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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13167/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la confisca della somma fosse priva di idonea motivazione. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e ha rinviato la questione al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto. Il resto della sentenza (applicazione della pena concordata e confisca/distruzione della sostanza) è rimasto tacitamente immune da annullamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione diretta contro la parte della sentenza che disponeva la confisca della somma di euro 1.030,00 trovata nella disponibilità dell'imputato al momento del sequestro. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) invocando l'art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che la decisione non motivava adeguatamente la confisca: non era spiegato se la somma costituisse provento dell'attività di spaccio o denaro di lecita provenienza e non era data giustificazione del rapporto tra l'importo confiscato e l'illecito contestato (il prezzo della dose ceduta).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale che disciplina il reato di illecita cessione di stupefacenti: è il fatto per cui è stato condannato l'imputato; costituisce il fatto materiale cui si riferisce la misura patrimoniale contestata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il principio della motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la mancata e insufficiente motivazione sulla confisca integri una violazione rilevante di legge che giustifica l'annullamento limitato della statuizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (come violazione di legge e vizi della motivazione). La Corte ha qualificato il vizio come rientrante in tali disposizioni, idoneo a determinare l'annullamento limitato della sentenza.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Fissa i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ha chiarito che, nonostante tali limiti, è ammissibile il ricorso che deduca l'illegalità della misura di sicurezza patrimoniale (confisca) per mancanza o meramente apparente motivazione.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe

    Norme procedurali che consentono il trattamento del procedimento in udienza camerale secondo modalità speciali; richiamate solo per descrivere la modalità di trattazione del procedimento.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la confisca di somme di denaro richiede una motivazione specifica: il giudice deve indicare perché la somma è stata ritenuta provento dell'illecito o perché non risultano elementi idonei a dimostrarne la lecita provenienza.
  • Se l'importo confiscato è manifestamente sproporzionato rispetto all'illecito (es. eccede il prezzo della singola dose ceduta), il giudice deve spiegare il nesso tra la somma e l'attività delittuosa; l'assenza di tale nesso può determinare l'illegalità della misura e l'annullamento parziale della sentenza.
  • Il ricorso per cassazione contro una decisione di patteggiamento è limitato da art. 448 c.p.p. 2-bis, ma resta ammissibile quando si deduce l'illegalità della misura di sicurezza patrimoniale (confisca) per carenza o apparente mancanza di motivazione.
  • La difesa che impugna una confisca deve contestare specificamente la motivazione del giudice, chiedendo in mancanza la restituzione o la revisione della misura e, se necessario, il rinvio per nuovo esame a causa del vizio di motivazione.
  • In sede di riesame il giudice dovrà accertare se la somma costituisce effettivo profitto dell'attività di spaccio o se il possessore è stato in grado di dimostrarne la legittima provenienza; in assenza di prova della natura illecita, la confisca non è giustificata.

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