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Sentenza

Sentenza n. 1754/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, secondo la ricorrente, della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore complessivo di 1.500 euro per tre annualità, da erogare tramite il sistema della Carta elettronica. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’inerzia del Ministero, chiedendo l’accredito della somma e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha eccepito di avere già integralmente eseguito il giudicato, mediante erogazione della Carta docente in data 16 aprile 2026. La ricorrente ha successivamente preso atto dell’avvenuto accredito e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. È risultato incontestato che il Ministero avesse integralmente adempiuto all’obbligo derivante dal giudicato prima della notificazione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. nei confronti di una sentenza del giudice ordinario presuppone, oltre all’esistenza della sentenza e al suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione debitrice presso il domicilio reale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’accertato inadempimento del giudicato. Poiché, al momento della proposizione del ricorso, non sussisteva più l’inadempimento, mancava l’interesse concreto e attuale all’azione e il ricorso era inammissibile, nonostante la ricorrente avesse inizialmente ritenuto non eseguita la sentenza. Le spese sono state compensate, poiché il Ministero aveva comunicato l’adempimento soltanto il 29 aprile 2026 e a un domicilio digitale diverso da quello eletto nel giudizio introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario

    L’azione consente di ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione di una sentenza del giudice ordinario, ma richiede anche l’attuale sussistenza dell’inadempimento del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse quando, al momento della proposizione, manca una concreta utilità conseguibile mediante la decisione giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il termine di 120 giorni costituisce uno dei presupposti dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dell’azione di ottemperanza nei casi considerati.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza proposta nei confronti di una pubblica amministrazione per l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile solo se, al momento della proposizione, sussiste ancora un inadempimento dell’amministrazione.
  • La preventiva integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, determina l’originaria carenza di interesse e l’inammissibilità del ricorso, non la sopravvenuta carenza di interesse.
  • Tra i presupposti dell’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. rientrano l’esistenza della sentenza del giudice ordinario, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione debitrice presso il domicilio reale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’accertato inadempimento del giudicato.
  • La comunicazione tardiva o effettuata dall’amministrazione a un domicilio digitale diverso da quello eletto dalla parte può giustificare la compensazione delle spese, anche quando il ricorso per ottemperanza sia dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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