Sentenza del 19/07/2016 n. 6340 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Base imponibile - Rimanenze finali e perdite - Documentazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta, poiché la modifica delle rimanenze finali non era adeguatamente comprovata da documenti contabili o fiscali attendibili. Inoltre, le perdite degli anni precedenti non sono state riconosciute in mancanza di una documentazione idonea a provarne l'esistenza e la specifica origine. È stata quindi confermata la ricostruzione della base imponibile operata dall'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di ricostruire la base imponibile IRES modificando il valore delle rimanenze finali e utilizzando perdite fiscali di esercizi precedenti. Il contribuente doveva fornire fatture, libri, registri o altra documentazione idonea a dimostrare il valore delle rimanenze ricostruite e l'effettiva formazione delle perdite, indicando anche la modalità con cui tali perdite si erano generate. La carenza o l'assenza della documentazione contabile obbligatoria ha reso insufficiente la ricostruzione prospettata dal contribuente.
Norme richiamate
Norme in materia di determinazione della base imponibile IRES e valutazione delle rimanenze
Il valore delle rimanenze finali incide sulla determinazione del reddito imponibile e non può essere modificato sulla base di mere ricostruzioni prive di adeguato supporto documentale.
Norme in materia di riporto e deduzione delle perdite fiscali pregresse
Le perdite pregresse devono essere provate dal contribuente, che deve documentarne l'esistenza, l'ammontare e la modalità di formazione; in assenza di tale prova, il loro utilizzo può essere negato.
Obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili
La mancanza di libri e registri obbligatori indebolisce la prova fornita dal contribuente e legittima una verifica più rigorosa dei dati utilizzati per ricostruire rimanenze e perdite.
Massime di principio
- Quando si contestano rimanenze finali o altri componenti del reddito, è necessario produrre documenti oggettivi e verificabili, come fatture, inventari, registri di magazzino e scritture contabili coerenti.
- In caso di assenza o irregolarità delle scritture contabili obbligatorie, le ricostruzioni del contribuente hanno minore forza probatoria e l'Amministrazione può procedere a una determinazione induttiva o analitica più rigorosa.
- Le perdite fiscali pregresse non si presumono: devono essere dimostrate con le dichiarazioni, i bilanci e la documentazione contabile degli esercizi in cui si sono formate.
- Chi invoca una rettifica in diminuzione della base imponibile o l'utilizzo di perdite pregresse deve fornire una prova specifica, completa e coerente della propria pretesa.
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