciplina che prolunga la "sopravvivenza" della società cancellata (es. art. 28 D.lgs. 147/2014) è applicabile solo dalla sua entrata in vigore e non ha efficacia retroattiva: va sempre verificata la data della cancellazione e la data di entrata in vigore della norma.
- Per valutare la validità di una notifica occorre confrontare tre date essenziali: data di cancellazione dal Registro delle Imprese, data di notifica dell'atto, data di efficacia della norma che eventualmente estende la capacità post-cancellazione; se la notifica è antecedente all'entrata in vigore della norma e la cancellazione è antecedente alla notifica, la notifica è inefficace.
- Se la cancellazione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della norma che prevede la sopravvivenza per 5 anni, gli atti notificati nel quinquennio successivo possono essere efficaci e l'ex liquidatore può avere la capacità di riceverli e rappresentare la società.
- In caso di notifica a soggetti (es. ex liquidatore) dopo la cancellazione, è fondamentale produrre l'estratto del Registro delle Imprese e la prova delle date di notifica per impugnare tempestivamente la nullità o inesistenza dell'atto.
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