Cassazione Penale, Sentenza n. 23460/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida del sequestro probatorio disposto in via d'urgenza dalla Polizia Provinciale di Verona e convalidato dal P.M. (decreto del 02/12/2024) rispetto al fucile, munizioni e una ricetrasmittente. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto di sequestro per mancanza della descrizione della condotta ipotizzata e della sua riconduzione a fattispecie incriminatrice; (2) nullità per difetto di specificazione delle finalità probatorie e della motivazione circa le ragioni legittimanti il sequestro dell'arma e delle munizioni; (3) illegittimità del sequestro degli oggetti perché l'art. 30 lett. h) della L. 157/1992 consentirebbe solo il sequestro dei mezzi vietati per la caccia e mancava il nesso con l'art. 240, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che il decreto di convalida non fosse carente di motivazione: dal provvedimento risultano gli estremi del reato contestato, la condotta ritenuta, la natura dei beni sequestrati e il rapporto di pertinenzialità tra cose e fatto; il decreto richiama e allega i verbali di sequestro e specifica la finalità probatoria (necessità di accertamenti tecnici sui beni). Ha inoltre ricordato che una motivazione concisa o formulata con formule standard è comunque valida se, insieme agli atti richiamati, esplicita adeguatamente le ragioni probatorie. La valutazione è limitata all'idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini e non a un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità, avendo il ricorrente criticato solo una delle diverse ragioni autonome poste a fondamento della decisione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Disciplina la convalida del sequestro operato in via d'urgenza; la Corte ritiene valida la convalida quando il decreto contiene, anche sinteticamente o con formule standard, la descrizione della condotta, il richiamo alla norma e la relazione delle cose col reato, specie se corredato dai verbali richiamati
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità del decreto di convalida alla luce della motivazione e degli atti richiamati
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e nullità; la Corte ha ritenuto che gli obblighi motivazionali siano stati rispettati, anche in forma sintetica
art. 30, comma 1, lett. h) L. 157/1992
Norma sulla materia venatoria citata in relazione agli oggetti sequestrati; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura sul carattere dei beni perché la motivazione del sequestro ha indicato il rapporto di pertinenzialità con il reato e la finalità probatoria
art. 21, comma 2, lett. u) L. 157/1992
Richiamata nella contestazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che il decreto consenta di conoscere gli estremi della fattispecie contestata
art. 110 cod. pen.
Richiamato come fattispecie di concorso di reati; la Corte ha ritenuto adeguata la ricostruzione della condotta concorsuale contestata al ricorrente, così come risultante dal decreto e dai verbali
art. 240, comma 2, cod. pen.
Invocato dal ricorrente per contestare il nesso tra cose sequestrate e reato; la Corte ha ritenuto che il decreto e i verbali richiamati forniscono sufficiente motivazione sul rapporto di pertinenzialità e sulla finalità probatoria, rendendo infondata o inammissibile la censura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare la condotta ipotizzata, la fattispecie incriminatrice, la natura dei beni e la relazione tra beni e reato: l'omissione di tali elementi può determinare nullità, salvo che tali aspetti risultino dagli atti richiamati dal decreto
- Una motivazione anche molto sintetica o mediante formule prestampate è valida se, con riferimento agli atti e ai verbali richiamati, consente di comprendere le ragioni probatorie e la finalità degli accertamenti richiesti
- La verifica del sequestro probatorio non è un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa ma una valutazione sull'idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini o accertamenti tecnici
- La censura in cassazione che contesti solo una delle molteplici e autonome ragioni poste a fondamento della decisione è inammissibile per difetto di specificità
- Se il decreto di convalida rimanda e allega i verbali di sequestro che descrivono la dinamica e la pertinenzialità degli oggetti, il vincolo reale può essere considerato legittimo anche se la motivazione del decreto è sintetica
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