Sentenza n. 2113/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania n. 173/2025, notificata al Ministero il 25 gennaio 2025 e passata in giudicato. Il giudicato aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, il riconoscimento degli ulteriori importi per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché la penalità di mora. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito giustificazioni dell’inadempimento né contestato la documentazione prodotta. Il ricorso è stato ritenuto ritualmente proposto anche per il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha accertato la persistente violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo di esecuzione comprende anche le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per ottenere il passaggio in giudicato e per la registrazione della sentenza; non comprende invece le eventuali spese di precetto, trattandosi di costi derivanti dalla scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. È stato nominato, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori novanta giorni dall’istanza dell’interessata e dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché l’esecuzione della condanna relativa alla Carta docente implica un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo è stato ritenuto ragionevolmente riconducibile anche all’eccezionale mole del contenzioso. È stata inoltre respinta la domanda relativa alla rivalutazione e agli ulteriori interessi successivi al passaggio in giudicato, per mancata prova del maggior danno. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 112 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il giudicato costituisce il fatto costitutivo dell’obbligo di esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR, compresi l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
Chi agisce deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre grava sulla parte interessata l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi; l’Amministrazione rimasta inerte non ha assolto il proprio onere.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte dell’amministrazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato dal giudicato per la misura degli accessori dovuti sulle somme riconosciute.
art. 22 l. n. 724/1994
È richiamato quale disposizione che estende il regime degli accessori previsto dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disposizione è stata applicata analogicamente per escludere il compenso del commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione debitrice, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione collegata all’applicazione analogica del regime del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore prova l’esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, spetta a quest’ultima provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di esecuzione; in mancanza, il giudice deve ordinare l’integrale esecuzione del giudicato.
- L’ordine di esecuzione di una condanna pecuniaria può comprendere le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, purché siano necessari per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione della sentenza; restano invece escluse le spese di precetto sostenute per la scelta di strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione debitrice.
- Il commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione obbligata non ha diritto a un compenso autonomo quando l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale principio può essere applicato analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle regolate dalla legge n. 89/2001.
- La penalità di mora può essere negata quando l’esecuzione della condanna richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo dell’amministrazione risulti ragionevolmente riconducibile anche all’eccezionale mole di procedimenti analoghi.
- La rivalutazione o il maggior danno successivo al passaggio in giudicato non possono essere riconosciuti in assenza di prova specifica del pregiudizio ulteriore rispetto agli accessori già dovuti in base al titolo esecutivo.
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